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cliente che non paga col ricambio montato. Si può denunciarlo per furto?


commodore

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Buongiorno avvocato.

Talvolta succede che le prove tecniche le lasciamo fare al cliente. Ma se questa non torna a saldare il debito?

In un mio caso, ho sostituito un particolare ad un cliente, con la sua promessa, che dopo aver provato la macchina sarebbe passato a saldare.

A distanza di 1 mese, il cliente utilizza il veicolo con il mio ricambio senza averlo mai pagato, mandopera compresa.

Si potrebbe applicare una denuncia per furto?

Purtroppo per me questo caso è stato gestito totalmente in fiducia (ho solo testimoni vari, fino alla concessionaria dalla quale ho comprato il ricambio) e penso abbia commesso una leggerezza.

 

grazie mille

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  • 4 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • commodore

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Miglior contributo in questa discussione

La vicenda di cui oggi si tratta, è l’esatta dimostrazione di come l’attività dell’autoriparatore necessiti sempre di una gestione accorta e diligente dal momento che, trattandosi di attività di impresa, si deve sempre basare sull’esigenza di evitare tutte quelle ipotesi potenzialmente capaci di creare un ritorno negativo (nel nostro caso, l’effettuazione dell’intervento richiesto senza che sia intervenuto il pagamento dello stesso); e ciò indipendentemente dal grado di fiducia riposto nel cliente medesimo.

Ancora, occorre tenere presente che ogni situazione potenzialmente in grado di avere ripercussioni sfavorevoli per l’officina, nel caso in cui si verificassero nella realtà, oltre al danno immediatamente percepibile (ossia il mancato guadagno), espongono l’autoriparatore ai tempi ed ai costi della giustizia ordinaria alla quale occorre rivolgersi per provare ad ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.

Tornando al caso di specie, mi si chiede se un cliente al quale, dopo la lavorazione, è stato consegnato il proprio veicolo riparato affinché lo provasse per verificare la corretta esecuzione dell’intervento, con la promessa – da parte del cliente – di procedere al saldo del dovuto dopo l’esecuzione della prova medesima, possa essere destinatario di una denuncia per furto (del ricambio montato in vettura) in quanto continua ad utilizzare la propria auto, senza avere in effetti eseguito il pagamento della prestazione svolta dal meccanico.

In primo luogo, seppur molto genericamente, bisogna capire cosa è il reato di furto.

Secondo il nostro codice penale “chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.

Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.

E’ un reato contro il patrimonio e appartiene alla tipologia dei delitti commessi mediante violenza sulle cose e non mediante frode (come ad es., la truffa o l’appropriazione indebita); inoltre, affinché possa configurarsi il delitto di furto, la cosa mobile deve essere “altrui”, ossia di proprietà o in possesso di altri e sulla quale l’agente (cioè “il ladro”) non abbia alcun diritto di esercitare il potere che effettivamente esercita.

La fattispecie di reato si caratterizza per la condotta dell’impossessamento, che deve essere illecito, realizzato cioè mediante la sottrazione, ovvero la privazione della disponibilità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa.

La sottrazione costituisce, quindi, l’elemento negativo della condotta, giacché idonea ad interrompere il precedente possesso sulla cosa altrui, mentre l’impossessamento ne rappresenta l’aspetto positivo, ovvero la creazione da parte dell’agente di un autonomo potere di signoria sulla cosa di altri illecitamente acquisita.

Per l’elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto, si richiede che l’agente abbia agito con la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri.

Visti quali sono gli elementi tipici del furto, non bisogna dimenticare che, nel caso di specie, il cliente/proprietario ha ricevuto la disponibilità della vettura riparata (e sulla quale è stato installato il ricambio) direttamente dall’autoriparatore.

Tale aspetto, ossia le vere modalità di apprensione del bene (ossia il ricambio), nell’ipotesi in cui la vicenda fosse sottoposta al vaglio del giudice penale competente, sarebbe di certo l’elemento decisivo ai fini dell’imputazione del reato.

Ammettendo che la consegna volontaria dell’auto (con il ricambio montato e non pagato) da parte dell’autoriparatore, non costituisca elemento in grado di determinare il venire meno della fattispecie penale, a mio avviso, a seconda di come si interpreta questo passaggio, potrebbe configurarsi il delitto di furto o di appropriazione indebita.

In poche parole, la differenza tra le due ipotesi di reato risiede in questo: l’autore del furto deve sottrarre il possesso della cosa a colui che la detiene, l’autore dell’appropriazione indebita, invece, possedendo/detenendo già la cosa altrui, semplicemente non la restituisce in violazione degli obblighi creatisi.

Quindi, sempre ritenendo che il caso in esame possa configurare un illecito penale e non semplicemente un illecito civile (infatti una fattispecie non sempre ha rilevanza sia penale che civile), per l’esatta individuazione del reato, occorre stabilire come il giudice adito possa interpretare l’elemento dell’apprensione del bene (cioè del ricambio).

Detto questo, dando per scontata l’astratta configurabilità del reato, ai fini dell’effettivo ottenimento della propria ragione, non si deve trascurare un ulteriore ed importantissimo aspetto.

Tanto il furto quanto l’appropriazione indebita, conseguenti dalla vicenda analizzata, per essere dichiarati con sentenza, necessitano della querela della parte offesa, vale a dire del soggetto vittima del delitto.

Dopo il deposito della stessa, si apre la fase delle indagini preliminari cioè quel momento procedurale in cui il Pubblico Ministero incaricato svolge tutte le attività necessarie per verificare la sussistenza dei presupposti di reato ed al termine della quale, nel caso in cui tali elementi fossero ritenuti esistenti, lo stesso chiederebbe il rinvio a giudizio (sancito nell’udienza preliminare) da cui deriverebbe il vero e proprio processo penale.

Tenendo conto di quanto sopra, prima di arrivare al momento della vera e propria apertura del procedimento a carico dell’imputato, sicuramente non trascorrono meno di 18/24 mesi a cui bisogna aggiungere l’ulteriore tempo necessario per lo svolgimento del processo e, quindi, la pronuncia della sentenza di condanna.

E’ chiaro allora che il tentativo di vedere riconosciute le proprie ragioni sotto il profilo penalistico, comporta la necessità di attendere le lunghe tempistiche proprie dei processi penali, senza considerare che, se il meccanico volesse ottenere anche il ristoro del danno subito, dovrebbe costituirsi parte civile nel processo penale, con conseguenti spese legali da affrontare.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, visto che l’interesse principale dell’autoriparatore è quello di ottenere il pagamento della prestazione effettuata, lo strumento della tutela penale non può ritenersi il più adatto al raggiungimento dello scopo anzidetto, sia per le incertezze in ordine alla reale sussistenza della fattispecie di reato sia per il notevole lasso di tempo necessario per giungere ad una, si spera, favorevole sentenza di condanna.

A mio parere, allora, la via migliore per tutelare il proprio diritto, è quella di promuovere una causa civile volta a far condannare il cliente al pagamento della lavorazione eseguita.

E’ chiaro che, in tale azione, onere dell’attore (l’autoriparatore) è quello di dimostrare il nesso di causa tra lavoro effettuato e incarico ricevuto da cui deriva il diritto di credito relativo; ed è altrettanto evidente che tale rapporto può essere solo dimostrato attraverso la prova testimoniale, per sua natura sempre incerta.

Ma, sempre secondo il mio modestissimo parere, la causa civile è anche la via più rapida e “sicura” per arrivare ad una sentenza di condanna.

Per concludere, una volta di più sottolineo l’importanza che riveste l’esatta documentazione della propria attività.

Infatti, nella vicenda di oggi, se ci fosse stata un’accettazione, una preventivazione ed una fatturazione documentata, l’azione civile sarebbe stata sicuramente più agevole e meno incerta sotto il profilo probatorio, senza considerare che la fattura è documento che permette l’ottenimento immediato di decreto ingiuntivo.

E senza dimenticare che, se fosse intervenuta idonea documentazione relativa all’attività svolta e ci fosse stata maggiore accortezza nella gestione della questione (mi riferisco al fatto che non bisognerebbe mai permettere al cliente di eseguire direttamente la prova su strada dopo la riparazione, anche per altri e diversi aspetti che ne potrebbero derivare), l’autoriparatore avrebbe potuto tranquillamente e lecitamente esercitare il diritto di ritenzione per spingere il cliente al pagamento del dovuto.

 

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