Moderatore puzzoneddu Inviato 28 Ottobre 2013 Moderatore Condividi Inviato 28 Ottobre 2013 Buonasera Avv. Beccari, vorrei capirci qualcosa in più in merito alla garanzia ricambi. Se io acquisto un ricambio da un rivenditore con fattura mi dicono che per legge ho diritto ad un anno di garanzia, se io vendo o meglio utilizzo lo stesso ricambio in una riparazione e il cliente al posto di fattura richiede ricevuta fiscale avrebbe diritto a due anni di garanzia. Per cortesia può delucidarmi in merito, grazie. 6 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 4 Novembre 2013 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 4 Novembre 2013 La fattispecie portata alla mia attenzione riguarda il tema delle garanzie e la loro disciplina così come prevista dal nostro quadro normativo. Prima di entrare nel merito della questione, occorre ricordare che l'ordinamento italiano prevede non un tipo unico di garanzia bensì varie forme in cui questa si lega a diverse ipotesi giuridiche. Venendo al caso che ci interessa, dalla domanda si evince che le difficoltà riguardano l'esatto inquadramento del rapporto tra la c.d. "garanzia legale" e altre fattispecie. Come sappiamo, con l'espressione "garanzia legale" si fa riferimento alla garanzia prevista e disciplinata dagli art. 128 e ss. del Codice del Consumo relativa alla vendita di beni di consumo effettuata nell'ambito di un'attività professionale o imprenditoriale al consumatore (ad es. l'autoriparatore vende il pezzo di ricambio al cliente che usa la macchina per scopi personali e non professionali). All'interno del rapporto giuridico che ne deriva, il consumatore/cliente ha diritto di ricevere dal venditore un bene conforme al contratto nonché alle qualità e ai requisiti promessi dal venditore. Vale a dire un bene che sia idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e che possieda le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. In caso di vizio accertato del bene, di produzione o di conformità, che esisteva già al momento della consegna o che si manifesti anche in seguito, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto). Tale responsabilità del venditore opera per un periodo di due anni dal momento dell'acquisto o, meglio, dal momento dell'avvenuta consegna e il consumatore/cliente ha l'onere di comunicare al venditore l'esistenza del vizio o del difetto entro il termine di due mesi dalla data della sua scoperta. Ricordiamo infine che la garanzia legale è irrinunciabile e non può essere limitata qualitativamente e quantitativamente poichè ogni clausola contrattuale che limita i diritti riconosciuti del consumatore è da considerarsi nulla. Dopo questa breve ma necessaria premessa, tornando alla domanda posta dal nostro lettore, sembrerebbe che il venditore finale (in questo caso l'officina) sia sprovvisto di tutela nel caso in cui si manifesti un vizio di produzione e/o conformità nell'ambito di quel rapporto derivato dall'aver venduto un bene (ad es. ricambio) al cliente/consumatore, bene per il quale il produttore e/o il distributore garantisce solo un anno. In realtà non è così perchè una cosa è il rapporto venditore-officina/cliente-consumatore che implica una vendita di beni di consumo con conseguente applicazione della disciplina prevista dal codice del consumo, un altro è quello della vendita tra produttore/distributore e officina. Relativamente allora alla vendita di un bene di consumo, nell'ipotesi in cui il bene dovesse mostrarsi viziato, è chiaro che il venditore è il soggetto responsabile nei confronti del consumatore ma, a sua volta, il venditore è tutelato dal c.d "diritto di regresso" previsto dall'art. 131 del codice del consumo in base al quale il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. La ragione di tale diritto risiede nella volontà di tenere indenne il venditore finale dalle conseguenze economicamente pregiudizievoli che gli siano derivate dall'aver venduto al consumatore un bene affetto da vizi non dipendenti da azione od omissione del venditore medesimo. Vediamo ora nello specifico quali sono i presupposti che regolano il diritto di regresso: a) La responsabilità del venditore finale verso il consumatore; è cioè necessario che il consumatore abbia fatto valere, anche solo in via stragiudiziale, uno dei rimedi che l'ordinamento gli riconosce al fine di reagire alla consegna di un bene non conforme a quanto convenuto. b) L'imputabilità del difetto di conformità ad un'azione od omissione del produttore, di un precedente rivenditore o di un qualsiasi altro intermediario; occorre quindi che il difetto da cui deriva la responsabilità del venditore sia imputabile ad un fatto (azione od omissione) del produttore, di un precedente rivenditore o di un qualsiasi altro intermediario. c) L'ignoranza incolpevole del difetto da parte del venditore finale; ossia il fatto che, nonostante l'uso della diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata da parte del venditore questi non conoscesse il difetto e/o non lo potesse riconoscere. d) L'esecuzione dei rimedi legittimamente esperiti dal consumatore; in ragione di questo presupposto, è necessario che sia stato dato correttamente seguito, da parte del venditore finale, ai rimedi esperiti, in via giudiziale o stragiudiziale, dal consumatore e cioè che sia stata portata a termine la riparazione del bene difettoso o sia stato consegnato un bene sostitutivo o sia avvenuta la riduzione (totale o parziale) del prezzo al consumatore. Soggetto passivo del diritto di regresso è colui al quale il difetto di conformità sia imputabile, e cioè colui che con la propria azione od omissione ne abbia determinato il verificarsi. Il diritto di regresso, pertanto, non spetta al venditore finale nei confronti del proprio diretto fornitore in quanto tale. Per converso, il diritto di regresso può essere fatto valere dal venditore finale anche nei confronti di soggetti a lui non direttamente legati da alcun rapporto contrattuale. Così, ad esempio, allorché il bene presenti un difetto di fabbricazione, il dettagliante dovrà agire in regresso rivolgendosi direttamente al produttore, saltando il grossista o eventuali altri rivenditori intermedi. Il diritto di regresso, poi, si prescrive in un anno a decorrere dal giorno dell'esecuzione della prestazione richiesta al consumatore e comporta la possibilità per il venditore finale di ottenere la "reintegrazione di quanto prestato", vale a dire il rimborso di quanto speso per ottemperare ai rimedi esperiti dal consumatore. Molto importante, per l'officina, è sapere che la sussistenza del diritto di regresso è espressamente subordinata alla mancanza di rinuncia o di un diverso patto contrario (concluso con il proprio diretto fornitore o con qualsiasi altro soggetto a monte della catena distributiva), dai quali discenda l'esclusione totale o parziale del diritto in questione. E' quindi fondamentale che l'autoriparatore verifichi sempre il contenuto degli accordi commerciali conclusi per verificare la presenza di patti che derogano al diritto di regresso! Quanto appena detto è altresì rilevante dal momento che risulta pacifico che la sussitenza del diritto di regresso non comporti il venire meno dei diritti eventualmente spettanti al venditore finale verso il proprio diretto fornitore sulla base del rapporto contrattuale che a questi lo lega. In conclusione, occorre sempre inquadrare correttamente la fattispecie al fine di capire quali norme risultino di conseguenza applicabili. Pertanto, nel caso in cui l'officina venda al cliente un bene di consumo che il medesimo cliente adoperi per scopi non professionali, trova applicazione la disciplina sopra descritta e, conseguentemente, la tutela del venditore/officina, se il bene dovesse rivelarsi difettoso, viene data dalla presenza del diritto di regresso così come appena inquadrato. 12 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatore badwork Inviato 28 Gennaio 2014 Moderatore Condividi Inviato 28 Gennaio 2014 Segnalo un articolo su 4Ruote di Febbraio 2014 (n°701), a pag. 20. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratore Phoenix Inviato 28 Gennaio 2014 Amministratore Condividi Inviato 28 Gennaio 2014 Segnalo un articolo su 4Ruote di Febbraio 2014 (n°701), a pag. 20. Ho letto l'articolo e a parte l'immagine che non so per quale motivo pare completamente non azzeccata in quanto non è evidenziato il giusto ricambio, fa capire bene come tante volte finiscono queste garanzie.. direi un pò così, una garanzia fatta in casa.. C'è anche la questione che non si è aspettato il responso dell'azienda interessata ma si è subito acquistato un'altro ricambio da altra azienda per motivi di velocità nella riparazione, probabilmente anche questo procedere non è perfettamente in linea con ciò che andrebbe fatto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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