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Norma CEI 11-27, 3° edizione per interventi su veicoli Ibridi


inge

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Buongiorno, con la crescita costante di veicoli ibridi ed elettrici, sembra che le operazioni di manutenzione/interventi vari siano regolati da una direttiva tale:Norma CEI 11-27 diventa quindi obbligatorio partecipare ad un corso per certificare questa attività, cosi da non incorrere in sanzioni assicurative?

 

Grazie Buon Lavoro

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Le auto elettriche, stanno sempre più affacciandosi sulle nostre strade. L'innovazione però porta con se un nuovo modo di intendere ed affrontare il lavoro di riparazione delle stesse.

 

Questi veicoli, infatti, sono considerati dalla normativa italiana come vere e proprie "cabine elettriche"; ciò significa che per riparare un autovettura di questo tipo è necessaria, per l'operatore, una qualifica che gli dia l'idoneità ad intervenire su impianti elettrici.

 

Ricordiamo che tra le principali cause di incidente ed infortunio sui luoghi di lavoro, vi è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia ed è altrettanto noto come tali incidenti avvengano più frequentemente durante le operazioni di manutenzione, riparazione o ispezione e pulizia di un impianto.

 

E' bene specificare subito che, nel nostro paese, non esistono normative di sicurezza specifiche per gli autoriparatori che lavorano su veicoli elettrici e ibridi ma occorre fare riferimento a quelle già emanate per chi (in generale) deve operare su impianti in bassa tensione, ossia quelli che per legge vanno dai 50 ai 1000 Volt in corrente alternata e dai 75 ai 1500 in corrente continua.

 

Per la normativa italiana, può operare in un ambiente con presenza di rischio elettrico solo personale qualificato e riconosciuto dal datore di lavoro.

 

Infatti, con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche), il legislatore italiano ha reso obbligatorio (artt. 73 e 82) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della normativa tecnica di riferimento, vale a dire la norma CEI 11 - 27, 3° edizione, la quale contiene i principi base e le prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli impianti elettrici.

 

Tenendo presente che il lavoro elettrico, in base alla norma CEI 50110-1, viene definito come "lavoro su, con o in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni" mentre la suddetta norma CEI 11-27 lo qualifica come "lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguente rischio di folgorazione o arco elettrico", il datore di lavoro è obbligato giuridicamente (in base al Testo Unico sulla Sicurezza) a istruire e formare il proprio personale interno ed esterno che effettua lavori elettrici e/o non elettrici in prossimità di linee di tensione mentre, in ottemperanza ai principi fondamentali per l'esecuzione di un lavoro elettrico, occorre  parimenti procedere alla valutazione dei rischi, all'informazione al personale, all'organizzazione del lavoro, alla comunicazione, all'adeguata predisposizone dei luoghi di lavoro nonché all'utilizzo di apposita attrezzatura e segnaletica.

 

In particolare, quindi, il datore di lavoro, nei confronti di chi presta attività lavorativa alle sue dipendenze, è tenuto ad attribuire per iscritto il livello di qualifica al fine di operare sugli impianti elettrici, qualifica ottenibile a seguito di apposito percorso di formazione al termine del quale i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come:

  • PES: persona esperta capace di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di diverse tipologie, di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro ed in grado di mettere in atto le misure idonee per ridurli o eliminarli, di affrontare imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici nonché idoneo ad istruire un soggetto PAV (persona avvertita) affinchè esegua il lavoro in sicurezza;
     
  • PAV: persona avvertita con capacità di comprendere le istruzioni fornite da un PES per una precisa tipologia di lavori, di organizzare es eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia in seguito alle indicazioni del PES, di affrontare le difficoltà previste nonché di riconoscere ed affrontare i pericli connessi propriamente all'attività elettrica che è chiamato ad eseguire;
     
  • PEC: persona comune la quale può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui.

Quindi, la norma CEI 11-27 fornisce sia prescrizioni che linee guida per poter individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e di esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità di persona esperta (PES) oppure persona avvertita (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza i lavori sugli impianti elettrici.

 

Da quanto appena detto, l'applicazione pratica della normativa richiamata comporta che il datore di lavoro è obbligato a:

[*] attribuire ai propri dipendenti, per iscritto, il livello di qualifica (ossia PES, PAV e PEC). Si badi bene che per i lavoratori autonomi, l'attribuzione deve essere autocertificata sulla base di idonea documentazione comprovante quanto appunto certificato;

 

[*] valutare l'idoneità dei propri lavoratori, ossia la condizione per cui una persona può eseguire i lavori specifici sotto tensione, attestata e rilasciata a fronte di percorsi formativi e prove pratiche. In particolare, il datore di lavoro deve valutare le attività lavorative pregresse, la documentazione attestante la formazione e le prove pratiche, la formazione svolta in ambito aziendale.

Altro aspetto non meno importante è vedere quali sanzioni sono previste nel caso in cui il datore di lavoro violi gli obblighi sopra citati (e il lavoratore autonomo non si autocertifichi). Infatti, nell'ipotesi di accertata violazione degli obblighi di legge, si prevedono pene particolarmente severe: arresto da tre a sei mesi nonché l'ammenda da Euro 2.500,00 ad Euro 6.400,00 da commisurarsi in proporzione della gravità del fatto commesso.

 

In conclusione, la Norma CEI 11-27 non è stata specificatamente elaborata per l'applicazione agli impianti dei veicoli elettrici ma deve venire presa a riferimento dalle persone responsabili che operano intorno ad essi.

Pertanto, partendo dal presupposto che agli autoriparatori, sia pure molto esperti, manca la "consuetudine" con il lavoro in ambito elettrico e la completa conoscenza dei rischi conseguenti e delle precauzioni da prendere, diventa perciò importante, anche al di là della legge, un'adeguata formazione per prevenire pericoli per se stessi e per l'automobilista.

 

Ritengo, quindi, che sia indispensabile partecipare ad un qualificato corso di formazione affinché l'autoriparatore abbia la giusta conoscenza e formazione specifica per poter evitare rischi alla propria ed altrui incolumità.

 

 

 

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Mi permetto di far presente che l'autoriparatore opera da sempre,almeno sui veicoli a benzina, in presenza di impianti ad alta tesione.

 

Questa situazione, non abilita, di fatto, ad operare anche su auto ibride ?

 

Fatto salvo che si devono avere tutte le informazioni sul tipo d'impianto sul quale si va ad operare.

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Bad qui il legislatore ha inteso, a mio avviso correttamente,portare a conoscenza il personale operante della presenza di tensioni rilevanti che sono in essere anche a veicolo inattivo  e di come inertizzare i sistemi cosa che sui veicoli convenzionali non si prospetta. l'abiltazione riguarda anche coloro che prestino servizio di soccorso stradale e i demolitori,ovvero tutti i soggetti professionali potenzialmente esposti a rischio in caso di interventi scorretti dal punto di vista procedurale.

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buongiorno , io ho gia' frequentato un corso sul tema delle ibride . in esso la parte iniziale era riferito alle norme di sicurezza . dovro' a marzo partecipare ad un secondo piu' approfondito . chiedero' se valido ai fini dell'abililtazione .

credo di aver interpretato che il corso al quale si riferisce lei avvocato , sia unicamente per la NORMA CEI  11-27 .

correggetemi se sbaglio  :oO:

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Come spiegato dall'avvocato non esiste una normativa specifica per il settore auto e quella vigente per chi lavora su impianti a bassa tensione non è particolarmente restrittiva.

Interventi come il seguente fanno però sorgere molte riflessioni:

Mi permetto di far presente che l'autoriparatore opera da sempre,almeno sui veicoli a benzina, in presenza di impianti ad alta tesione.

 

Questa situazione, non abilita, di fatto, ad operare anche su auto ibride ?

 

Non si può paragonare le correnti di pochi milliampere e della durata di pochissimi millisecondi di un'accensione, sia pure con tensioni elevate (che comunque andrebbero eventualmente classificate come medie tensioni), con correnti nell'ordine di decine di ampere e tensioni tra i 200 e i 650 V presenti su auto ibride ed elettriche.

A mio avviso lavorare sule auto elettriche non presenta particolari pericoli e difficoltà, se si fa il paragone con gli elettricisti che intervengono su impianti domestici e industriali (ovviamente in bassa tensione), ma agli autoriparatori perlopiù manca la consuetudine al lavoro con presente il rischio elettrico.

Un elettricista fin dal primo giorno di lavoro come apprendista viene istruito in tal senso e la consapevolezza del pericolo e le norme su come evitarlo vengono presto assorbite e diventano abitudine.

Un autoriparatore, sia pur preparatissimo nel suo settore, è invece del tutto digiuno per quanto riguarda i pericoli connessi all'elettricità, e non ha quelle accortezze, che diventano col tempo istintive, per evitarli.

Ben vengano perciò corsi, volontari o obbligatori che siano, per affrontare questo nuovo settore del nostro lavoro.

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e.

Un autoriparatore, sia pur preparatissimo nel suo settore, è invece del tutto digiuno per quanto riguarda i pericoli connessi all'elettricità, e non ha quelle accortezze, che diventano col tempo istintive, per evitarli.

 

Si' ma molti autoriparatori sono periti elettronici/elettrotecnici ecc ecc.,e non penso siano proprio a digiuno sull'argomento.

Io stesso con la sola terza media ,ma con corsi per corrispondenza ho trattato ampiamente l'elettricita'.

Ma forse tutto questo non ha valore senza un attestato

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  • Moderator

la mia era, chiaramente, una provocazione, anche alla luce del fatto che viene detto che non esiste una specifica normativa.

 

Tanto per ribadire che, chi fa le leggi, non è prepatato e, tanto meno, pensa d'informarsi.

 

....comunque: se vedete un bel cavo grande, di color arancio, non attaccateci l'autoradio o i fendinebbia....  :2funny:

 

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Si' ma molti autoriparatori sono periti elettronici/elettrotecnici ecc ecc.,e non penso siano proprio a digiuno sull'argomento.

 

Come ha spiegato l'avvocato per i lavoratori autonomi, se in possesso dei requisiti per poter lavorare in ambito elettrico, è sufficiente un'autocertificazione.

 

 

Tanto per ribadire che, chi fa le leggi, non è prepatato e, tanto meno, pensa d'informarsi.

 

Può anche darsi che questa legge non sia all'altezza della situazione (e, come detto, non è specifica per gli autoriparatori), ma spiegami perché non ti va bene.

 

Comunque prima di criticare le leggi, sempre migliorabili, è preferibile preoccuparsi della propria e altrui sicurezza: la formazione serve a noi e la facciamo per noi, e non perché obbligati da una norma di legge. Concetto che mi pare sia condiviso anche dall'avvocato, visto anche che per il suo intervento si è ispirato ad un mio articolo pubblicato nell'aprile dell'anno scorso, e del quale riporta testualmente alcune mie frasi.

Colgo l'occasione per pregare l'avvocato Beccari di menzionare, per correttezza, la fonte di queste citazioni.

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Gent.mo Gianmario

Condivido appieno il pensiero da Lei espresso in merito alla necessità di un'apposita formazione per gli interventi di riparazione e manutenzione riferiti a veicoli elettrici/ibridi.

Infatti, in assenza di una norma ad hoc per il settore dell'autoriparazione e con il tema della sicurezza come obiettivo principale, è fondamentale comprendere che, pur in assenza di obbligo giuridico, la formazione serve, tra le altre, alla crescita della categoria.

Il che non significa che precedenti esperienze non debbano essere considerate (anzi rilevano in tema di qualificazione del soggetto); si vuol dire solo che, seppur in presenza di norme migliorabili ed in attesa di uno specifico provvedimento legislativo, l'autoriparatore deve fare tutto quanto necessario per poter svolgere la professione al più alto grado di competitività, trasparenza e sicurezza tanto per il rapporto con il cliente finale quanto per l'esatta tutela della propria attività.

Colgo l'occasione per significarLe che tra le varie fonti a cui mi sono relazionato per la predisposizione del mio intervento, vi è anche un articolo pubblicato sulla rivista "Notiziario Motoristico" dell'aprile 2013 (rivista che ricevo mensilmente) il quale ben evidenziava alcun concetti fondamentali da me poi ripresi per la loro puntualità e giustezza.

Cordiali saluti

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  • Moderator

......

 

Comunque prima di criticare le leggi, sempre migliorabili, è preferibile preoccuparsi della propria e altrui sicurezza: la formazione serve a noi e la facciamo per noi, e non perché obbligati da una norma di legge. ...............

 

Mi permetto di fare osservazioni proprio perchè sono attento alla sicurezza.

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  • 1 month later...

ho frequentato il corso sul tema ibride di cui accennavo in precedenza . non e' da ritenersi valido per la normativa citata . questo nonostante la prima ed abbastanza lunga parte sia sul tema delle norme di sicurezza  :oO:

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