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Sezione Legale


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  1. Sezione Legale
    Avv. Beccari Piergiorgio

    Avv. Beccari Piergiorgio

    In genere, nel rapporto tra cliente e officina, i pezzi di ricambio necessari al ripristino del veicolo, vengono forniti direttamente dall’officina medesima la quale, nella compravendita che ne deriva, risulta essere la c.d. “parte venditrice”, obbligata pertanto a fornire le garanzie previste dalla legge. Ma cosa succede nell’ipotesi in cui all’autoriparatore sia richiesto di eseguire un intervento impiegando ricambi forniti direttamente dal cliente/proprietario dell’auto? Una simile fattispecie può essere inquadrata, per gli aspetti giuridici, come una riparazione effettuata con impiego di sola manodopera ma senza fornitura/utilizzo di pezzi di ricambio.
    Da ciò ne deriva che il riparatore il quale impiega pezzi forniti dal cliente, prestando la sola propria manodopera, non è soggetto all’obbligo di fornire la garanzia legale sui pezzi installati per un loro eventuale difetto di conformità che si dovesse riscontrare ad intervento concluso.
    E questo perchè egli non vende alcun bene al proprietario/cliente.
    L’autoriparatore è semplicemente responsabile della qualità della prestazione d’opera, ossia della qualità della manodopera prestata, in base alle norme generali del Codice Civile.
    Ciò sta a significare che in caso di danno dovuto all’impiego di ricambi forniti dal cliente, rivelatisi difettosi dopo il montaggio, al riparatore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per il difetto manifestatosi proprio perchè egli, non avendo venduto il bene, non è il soggetto giuridicamente responsabile a fornire le garanzie relative.
    Ovviamente, se a seguito dell’intervento, e quindi dopo aver installato ricambi forniti dal cliente, si dovesse verificare un problema al veicolo causato non da un difetto del pezzo fornito dal cliente ma, ad esempio, da un errore di montaggio, allora la responsabilità dell’autoriparatore non potrebbe essere esclusa dal momento che l’evento danno si è verificato per un fatto imputabile all’autoriparatore medesimo il quale, per imprudenza, negligenza o imperizia nella esecuzione del lavoro (cioè nella prestazione della manodopera) ha effettivamente commesso un errore dal quale deriva la sua obbligazione a “riparare” il danno.
    Occorre poi ricordare che l’autoriparatore, di fronte a casi come quello in esame, dovrebbe adottare alcune cautele capaci di preservarlo da possibili contestazioni successive.
    Per cui, quando in officina si presenta un cliente il quale richiede di eseguire un intervento sulla vettura di proprietà utilizzando ricambi forniti direttamente dallo stesso, l’autoriparatore, prima del montaggio, dovrebbe diligentemente predisporre apposito documento, da far sottoscrivere al cliente, in cui viene dato atto che i pezzi sono da lui forniti e che, pertanto, l’officina non è soggetta all’obbligo di fornire le garanzie di legge previste per difetti di conformità.
    Alla luce della diversa tipologia di ricambi che il mercato attualmente offre (originali, di qualità equivalente, ecc…), dell’attuale crisi economica la quale spinge gli automobilisti alla ricerca del sempre maggior risparmio e sempre nell’ottica di una giusta tutela della propria attività, ritengo opportuno sottolineare come, di fronte a pezzi forniti dal clienti, l’autoriparatore debba procedere ad un’analisi del ricambio che l’automobilista vuole installare ed eventualmente, nel caso di ricambi non “sicuri”, informarlo, meglio se per iscritto, dei possibili rischi a cui l’utilizzo di simili pezzi potrebbe determinare sia in termini di sicurezza del veicolo sia in termini di durata ed efficacia dei medesimi, contestualmente sconsigliandone l’utilizzo.
  2. Sezione Legale
    Riparando

    Riparando

    Riparazioni in Officina: scopri attraverso questo breve viaggio nell’attuale regolamentazione italiana come tutelare il nostro lavoro di Autoriparatori e vivere felici.
    Alla fine cercheremo di rispondere alla domanda: quando il cliente non paga posso trattenere la sua auto?
     
    Lavora Sempre Come Se La Tua Officina Fosse Trasparente
    Diciamo la verità, quasi sempre la maggior parte dei problemi tra Autoriparatore e cliente sono relativi alla quantificazione economica degli interventi. Per questo un’ottima strategia che preservi il nostro lavoro e, soprattutto il buon rapporto con i clienti, non dovrebbe mai esulare dal seguire i seguenti consigli:
    Prima I Preventivi, Poi Gli Interventi
    Il primo suggerimento è quello di esplicitare subito nella maniera più dettagliata possibile che tipo di problemi sono stati riscontrati e come si ha intenzione di risolverli. Non avete tempo? Organizzatevi. Prendete anche qualche giorno in più per la gestione di questa importante fase del lavoro o acquistate software e CRM che possano aiutarvi a gestire questa attività. I clienti apprezzeranno la vostra precisione e professionalità.
    Cosa Scrivere Nei Preventivi
    Ecco cosa dovrebbe contenere un preventivo che tuteli il nostro operato:
    Scheda tecnica degli interventi di riparo o sostituzione Ore di manodopera Spesa totale Sappiamo bene che ci sono casi in cui è impossibile fornire un preventivo affidabile senza osservare i componenti meccanici. In questi casi si consiglia di richiedere l’ autorizzazione a smontare la vettura esclusivamente ai fini di stilare il preventivo. Solo una volta che ci si è resi conto dell’entità dell’intervento, si proceda come sopra.
    Perché abbiamo utilizzato proprio il termine “trasparente”? Nel 2012 la Corte di Cassazione (sentenza n. 10054/13 del 24.04.2012) ha emesso una sentenza nella quale si sosteneva che l’autofficina deve essere trasparente con i clienti sulle riparazioni. Nel caso specifico l’autofficina era stata giudicata “silente” nell’esecuzione delle riparazioni e pertanto la Corte ha stabilito nullo il contratto con il cliente.
     
    Riparazioni e Garanzie: Il Cliente Può Scegliere l’Autofficina
    Quasi un decennio fa è stato sancito il diritto di poter affidare a un’Officina di fiducia la riparazione della propria vettura, anche se non appartiene alla rete ufficiale della Casa costruttrice. E questo – beninteso – senza che decada il diritto alla garanzia in caso di difetti.


    Ecco pertanto riassunti per voi, i principali punti a cui prestare attenzione nello svolgimento delle nostre mansioni organizzati per argomento.
    Manutenzione o Garanzia
    Spesso i clienti confondono manutenzione ordinaria a pagamento e interventi in garanzia ma è utile ricordare che:
    Devono
    La manutenzione ordinaria si può richiedere in qualsiasi Officina La manutenzione ordinaria è sempre a pagamento, anche nel periodo di garanzia Lavoro e materiali di consumo sono soggetti a regolare garanzia e per i ricambi si fa riferimento al Codice del Consumo. Per i tagliandi:
    devono essere sempre eseguiti seguendo le prescrizioni di Casa Madre.
    Per i ricambi:
    Se non originali, dovranno sempre essere di “qualità equivalente all’originale”. Per i lubrificanti:
    Dovranno essere sempre della qualità prescritta ma attenzione: non è sufficiente rispettare la stessa gradazione termica. È necessario anche fare attenzione alle specifiche componenti. Particolare attenzione, infine, va posta a vetture con richiami ufficiali poiché:
    È necessario verificare se vi siano già stati richiami ufficiali dei costruttori. Se durante un intervento di manutenzione ordinaria emerge un problema che richiede intervento di una verifica tecnica da parte di un’officina autorizzata il cliente va avvisato. I controlli successivi ai richiami e gli eventuali ripristini sono gratuiti e a cura della rete di assistenza della casa madre. È bene ricordare che l’assicurazione potrebbe rivalersi proprio sul cliente qualora venisse accertato che i problemi tecnici della vettura che avessero causato l’incidente si sarebbero potuti risolvere con l’intervento di manutenzione predisposto con il richiamo. Per quanto riguarda l’Autoriparatore, invece, si ricorda che l’elenco è pubblico e può essere agilmente verificato anche accedendo al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
    I riferimenti legali che tutelano sia i nostri clienti sia il nostro lavoro sono:
    Regolamento 1400/2002 CE Regolamento (UE) 461/2010

    Riparazioni e Garanzie: Ecco Cosa Devi Ricordare
    Partiamo con una constatazione: il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e non esiste alcun accordo in deroga tra autoriparatore e cliente che possa sostituirlo e che abbia valore legale. Esistono però, dei casi a cui dobbiamo prestare attenzione: ad esempio a come muta la nostra responsabilità rispetto alla provenienza del ricambio.
     
    Riparazioni In Officina: Quando Il Ricambio Non È Tuo
    Se un cliente richiede la sostituzione di un componente consegnando anche il ricambio, libera implicitamente l’Autoriparatore dal fornire la garanzia sul componente. Qualora il ricambio risultasse difettoso o danneggiato, la responsabilità non sarebbe da attribuire all’autoriparatore. L’autoriparatore, in questi casi, infatti, non è obbligato a fornire la garanzia come previsto dal Codice del Consumo ma resterebbe ovviamente responsabile della sua prestazione.
    Per tutelare il tuo lavoro di Autoriparatore dovresti:
    Specificare sempre per iscritto la tipologia di riparazione che si sta per effettuare. Dichiarare esplicitamente prima dell’intervento che non si è responsabili in caso di danneggiamento dovuto all’utilizzo di un componente fornito dal cliente. Per approfondire il tema dei ricambi forniti dal cliente e relativa garanzia consultare l'articolo: Ricambi forniti dal Cliente e Garanzia

    Riparazione In Officina: Quando Il Ricambio È Tuo
    In tutti i casi, invece, in cui si effettua una sostituzione con un ricambio di proprietà dell’officina è da ritenersi valida la garanzia prevista dal Codice del Consumo. Ricorda che, come riparatore, potresti dover rispondere di ricambi difettosi o magari di un montaggio erroneo. In questi casi sarà necessario effettuare una nuova installazione e il cliente non pagherà la manodopera.
    E per i ricambi rigenerati? In questi casi sono da ritenersi validi gli stessi principi esposti per i ricambi nuovi. Ricorda infine che solo previo consenso del proprietario, è possibile ridurre la garanzia a un anno.
    Abbiamo parlato spesso della manodopera dell’autoriparatore. Un tema di grande interesse è la garanzia sulla manodopera. Ricordiamo che per il Codice del consumo la prestazione d’opera di un autoriparatore è equiparata a un bene di consumo.
     
    Riparazioni E Garanzie Sulla Manodopera
    Sapevi che vendere la nostra manodopera di professionisti dell’autoriparazione equivale a vendere un bene di consumo? La disciplina della garanzia sui beni di consumo prevista dal Codice del Consumo si applica, infatti, anche alle manutenzioni come previsto dal Decreto legislativo 206 del 6/9/2005 (Direttiva Europea 99/44) . Proviamo pertanto a rispondere a un quesito che molti colleghi si pongono: quanto dovrebbe durare la garanzia dovuta per legge in rapporto alla prestazione d’opera: 12 o 24 mesi?
    Visto che, come anticipato, la prestazione d’opera di un autoriparatore è equiparabile a un bene di consumo, la garanzia sulla manodopera dovrebbe durare 24 mesi dalla data di consegna della vettura riparata come previsto dall’attuale normativa. Anche in questo caso, ricorda che la garanzia può essere ridotta a 12 mesi su componenti usati, revisionati o riassemblati solo attraverso un accordo esplicito sottoscritto e firmato anche dal proprietario del veicolo.
     
    Riparazione Terminata, Cliente Soddisfatto
    I lavori di manutenzione o riparazione sono terminati. A questo punto è sempre necessario rilasciare:
    Regolare ricevuta fiscale Documentazione dei lavori effettuati con la dichiarazione relativa alla qualità dei ricambi utilizzati Copia della scheda di accettazione firmata dal Riparatore e dal Cliente. Con tale documentazione verrà sancito il diritto alla garanzia in seguito alla manutenzione da parte dell’officina indipendente. Questa è un’ulteriore tutela per il cliente che potrà richiederci, qualora fosse provato un problema relativo al lavoro effettuato, di farci carico a nostre spese della risoluzione del problema.
    Naturalmente saremo ritenuti responsabili del difetto di conformità contrattuale solo dopo che tale difetto verrà esplicitato in una documentazione del Venditore, della Casa Madre o dell’Officina Autorizzata.
    Ricorda che il cliente può contestare il tuo lavoro eseguito entro 60 giorni dalla scoperta del difetto. E che, repetita iuvant : Il termine di garanzia per riparazioni e sostituzioni secondo il Codice del Consumo è pari a 24 mesi (2 anni).
    Chiudiamo il nostro breve viaggio con una domanda che – se fate questo lavoro – sicuramente vi sarete posti almeno una volta nella vostra vita professionale: se il cliente non mi paga posso trattenere la sua auto?
     
    Diritto Di Ritenzione: Perché è Sempre Rischioso Trattenere L’Auto Del Cliente Inadempiente
    Questo è un argomento molto delicato e dibattuto anche se una strada per noi Autoriparatori è stata tracciata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 15 novembre 2016, ma andiamo con ordine.
    Innanzi tutto è necessario specificare che, anche se il riferimento non è al Codice penale e al reato di appropriazione indebita, qualora un ipotetico Autoriparatore decidesse di trattenere un’auto nella sua officina commetterebbe sicuramente un illecito civile. Un illecito pertanto da accertare davanti al Giudice civile. Questo naturalmente se l’ipotetico Autoriparatore in questione non tentasse di noleggiar o addirittura rivendere il veicolo. Va da sé, che in questi casi, simulandone la proprietà si tornerebbe al Codice penale e all’appropriazione indebita.
    Tornando alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione possiamo dire che è a favore del meccanico che ha trattenuto nella sua officina una vettura dopo alcuni interventi al solo fine di far valere il diritto di ritenzione e nessun’altra facoltà del proprietario. La Cassazione sostiene che il fatto non sussiste dopo che vi erano state una sentenza in primo e secondo grado a favore del cliente insoddisfatto che non aveva pagato le riparazioni e pretendeva la restituzione del veicolo.
    Naturalmente con questo non si vuole assolutamente suggerire di attuare comportamenti di questo tipo che, in ogni caso, sono da ritenersi illeciti.
    Nonostante il ragionamento e i principi utilizzati per motivare la sentenza siano un valido esempio a favore dei professionisti dell’Autoriparazione che si trovassero in una situazione analoga, infatti, la sentenza in questione non può assolutamente essere presa ad esempio per attuare pratiche analoghe.
    Insomma, la motivazione della Cassazione non esonererebbe l’ipotetico Autoriparatore da un eventuale processo e, anche in questo ultimo caso, è sempre meglio essere ben garantiti nel lavoro piuttosto che adottare soluzioni che potrebbero condurvi davanti a un giudice.
     
     
    Approfondimento realizzato da Riparando – Automotive News e Tutorial 
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