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Ricambi forniti dal cliente e garanzia

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In genere, nel rapporto tra cliente e officina, i pezzi di ricambio necessari al ripristino del veicolo, vengono forniti direttamente dall’officina medesima la quale, nella compravendita che ne deriva, risulta essere la c.d. “parte venditrice”, obbligata pertanto a fornire le garanzie previste dalla legge. Ma cosa succede nell’ipotesi in cui all’autoriparatore sia richiesto di eseguire un intervento impiegando ricambi forniti direttamente dal cliente/proprietario dell’auto? Una simile fattispecie può essere inquadrata, per gli aspetti giuridici, come una riparazione effettuata con impiego di sola manodopera ma senza fornitura/utilizzo di pezzi di ricambio.

Da ciò ne deriva che il riparatore il quale impiega pezzi forniti dal cliente, prestando la sola propria manodopera, non è soggetto all’obbligo di fornire la garanzia legale sui pezzi installati per un loro eventuale difetto di conformità che si dovesse riscontrare ad intervento concluso.
E questo perchè egli non vende alcun bene al proprietario/cliente.
L’autoriparatore è semplicemente responsabile della qualità della prestazione d’opera, ossia della qualità della manodopera prestata, in base alle norme generali del Codice Civile.

Ciò sta a significare che in caso di danno dovuto all’impiego di ricambi forniti dal cliente, rivelatisi difettosi dopo il montaggio, al riparatore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per il difetto manifestatosi proprio perchè egli, non avendo venduto il bene, non è il soggetto giuridicamente responsabile a fornire le garanzie relative.
Ovviamente, se a seguito dell’intervento, e quindi dopo aver installato ricambi forniti dal cliente, si dovesse verificare un problema al veicolo causato non da un difetto del pezzo fornito dal cliente ma, ad esempio, da un errore di montaggio, allora la responsabilità dell’autoriparatore non potrebbe essere esclusa dal momento che l’evento danno si è verificato per un fatto imputabile all’autoriparatore medesimo il quale, per imprudenza, negligenza o imperizia nella esecuzione del lavoro (cioè nella prestazione della manodopera) ha effettivamente commesso un errore dal quale deriva la sua obbligazione a “riparare” il danno.

Occorre poi ricordare che l’autoriparatore, di fronte a casi come quello in esame, dovrebbe adottare alcune cautele capaci di preservarlo da possibili contestazioni successive.
Per cui, quando in officina si presenta un cliente il quale richiede di eseguire un intervento sulla vettura di proprietà utilizzando ricambi forniti direttamente dallo stesso, l’autoriparatore, prima del montaggio, dovrebbe diligentemente predisporre apposito documento, da far sottoscrivere al cliente, in cui viene dato atto che i pezzi sono da lui forniti e che, pertanto, l’officina non è soggetta all’obbligo di fornire le garanzie di legge previste per difetti di conformità.

Alla luce della diversa tipologia di ricambi che il mercato attualmente offre (originali, di qualità equivalente, ecc…), dell’attuale crisi economica la quale spinge gli automobilisti alla ricerca del sempre maggior risparmio e sempre nell’ottica di una giusta tutela della propria attività, ritengo opportuno sottolineare come, di fronte a pezzi forniti dal clienti, l’autoriparatore debba procedere ad un’analisi del ricambio che l’automobilista vuole installare ed eventualmente, nel caso di ricambi non “sicuri”, informarlo, meglio se per iscritto, dei possibili rischi a cui l’utilizzo di simili pezzi potrebbe determinare sia in termini di sicurezza del veicolo sia in termini di durata ed efficacia dei medesimi, contestualmente sconsigliandone l’utilizzo.


Avv. Beccari Piergiorgio
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