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Ricambi usati provenienti dalle demolizioni e chiarimenti


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Gent.mo Avvocato,

è possibile avere qualche chiarimento in merito alla commercializzazione dei pezzi di ricambio usati, cioè quelli che provengono dai demolitori. E’ attività lecita?

 

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  • badwork

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • Asso Service

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  • il re dei irni

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Per una giusta comprensione della risposta che si andrà a dare, occorre premettere che le problematiche connesse alla commercializzazione dei ricambi provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, è questione risalente nel tempo.

All’epoca delle prime normative in tema di gestione dei veicoli a motore, sotto il profilo dei rifiuti, la conduzione dei centri di raccolta era considerata a tutti gli effetti un’attività commerciale, per l’esercizio della quale si rendeva necessario l’ottenimento di apposita licenza comunale.

E proprio tale licenza, permetteva poi agli autodemolitori la commercializzazione dei ricambi c.d.”usati”.

 

Quanto sopra, serve per fissare un primo ed importante punto: gli autodemolitori nascono come commercianti ed è grazie all’evoluzione della normativa in materia ambientale che – nel tempo -  vengono sempre più considerati come “gestori di rifiuti”.

 

La vendita di ricambi da parte degli autodemolitori, pertanto, è attività pienamente lecita a condizione che venga svolta nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

 

Cerchiamo ora di capire, seppur in modo molto sommario, quali sono le regole in materia.

In base al Decreto Legislativo n. 209/2003 e succesive modifiche, si è cercato di attuare politiche volte a facilitare le operazioni di reimpiego delle componenti provenienti dalla rottamazione dei veicoli fuori uso.

Lo stesso Decreto definisce il reimpiego come "le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo steso modo per cui erano stati originariamente concepiti".

 

Inoltre, sempre in virtù del citato Decreto, si prevede che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la normativa europea, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale".

 

I titolari dei centri di demolizione, poi, devono svolgere la propria attività seguendo particolari modalità.

In primo luogo, occorre procedere con le operazioni di messa in sicurezza del veicolo avviato alla demolizione, consistenti – ad esempio - nella rimozione dell' accumulatore, neutralizzazione delle soluzioni acide, rimozione serbatoi gas, neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag), ecc...

Successivamente, si procede con la demolizione durante la quale demolizione occorre prestare attenzione affinchè lo smontaggio avvenga in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero delle componenti.

 

Venendo ora alla fase di commercializzazione delle parti di ricambio vera e propria, questa può essere effettuata da parte del titolare del centro sia ad acquirenti occasionali che agli autoriparatori, tenendo comunque presente che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza possono essere commercializzate solo a soggetti esercenti attività di autoriparazione ed iscritti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche.

A loro volta, le imprese di autoriparazione hanno un preciso obbligo: trascrivere nella fattura da rilasciate al cliente che il veicolo è stato riparato con l'utilizzo di ricambi provenienti dalla demolizione di altro veicolo fuori uso.

Un simile dovere è previsto sia nel caso in cui si utilizzino parti di ricambio generiche sia in quello in cui si sia fatto ricorso a ricambi attinenti la sicurezza.

 

Per chiarezza, appare utile cosa debba intendersi per ricambi attinenti alla sicurezza: sono quelle parti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti ed i componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo o a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

Più in particolare, sono attinenti alla sicurezza l’impianto freni, lo sterzo, la sospensione anteriore/posteriore, la trasmissione nonché le tubazioni impianto alimentazione ed i sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).

 

La vendita di pezzi di ricambio prodotti dalle operazioni di trattamento e recupero degli autoveicoli fuori uso costituiscono “beni usati” e la loro commercializzazione è assoggettata alle norme sulla garanzia legale di conformità.

Il venditore, pertanto, ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e garantire che l'oggetto presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi.

Ricordiamo ancora che nel concetto di difetto di conformità, rientra senza dubbio anche l’imperfetta installazione.

Abbiamo visto, allora, come nell’attuale panorama interpretativo, la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata secondo i criteri dettati in materia di gestione dei rifiuti.

E’ altresì interessante vedere come la Corte di Cassazione, chiamata ad occuparsi della questione, abbia trattato la questione.

 

Secondo i Giudici, occorre sempre considerare la fonte di provenienza del pezzo di ricambio e non l’impiego che ne deve essere fatto; questo per evitare che la procedura di recupero di un veicolo fuori uso risulti produttiva di effetti negativi sull’ambiente.

Allo stato, l’orientamento è quello di considerare le attività di cessione di ricambi attinenti alla sicurezza a soggetti che non siano i c.d. autoriparatori, quale attività di “gestione di rifiuti” (come tale soggetta alla normativa di riferimento) sebbene si tratti indiscutibilmente di merci accompagnate da regolare fattura, rientrate in un ciclo commerciale quali cespiti attivi o scorte di magazzino.

 

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e  come  tutte  le cose  studiate  a  tavolino  e  anche  modificate  nell corso  degli  anni  , vale la  regola che  se non  si fanno  rispttare  NON srvono  a nulla. tempo  in  dietro  presi un  motor  usato  in  germania ,  ci  volle  piu di  una  settimana  di  scortoffie  ,  quando lo  sollecitai ,  gli  dissi dai  fritz  scrivo  motore sull cartaccio  e  mandamelo che  ho fretta ,  lui mi rispose  che  da  loro  e una  COSA SERIA  ,devono  descrivere con sigle e numeri di serie e sono  responsabili dell bene  che vendono etc.etc .....insomma  aveva paura ,quindi probabile  che se sgarrano li  fanno un  c*****  grande  come  una  casa........... :-)

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e  come  tutte  le cose  studiate  a  tavolino  e  anche  modificate  nell corso  degli  anni  , vale la  regola che  se non  si fanno  rispttare  NON srvono  a nulla. tempo  in  dietro  presi un  motor  usato  in  germania ,  ci  volle  piu di  una  settimana  di  scortoffie  ,  quando lo  sollecitai ,  gli  dissi dai  fritz  scrivo  motore sull cartaccio  e  mandamelo che  ho fretta ,  lui mi rispose  che  da  loro  e una  COSA SERIA  ,devono  descrivere con sigle e numeri di serie e sono  responsabili dell bene  che vendono etc.etc .....insomma  aveva paura ,quindi probabile  che se sgarrano li  fanno un  c*****  grande  come  una  casa........... :-)

 

in Italia se prendi un motore di provenienza dubbia,che ovviamente tu non sai, te lo spediscono in manco 24ore...........se non lo consegnano a mano, e magari te ne regalano un'altro simile per eventuali ricambi che potrebbero servirti ................. :Italy:

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