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Garanzia su auto usata


gioia

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Buongiorno

Sono una officina con annesso autosalone. A luglio ho venduto una autovettura usata.

Il cliente ha fatto fare dei lavori da un'altra officina e si è presentato con la ricevuta per farsela rimborsare. Noi abbiamo rifiutato dato che avrebbe dovuto portarla presso la nostra officina per usufruire della garanzia.

Come ci dobbiamo comportare dato che ci ha fatto pervenire lettera raccomandata da un avvocato?

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  • 6 mesi dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • gioia

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Miglior contributo in questa discussione

La fattispecie giuridica da analizzare è quella della garanzia che il venditore deve prestare in caso di acquisto di auto usata da parte di un privato, ossia il soggetto comunemente individuato come consumatore.

Abbiamo già trattato in altre parti il tema della garanzia legale di conformità (che trova applicazione solo ed esclusivamente in caso di vendita tra professionista e consumatore), anche con riferimento ai beni usati.

Tuttavia, è sempre utile un breve riepilogo di quali sono gli aspetti essenziali della disciplina.

 

Il punto di partenza, è che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

 

Nel caso di auto usate, deve essere tenuto nel debito conto il tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della vettura.

 

In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe spendere, per la manutenzione del veicolo successiva all’acquisto, più di quanto avrebbe speso se avesse acquistato a suo tempo lo stesso veicolo nuovo.

L’acquirente deve quindi sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l’eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.

La garanzia legale di conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l’auto usata (concessionario, rivenditore, importatore di auto usate, ecc..).

Tuttavia, per i beni usati, la legge prevede che, con l’accordo delle parti, l’estensione della garanzia medesima possa essere ridotta a 12 mesi.

 

Inoltre, la garanzia non può essere negata e/o subire limitazioni di sorta; pertanto, nel caso in cui nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili, queste risulterebbero nulle.

 

Per quanto attinente ai diritti del consumatore, nell’ipotesi in cui l’autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.

 

La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui.

Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’acquisto del ricambio nuovo.

Laddove i primi due rimedi (riparazione/sostituzione) fossero impraticabili o eccessivamente onerosi per il venditore, sarà possibile richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, andrà comunque tenuto in debito conto l’uso che il consumatore ha fatto del veicolo.

 

Il venditore, a sua volta, è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare ai difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria della vettura, per una durata minima di 12 mesi.

 

Il consumatore ha diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da quanto ivi contenuto, ma anche da quanto pubblicizzato, dichiarato in presenza di testimoni ed anche dalla ragionevole aspettativa del consumatore.

 

Pertanto l’unico responsabile nei confronti del consumatore, in caso di mancanza di conformità del veicolo, è il venditore, e non il produttore del veicolo.

 

E’ solo ed esclusivamente il venditore il soggetto tenuto  alla garanzia e colui al quale il consumatore deve obbligatoriamente rivolgersi per avere soddisfazione.

Il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per effettuare la denuncia al venditore.

Fatto questa breve panoramica riassuntiva dei presupposti di operatività della garanzia, cerchiamo ora di capire se, nel caso concreto, il consumatore si sia comportato nel modo corretto o meno.

Abbiamo sopra detto che il consumatore deve obbligatoriamente rivolgersi al proprio venditore (e solo a lui) per far valere i diritti derivanti dalla garanzia.

Non avendo altri elementi a disposizione per una piena valutazione della fattispecie, dobbiamo altresì dare per scontato che il consumatore abbia correttamente denunciato la presenza di un difetto di conformità nei termini prescritti (in caso contrario, infatti, il consumatore sarebbe decaduto dalla garanzia stessa) così come che il venditore, riconosciuta l’esistenza di un difetto di conformità, non abbia eseguito la riparazione o sostituzione richiesta entro un congruo termine oppure l’abbia eseguita in maniera insoddisfacente.

 

Qualora il venditore rifiuti di dare seguito a una legittima richiesta di riparazione o sostituzione (oppure le esegua in maniera non corretta), il consumatore ha la possibilità di rivolgersi ad altro soggetto al quale far eseguire l’intervento di competenza del venditore in forza della garanzia, per poi addossare al venditore medesimo i costi affrontati?

 

Secondo il mio modesto parere, tale possibilità deve essere negata.

Infatti, la normativa italiana in materia non prevede strumenti di c.d. autotutela di tipo satisfativo, ossia strumenti che consentano al consumatore di ottenere in via coercitiva (senza cioè un normale processo e/o una normale azione esecutiva) il ripristino forzoso della conformità del contratto.

 

Quello che si vuole dire è che, nella disciplina attuale, non esistono soluzioni che permettano al consumatore, di fronte al rifiuto ingiustificato del venditore di riparare o sostituire il bene, di rivolgersi ad un terzo per ottenere la riparazione o la sostituzione a spese del venditore.

In linea di principio, pertanto, laddove il consumatore si trovi di fornte ad un ingiustificato diniego del venditore di prestare la garanzia, lo stesso consumatore non può farsi giustizia per proprio conto ma deve agire giudizialmente per ottenere pronuncia di condanna a carico del venditore responsabile.

 

In conclusione, l’officina ha correttamente rifiutato il pagamento di una prestazione volta al ripristino di una conformità che solo l’officina doveva per legge affrontare.

A nulla vale, pertanto, l’intimazione del legale del consumatore che, alla luce degli elementi di fatto in mio possesso, non appare fondata in fatto e diritto.

 

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