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[Garanzia su riparazione] 12 o 24 mesi?


lancia

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Buonasera.

Parlando con alcuni colleghi è uscito il discorso che su una riparazione in cui si rilascia una fattura la garanzia da dare su mano d'opera e ricambi è 12 mesi, mentre per ricevuta fiscale 24 mesi.

Volevo sapere se corrisponde al vero.

Grazie

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  • 2 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • lancia

    2

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

  • andy69

    1

Miglior contributo in questa discussione

Come sempre, anche se già più volte affrontato, il tema delle garanzie solleva dubbi in ragione dei quali è opportuno cercare di fare chiarezza affinché gli operatori abbiano quelle nozioni indispensabili ad un giusto e trasparente confronto con il proprio cliente.

Prima di entrare nel merito delle domanda, vale la pena ricordare che l’ordinamento italiano prevede non un unico tipo di garanzie ma varie forme, diversamente disciplinate.

Tuttavia, quando si parla di garanzia di 12 mesi o 24 mesi, si fa riferimento all’eventuale rapporto tra la c.d. “garanzia legale” (24 mesi) e altre fattispecie.

 

Cerchiamo allora di capire cosa si deve intendere per GARANZIA LEGALE.

 

Per prima cosa, va chiarito che la garanzia è LEGALE in quanto è la stessa legge a prevederla.

Ciò significa che il diritto riconosciuto con tale tipologia di garanzia – consistente nell’obbligo imposto al venditore di garantire la conformità del bene acquistato alle caratteristiche ed alle qualità offerte (in altre e più semplici parole, il bene deve essere idoneo allo scopo per il quale viene acquistato) – non ha bisogno di uno specifico contratto in cui le parti trasfondono le proprie volontà, in quanto è specificatamente previsto e disciplinato proprio dalla legge.

 

I diritti riconosciuti con la fattispecie delle GARANZIA LEGALE (e la loro disciplina contenuta nel CODICE DEL CONSUMO) esistono anche se tra le parti non intercorre alcun contratto; è la LEGGE a prescrivere l’esistenza e l’operatività di tali diritti, indipendentemente da un’eventuale e contraria volontà delle parti.

Visto questo primo basilare concetto, occorre poi capire il contenuto della GARANZIA LEGALE.

Abbiamo sopra detto che il venditore è obbligato a vendere un prodotto che abbia le caratteristiche o le qualità promesse; vale a dire che il prodotto deve essere idoneo all’uso al quale serve abitualmente, deve essere conforme alla descrizione o possedere le qualità presentate dal venditore, deve avere le prestazione abituali di un bene dello stesso tipo.

 

Per tale ragione – allora – egli risponde dei difetti di conformità emersi in un arco temporale di 2 anni (24 mesi) dalla consegna del bene SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se il soggetto che ha acquistato il bene difettoso sia un CONSUMATORE.

 

Per l’operatività della c.d. GARANZIA LEGALE (24 mesi), è indispensabile che la vendita sia intercorsa tra un VENDITORE PROFESSIONALE (quindi chi vende nell’ambito di un’attività imprenditoriale/commerciale) ed un UTILIZZATORE FINALE/CONSUMATORE che sia una PERSONA FISICA la quale agisce per scopi estranei all’attività commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

 

Il passaggio che precede, ci permette di delimitare l’ambito di operatività soggettiva della norma: da un lato dobbiamo avere un soggetto che vende nello svolgimento della propria attività professionale; dall’altro, colui che compra non deve farlo per scopi legati ad un’attività imprenditoriale/commerciale/professionale.

Ciò significa, quindi, che gli acquisti intercorsi tra professionisti (acquisto con fattura intestata ad un qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, impresa o lavoratore autonomo che sia), NON POSSONO fare riferimento alla disciplina della GARANZIA LEGALE dal momento che tale disciplina trova applicazione, ripetiamo, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO L’ACQUIRENTE UTILIZZATORE FINALE DEL BENE SIA UN CONSUMATORE, CIOE’ UNA PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA.

 

Gli acquisti con fattura intestata ad una partita IVA, sono soggetti alla disciplina prevista dal CODICE CIVILE (non a quella del CODICE DEL CONSUMO che è relativo alla GARANZIA LEGALE); pertanto, in tale ipotesi, il compratore potrà usufruire di un anno (12 mesi) di garanzia su tutti i prodotti, da far valere in base alle previsioni contenute – appunto – negli articoli 1490 e seguenti del CODICE CIVILE.

Da quanto sopra, allora, è evidente che per capire se applicare la GARANZIA LEGALE (24 mesi) o meno, dobbiamo fare riferimento non al documento fiscale che viene emesso ma, al contrario, alla tipologia del soggetto che acquista.

 

Pertanto:

[*]ACQUISTO CON SCONTRINO FISCALE, RICEVUTA FISCALE O FATTURA INTESTATA AL CLIENTE TITOLARE DEL SOLO CODICE FISCALE ➔ 2 ANNI DI GARANZIA SU TUTTI I PRODOTTI E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E’ IL CODICE DEL CONSUMO;

[*]ACQUISTO CON FATTURA INTESTATA A SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA ➔ 1 ANNO DI GARANZIA E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E’ IL CODICE CIVILE.

 

Quando l’autoriparatore effettua un intervento con fornitura di pezzi di ricambio, deve verificare se tale fornitura è a vantaggio di una partita IVA oppure no.

Solo nel secondo caso, può trovare applicazione la garanzia di 24 mesi.

Nella speranza di aver correttamente risposto al quesito, ricordo che per tutti gli altri aspetti relativi alla garanzia legale (decorrenza dei termini, onere della prova, azione di regresso, ecc…), si rimanda alle altre domande già presenti all’interno sito, rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

 

 

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se posso avrei una domanda .. il dubbio e questo ..io come autoriparatore in possesso di partita iva acquisto su fattura ma rivendo spesso su ricevuta fiscake a consumatore privato e do 24 mesi di garanzia .

ma mi e successo che a fronte di un difetto del prodotto venduto il mio fornitore mi dica che avendo io comprato con fattura la garnzia e solo di 12 mesi e quindi gli altri 12 mesi sono a carico mio .

devo dire che quasi sempre ho risolto in maniera bonaria ma mi piacerebbe sapere legalmente se e' corretto questo comportamento .

grazie

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