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[Ritardo nel Tagliando] L'auto è ancora in garanzia?


raffo87

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Salve, io mi trovo in questa situazione in quanto starei acquistando un auto usata (Nissan Qashqai 1.6 130CV) immatricolata per la prima volta a Marzo 2016. Per questa vettura e' stato effettuato il primo tagliando soltanto la settimana scorsa quindi 15 mesi dopo e con 18000 km, quindi in ritardo rispetto ai 12 mesi. Posso considerare questa vettura ancora in garanzia? Il tagliando e' stato effettuato in una concessionaria ufficiale Nissan ed e' stata anche applicata la garanzia per sostituire alcuni pezzi legati alla trasmissione.

 

Non vorrei vedermi negata la garanzia in futuro proprio a causa di questo ritardo. Posso considerare il fatto che e' stata applicata la garanzia come una conferma della validità'? In rete si trovano casi contrastanti come garanzie rifiutate  in caso di interventi onerosi anche dopo averla applicata per interventi minori.

 

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  • 1 mese dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

  • raffo87

    1

Miglior contributo in questa discussione

Per una corretta risposta alla domanda in questione, sarebbe stato opportuno avere qualche riferimento più dettagliato e specifico in grado di circoscrivere maggiormente la fattispecie da analizzare.

E’ per questo che invito tutti coloro che desiderano rivolgermi quesiti di tipo legale a chiarire ogni aspetto della vicenda in maniera tale da poter poi avere, in sede di risposta, gli elementi necessari ed utili alla stesura di un parere il più possibile corretto.

Ad ogni modo, analizzando la fattispecie, un primo elemento che mi sembra di poter cogliere è che l’acquisto della vettura, avviene nell’ambito di una compravendita tra privati e non all’interno di una vendita effettuata da un venditore professionale (ad es. concessionaria) a favore di un privato.

Se quanto appena evidenziato fosse vero, allora bisognerebbe ricordare che – nell’ipotesi di compravendita tra privati – il venditore (ossia il precedente proprietario della vettura) non sarà obbligato a prestare la garanzia legale di conformità, dal momento che tale disciplina trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti conclusi tra consumatore e venditore professionale.

Tuttavia, è pur sempre pacifico che il venditore (precedente proprietario) ha un dovere di correttezza nelle trattative; il che significa, pertanto, che non deve nascondere alcuna circostanza pregiudizievole.

Tra gli aspetti da non tacere, a mio avviso, rientra sicuramente il fatto che la vettura non abbia effettuato la manutenzione programmata durante il periodo di garanzia, secondo le prescrizioni della casa costruttrice. 

Infatti, l’aver trascurato la manutenzione ordinaria della vettura, potrebbe poi voler significare un significativo dispendio economico futuro, tanto perché si va ad aumentare la spesa da sostenere per riparare o sostituire ciò che si poteva semplicemente manutenere, quanto perché una non regolare esecuzione degli obblighi di manutenzione, porterebbe a possibili e gravi ripercussioni sull’operatività della garanzia che viene trasmessa con il passaggio di proprietà dell’automobile.

Senza tralasciare il fatto, che la corretta e puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (ossia il controllo periodico finalizzato a preservare l’efficienza del mezzo), è preciso obbligo del proprietario del veicolo sul quale, appunto, ricade il dovere di prevenire malfunzionamenti e guasti meccanici, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla casa auto.

Pertanto, consiglierei di procedere con l’acquisto dell’automobile solo ed esclusivamente a fronte dell’espresso riconoscimento, da parte del venditore, del fatto che la prima tagliandatura non è stata eseguita entro il termine previsto, con conseguente presa in carico – da parte del venditore medesimo – di tutti gli oneri necessari ad un’eventuale riparazione del veicolo, nella denegata ipotesi in cui si dovesse verificare un guasto in linea teorica rientrante nell’ambito di operatività della garanzia la quale viene poi successivamente negata, per il mancato rispetto delle prescrizioni originarie.

In sostanza e per buona prassi, occorrerebbe redigere un’apposita scrittura contrattuale nella quale dare atto di ogni notizia relativa alla vettura (ad es. chilometraggio, situazione freni, condizione gomme, eventuali ammaccature, ecc...), comprese quelle attinenti la situazione manutentiva: deve risultare in maniera chiara e inconfutabile che il venditore non ha ottemperato alle indicazioni del costruttore relativamente alle cadenze dei tagliandi e, di conseguenza, un’eventuale decadenza della garanzia per tale ragione, sarebbe sicuramente dovuta a fatto e colpa del venditore medesimo, con totale addebito a suo carico degli oneri (economici e giuridici) in grado di derivarne.

Una simile precauzione non deve apparire superflua.

Infatti, e come ben evidenziato dal lettore, non esiste nessuna certezza che la casa auto possa riconoscere nuovamente l’operatività della garanzia, anche se il tagliando – seppur in ritardo – è stato effettuato presso un’officina autorizzata e nonostante il fatto che la casa auto ha già reso operativa la garanzia medesima.

Se un domani l’auto necessitasse di un intervento ricadente in quelli coperti da garanzia, sussisterebbe il serio rischio di esclusione della medesima o, comunque, la concreta possibilità che ciò possa accadere.

E questo perché siamo pur sempre in presenza di un motivo che legittimerebbe la casa auto a motivare, in maniera più che fondata, il diniego della garanzia: vale a dire il fatto che il titolare della vettura (obbligato a mantenere – nel tempo - l’efficienza del mezzo), non ha seguito in maniera pedissequa le istruzioni ed indicazioni in tema di manutenzione ordinaria programmata.

Tanto più, ancora, se il problema futuro teoricamente coperto dalla garanzia del costruttore, si dimostrasse significativamente oneroso sotto il profilo economico.

Certamente, la circostanza in base alla quale il tagliando sia stato effettuato presso una concessionaria così come il precedente riconoscimento della garanzia, sono elementi importanti ma, tuttavia, non dirimenti la questione in via definitiva.

In conclusione, di fronte all’opportunità di concludere l’acquisto di un’autovettura usata dal precedente proprietario (compravendita tra privati), occorre sempre tenere a mente che il compratore gode di garanzie meno rafforzate rispetto all’ipotesi di vendita eseguita da venditore professionale, nel qual caso troverebbe sicuramente applicazione la disciplina della garanzia legale di conformità.

Proprio per tale ragione, il futuro acquirente deve premunirsi da possibili rischi futuri (ad es. spese non preventivate per interventi sul veicolo), mediante apposita documentazione in cui riportare ogni informazione necessaria alla più corretta tutela, soprattutto nel caso in cui dovesse sorgere un contenzioso.

Rimango comunque a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori chiarimenti.

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