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[AUTO SOSTITUTIVA] Delega per collaboratori o parenti


resovi

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Avvocato Buongiorno,

avendo letto la sua monografia sull'utilizzo dell'auto sostitutiva le chiediamo delle delucidazioni sulla gestione delle deleghe per poter far utilizzare l'auto intestata alla nostra azienda a:

1) collaboratori dipendenti

2) parenti non lavoranti

 

Ci risulta che la delega va fatta vidimare dal comune, è possibile autocertificare delle deleghe al momento dell'utilizzo dell'auto con timbro officina e firma di uno dei legali rappresentanti?

 

La ringrazio anticipatamente

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  • 2 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • resovi

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Miglior contributo in questa discussione

A mezzo della domanda a cui mi appresto a dare risposta, si chiedono alcuni chiarimenti in relazione al tema dell'auto sostitutiva o di cortesia.

 

Innanzitutto, è bene ricordare che il servizio può essere erogato dall'officina attraverso tre modalità diverse e la scelta tra le differenti opportunità offerte è di fondamentale importanza in quanto ciascuna si carratterizza per aspetti particolari:

1) Il primo modo attraverso il quale l'autofficina propone il servizio, è quello che si basa sull'utilizzo di veicoli che sono di proprietà dell'officina medesima; vale a dire che la carta di circolazione è intestata all'officina e la vettura è stata immatricolata ad uso privato.

In questa prima ipotesi, l'utilizzo del veicolo è consentito al proprietario e/o ad altri soggetti autorizzati dalla proprietà.

Ciò significa che:

  • a) se il veicolo è usato per le normali attività di impresa (ad. es. accompagnamento di un cliente, ritiro ricambi), si consiglia di porre il mezzo in circolazione munito di apposita autorizzazione all'uso da parte del soggetto utilizzatore, con debita indicazione della qualifica ricoperta da quest'ultimo all'interno dell'impresa.
    E' sufficiente, pertanto, che il titolare del veicolo rilasci una semplice delega/autorizzazione la quale, dal mio punto di vista, non richiede formalità particolari se non che chi la rilascia sia effettivamente il legale rappresentante della società intestataria della macchina.
  • b) se la vettura è ceduta in uso a terzi (ossia soggetti estranei all'attività di impresa e quindi all'officina quali ad esempio il cliente), l'uso medesimo dovrebbe essere regolamentato da apposito contratto di comodato a titolo gratuito in cui si pattuiscono le condizioni di utilizzo della vettura stessa.

In linea di principio, quindi, anche i parenti che non hanno qualifiche all'interno dell'impresa e che vogliono utilizzare il veicolo dovrebbero sempre avere un documento che attesti la concessione del bene in godimento ad uso privato e ciò per evitare possibili contestazioni relative alla violazione del Codice della Strada, in particolare l'art. 82.

 

2) Nel caso in cui il servizio "auto di cortesia" venga erogato mediante vettura di proprietà dell'officina ed immatricolata per "uso noleggio senza conducente" (ossia quando un'azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo), l'utilizzo del medesimo è sottoposto all'apposita "autorizzazione all'esercizio di attività di noleggio di autoveicoli senza conducente", rilasciata dal Comune ove l'attività viene esercitata e da comunicarsi alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle entrate.

In tale ipotesi, il veicolo non potrà mai essere utilizzato per scopi diversi e, quindi, nemmeno per le normali attività dell'officina e/o per l'uso che ne può essere eventualmente fatto dai parenti nonché deve sempre essere legato all'esistenza di apposito contratto tra noleggiatore e noleggiante.

Ricordando che l'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie e/o officine che forniscono auto di cortesia), per le modalità di rilascio della predetta autorizzazione, si consiglia di rivolgersi all'ufficio del Comune competente (in genere settore servizi al cittadino ed alle imprese), potendo queste essere differenti tra Comune e Comune.

 

3) Infine, se l'auto sostitutiva viene prestata mediante un soggetto terzo (ad es. società specializzata nel settore), il contratto di noleggio stipulato tra officina e società specializzata, prevede la possibilità di rinoleggio a terzi il che significa che la vettura acquisita in noleggio dall'officina, può a sua volta essere concessa in noleggio ai clienti dell'officina.

 

Per quanto riguarda l'utilizzo del veicolo noleggiato dall'officina da parte dei dipendenti e dei parenti, occorre guardare con attenzione il contratto sottoscritto il quale, in genere, può prevedere la possibilità che la vettura possa essere guidata da tutti i parenti dell'utilizzatore ufficiale nonché essere concessa in uso ai dipendenti per gli scopi aziendali.

 

In conclusione, la corretta gestione di un'autovettura destinata al servizio di cortesia, dipende sempre da quale delle suddette modalità, l'officna sceglie di adottare.

 

Sperando di avere chiarito i dubbi avanzati, invito comunque i lettori ad intervenire sul tema, magari riportandomi i propri casi specifici, così da affrontare ed approfondire ulteriormente i singoli aspetti della problematica.

 

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