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sentenza della Corte di Giustizia europea sul costo dei dati tecnici


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La sentenza della Corte di Giustizia europea sul costo dei dati tecnici

La Corte di Giustizia europea ha recentemente emesso una delle sentenze più attese tra i vari contenzioni sui dati tecnici. Stiamo parlando della causa intentata da ADPA (l’Associazione europea degli editori di dati) e altri contro PSA sul costo dei dati tecnici, causa intentata inizialmente presso la corte regionale di Colonia (Germania) poi da questa trasferita per competenza al tribunale dell’Aja. Un primo importante risultato della sentenza è che in questo ambito il Regolamento 858/2018 si applica anche a veicoli di precedente omologazione quali Euro 5/6 il che vuol dire praticamente quasi tutto il parco circolante europeo. Un secondo risultato positivo per l’intero aftermarket è che il dato fornito dal costruttore può essere usato dall’operatore indipendente per il proprio lavoro senza per questo dover riconoscere al costruttore diritti di alcun tipo legati al business generatosi. Gli altri capi della sentenza definiscono sì meglio i diritti ma non sono esaurienti come i primi due. Il tema fondamentalmente è come interpretare il requisito di costi “onesti e ragionevoli” che “non scoraggino” l’acquisto. Riassumendo, qui il punto della sentenza è che tali requisiti vanno misurati in relazione al business del destinatario-acquirente, non quello del fornitore-produttore. Il che da un lato comporta che il costo deve contribuire a generare un ricavo per l’operatore ma dall’altro lato lo stesso dato può essere venduto a condizioni diverse per business diversi. Un esempio per tutti: un semplice codice ricambio usato da un autoriparatore per sostituire un componente sull’auto del proprio cliente può legittimamente risultare di costo diverso rispetto a un editore di dati che lo usa per vendere raccolte di dati ai propri clienti.  È evidente quindi che la sentenza purtroppo non esaurisce possibili contenzioni e forse neanche potevano farlo. Si potrà sicuramente assistere ad altre cause simili su casi analoghi, ma adesso un precedente c’è che è la centralità del fruitore rispetto al fornitore; era sì già intrinseca nel regolamento in riferimento ma la sentenza adesso finalmente ne sancisce l’asserzione. Quali siano le conseguenze di questa sentenza nella post-vendita sarà da vedere ma influenzeranno comunque l’intero settore e non solo per gli aventi causa; la sentenza infatti è relativa ai principi generali del Regolamento 858 e di conseguenza all’intera cornice di leggi a cui il Regolamento si riferisce. C’è da augurarsi che il senso del pronunciamento della Corte, oltre al suo dettato, sia recepito da tutti per non dover incorrere in nuovi inutili e costosi contenzioni che alla lunga non avvantaggerebbero nessuno.

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