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[Fatturazione Elettronica] Promemoria sull'emissione a seguito dell'operazione


Phoenix

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La fattura elettronica deve essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento.

                   

La tardiva emissione della fattura rende applicabili le seguenti sanzioni corrispondenti a un importo, per ciascuna violazione:

                                         

-  dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);

                                     

-  dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato in caso di operazioni non imponibili, esenti, soggette a reverse charge con un minimo di € 500,00;

                             

-  da 250 a 2.000, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

                           

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

                           

Il ravvedimento comporta le seguenti riduzioni:

                             

-  ad 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro il 90° giorno dalla scadenza;

                           

-  ad 1/8 del minimo se il pagamento avviene oltre il 90° giorno e entro il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

                                           

-  ad 1/7 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;

                             

-  ad 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione. Esempio

                           

Fattura datata 30 giugno e trasmessa allo SDI il 20 luglio; la fattura è stata regolarmente conteggiata nella liquidazione IVA del 16 luglio: pertanto si tratta di una sanzione che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

                           

In tal caso è possibile regolarizzare la violazione versando la sanzione di € 27,78 che è pari ad 1/9 di € 250.

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