Amministratore Phoenix Inviato 9 Marzo 2020 Amministratore Inviato 9 Marzo 2020 Buongiorno Avvocato Beccari, vorrei per cortesia qualche chiarimento in riferimento a questo servizio già attivo in alcuni paesi esteri. Mi chiedevo nello specifico, se in Italia le leggi ti permettono di effettuare queste manutenzioni presso l'abitazione o il posto di lavoro del cliente, senza incombere in sanzioni. Ford ad esempio ha già attivo questo servizio chiamato Ford Mobile Service in alcuni Paesi e dato che nelle nostre officine si è speso tanto in sicurezza, gestione smaltimenti e obblighi vari, vorrei chiarimenti su come vengono affrontati questi temi in zone pubbliche o private? Grazie 4 2
Questo è un messaggio popolare. Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 19 Marzo 2020 Questo è un messaggio popolare. Inviato 19 Marzo 2020 Per ben comprendere il tema oggi sottoposto alla mia attenzione, occorre partire proprio dalle disposizioni regolanti l’attività di autoriparazione. Ricordiamo che l’art. 1 della L. n. 122/1992 definisce tale attività come “quella volta alla manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”. L’art. 2 della legge dispone che rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi, modificazioni e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Al contrario, non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli. Per l’esercizio delle attività, le imprese interessate hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (articolato nelle sottosezioni meccatronica, gommista, ecc..), istituito presso ogni camera di commercio, come previsto dall’art. 3. In origine, il citato art. 3 comma 1, lettera a) della L. 122/1992 prevedeva che “l’impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: disponibilità di spazi e locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività”. Tale comma, tuttavia, è stato in seguito abrogato dalla L. 507/96 per cui, attualmente, l’iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di autoriparazione non necessità di documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni. Infatti, il nuovo art. 3 della legge prevede che – ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese - bisogna solo documentare due tipi di requisiti: [*]designazione di un responsabile tecnico, secondo le modalità previste; [*]sede dell’impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l’iscrizione. Visto quanto appena scritto, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, oggi non viene più richiesta “la disponibilità di spazi e locali”. Ne deriva che, per l’esercizio concreto dell’autoriparazione, non è più necessaria la disponibilità di un’idonea infrastruttura. L’impresa deve essere soltanto in possesso dei requisiti morali e professionali specificatamente indicati dalla normativa di riferimento. I riferiti aspetti normativi, hanno ammesso la c.d. autoriparazione in forma itinerante (ossia l’esercizio di tale attività al di fuori di locali e spazi idonei (officina)) la quale – tuttavia – ha generato nel tempo un ampio dibattito circa i limiti della sua ammissibilità. Secondo un primo e più datato orientamento, si era ritenuto che gli interventi di riparazione svolti al di fuori delle officine dovevano essere considerati “a carattere straordinario e di emergenza” in quanto volti a consentire la riparazione di veicoli che, per le loro caratteristiche e dimensioni, risultino difficilmente trainabili oppure suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità oppure, più in generale, in tutti i casi in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire sul posto. Più recentemente, l’orientamento adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto e intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è stato quello di ritenere possibile effettuare interventi di ripristino della funzionalità di un veicolo in luoghi diversi dai locali di officina la cui esecuzione non richieda l’uso di attrezzature complesse (ad es. installazione di cristalli) purché le imprese rispettino i presupposti ed obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, gli interventi da eseguirsi al di fuori dei locali di officina, sempre comunque da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. 122/1992, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti. 3 9
delta Inviato 9 Maggio 2020 Inviato 9 Maggio 2020 quindi , in parole povere , io posso aprire l'attività di autoriparatore senza avere un garage adibito a officina ma allora perché si ha l'oblico ad avere la destinazione d'uso , agibilità dei locali ,estintore , tabelle tipo orario di lavoro , divieto di fumo , pericolo d'incendio ecc , bagno e antibagno , pavimento industriale antiscivolo e chi più ne ha più ne metta ?? spero di aver capito male tutto il discorso dell'avvocato , ma se è proprio così il tutto è proprio una presa per il cul. delta 1
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