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Taratura sistemi ADAS e responsabilità di chi interviene sull'auto


Phoenix

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Buongiorno Avvocato,

già da qualche tempo arrivano nelle nostre officine auto equipaggiate con sistemi ADAS.

 

In seguito agli interventi quali ad esempio sospensioni, convergenze, sostituzione parabrezza, stacco e riattacco del paraurti in presenza di radar ecc. questi dispositivi, richiedono la calibrazione e taratura.

Nello specifico, le chiederei risposta ad alcuni punti inerenti queste lavorazioni:

  • Quali sono i rischi per l’officina che riconsegna la vettura con i sistemi ADAS non tarati?
  • Che rischi corre l’automobilista?
  • Di chi è la responsabilità in caso di incidente con sistemi ADAS non tarati?
  • Vi è un impatto su un'eventuale garanzia del veicolo?

Come dobbiamo comportarci se il cliente a tutti i costi vuole ritirare l'auto senza aver fatto la calibrazione e/o taratura?

A tal proposito, in altre situazioni analoghe, si è parlato di far firmare un documento di manleva. Nel caso in cui però succedesse un incidente, può questo "documento" essere la prova che la colpa è dell'autoriparatore piuttosto che non renderlo responsabile?

 

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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

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  • piter

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

I Sistemi di Assistenza alla Guida (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) rappresentano uno degli argomenti di maggiore attualità, in tutta la filiera automotive.

Questi sistemi sono sempre più presenti sulle vetture messe in commercio: non solo sulle vetture di “alta gamma” ma anche sulle c.d. “utilitarie”.

Il problema, allora, è capire come gestirli in sede di riparazione della vettura affinché questi mantengano sempre la loro piena efficienza.

 

Gli ADAS sono sistemi progettati in nome della sicurezza nella circolazione stradale che, per funzionare, utilizzano dispositivi di vario genere (sensori, telecamere, radar, lidar, ecc…).

Pensiamo, ad esempio, alla telecamera che agevola il parcheggio, ai sistemi che agiscono sulla frenata (ABS, ESC, AEB) e a quelli che permettono il mantenimento della corsia, ai fari intelligenti, al Cruise Control Adattivo, ecc…

A seconda delle modalità operative mediante le quali agiscono, gli ADAS possono essere attivi, se intervengono in modo autonomo oppure passivi, quando si limitano a segnalare il pericolo ma non intervengono direttamente (si pensi al sensore di parcheggio che emette un’allerta ma non agisce per fermare l’automobile).

 

I sistemi ADAS dialogano con le varie centraline dell’auto e vengono dislocati in varie posizioni: nella parte anteriore possiamo trovare i sensori per frenata di emergenza, il riconoscimento dei pedoni, avviso di collisione, il cruise control adattivo, avviso di superamento della corsia mentre nella parte posteriore ritroviamo, tra gli altri, quelli per il rilevamento dell’angolo cieco, il parcheggio assistito, l’avviso di collisione posteriore.

 

Il concetto più importante che l’autoriparatore deve tenere a mente quando approccia una vettura dotata di ADAS è che tali sistemi devono sempre essere ricalibrati, non solo in caso di effettiva rottura del dispositivo ma anche quando si interviene sull’elemento che incorpora il dispositivo o con il quale dialoga.

In altre parole, occorre ricordare che l’autovettura viene prodotta dalla Casa ed immessa in commercio con determinati parametri impostati per il corretto funzionamento degli ADAS: questi parametri, pertanto, devono rimanere sempre quelli di default determinati dal costruttore.

E ciò, va ribadito, sia nell’ipotesi in cui si intervenga in quanto si è verificato un danneggiamento effettivo di uno dei dispositivi ADAS sia quando l’autoriparatore debba procedere con la riparazione e/o sostituzione di un componente dove l’ADAS è integrato o monitorato dall’ADAS stesso.

Ridare l’esatto valore di riferimento (ossia reimpostare i parametri stabiliti dalla casa auto) al termine dell’operazione di riparazione/sostituzione, significa permettere agli ADAS di riprendere a funzionare in modo efficace e sicuro dal momento che il veicolo è stato riportato alla sua originale geometria.

 

Come detto sopra, gli ADAS sono sistemi pensati e progettati per migliorare la sicurezza nella circolazione stradale; se questa è la loro specifica finalità, è chiaro, allora, che il dispositivo deve sempre poter operare efficacemente.

Rimettere in circolazione una vettura dotata di ADAS senza che sia stata effettuata la ricalibrazione in maniera corretta, significa permettere la circolazione di un veicolo che non è più perfettamente identico a quello uscito dalla fabbrica; e ciò a tutto danno di quella finalità di sicurezza a cui tali sistemi sono preposti.

Ancora, è bene non dimenticare due principi fondamentali che regolano attualmente l’attività dell’autoriparazione.

In primo luogo, l’officina deve essere QUALIFICATA, ossia deve essere dotata della strumentazione e dell’attrezzatura tecnica necessaria per eseguire correttamente gli interventi richiesti così come il personale ha il dovere di essere adeguatamente formato.

Ancora, la prestazione professionale richiesta (l’intervento richiesto al meccanico) deve essere sempre svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo il legislatore con ciò previsto un criterio generale da utilizzare, caso per caso, onde valutare la condotta dell’obbligato.

Tuttavia, tale assunto trova precisa specificazione con riguardo alle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (come quella, ad esempio, dell’autoriparatore) nel qual caso, il grado di diligenza richiesto non sarà più valutato tenendo come riferimento la figura del buon padre di famiglia (ossia il cittadino avveduto che vive in un determinato ambito sociale, secondo i tempi, le abitudini e i rapporti economici) bensì verrà indagato con riguardo al genere dell’attività prestata.

In definitiva, la valutazione circa la correttezza e la giustezza dell’opera prestata dovrà essere condotta tenendo presente la perizia e la conoscenza tecnica richiesta dall’intervento commissionato.

Applicando i suddetti principi all’ipotesi di intervento che presupponga, al suo compimento, una ricalibrazione degli ADAS, è chiaro allora che tale operazione debba essere assolutamente precisa; altrimenti – come sopra detto – la conseguenza è restituire alla circolazione una vettura con parametri non più conformi a quelli impostati in sede di fabbricazione dalla casa auto, con conseguente possibile malfunzionamento dei sistemi ADAS stessi a tutto discapito dell’incolumità sia del veicolo che dell’automobilista.

 

Va da sé, allora, che una calibrazione precisa richiede la strumentazione necessaria nonché la piena conoscenza teorica della procedura da seguire.

L’officina ha quindi il dovere di eseguire tutta la procedura prescritta con la dovuta accuratezza.

Oltre all’utilizzo della strumentazione adeguata e alle conoscenze tecnico-procedurali necessarie, l’autoriparatore – proprio per la diligenza professionale richiesta, in considerazione dei sistemi sui quali è chiamato ad intervenire - non deve trascurare nulla: ad esempio, il pavimento dell’officina deve essere in piano e senza dislivelli, altrimenti le operazioni di rilevazione potrebbero venire falsate.

 

Le brevi premesse che precedono, racchiudono già in sé le risposte alle domande che oggi vengono poste.

Comunque:

  • 1) Per tutte le ragioni ed i motivi sopra spiegati, un’officina che riconsegna la vettura con sistemi ADAS non tarati, esegue un intervento non conforme alla diligenza professionale richiesta.
    Pertanto, sull’officina grava il rischio di essere chiamata a risarcire tutti gli eventuali dannI (materiali e personali), subiti dall’automobilista, ovviamente a condizione che l’erroneità o l’inadeguatezza della prestazione professionale abbia effettivamente determinato il sinistro per il quale si chiede il ristoro.
    L’officina, pertanto, ammesso che il sinistro e/o il danno sia stato causato da un malfunzionamento degli ADAS dovuto ad una errata ricalibratura, potrebbe venire chiamata a rispondere sia in sede civile (risarcimento danno a cose o persone) sia in sede penale, nell’ipotesi in cui dal sinistro siano derivate conseguenze rilevanti anche sul piano penale (ad es. incidente mortale).
  • 2) Sotto il profilo del riconoscimento della garanzia, in linea teorica non si può escludere che una ricalibrazione sbagliata, soprattutto se eseguita durante il periodo di validità della garanzia stessa, potrebbe causare il rifiuto – da parte della casa auto – di prestare la medesima. E’ ben evidente che eseguire un’operazione così importante senza seguire le prescrizioni e le indicazioni del costruttore, potrebbe configurare la possibile non applicazione della garanzia con responsabilità conseguente dell’autoriparatore.
  • 3) Nel caso in cui il cliente volesse a tutti i costi ritirare l’auto senza aver fatto la calibrazione e/o la taratura, si apre una discussione molto interessante, e che allo stato non ha una risposta certa, proprio in rapporto alla quantificazione del grado di diligenza richiesto al professionista nell’esecuzione della propria attività.
    Dal mio punto di vista, l’autoriparatore ha il dovere di informare il cliente, con precisione e specificità, su quanto emerso durante l’ispezione del veicolo, sulle parti su cui intervenire e sui rischi che ne conseguono in caso di non esecuzione di quanto necessario.

Nel caso in cui, dopo essere stato debitamente informato, il cliente volesse ritirare la vettura senza aver permesso all’autoriparatore la corretta esecuzione della ricalibratura degli ADAS, l’autoriparatore – per sua tutela – deve farsi rilasciare apposita manleva sottoscritta dal cliente, nella quale indicare con chiarezza che il cliente, debitamente informato di ogni aspetto (anche e soprattutto quelli conseguenti alla mancata esecuzione dell’intervento), se ne assume ogni responsabilità, esonerando in tal senso l’officina.

In tale maniera, il meccanico ha la possibilità di dimostrare di essere stato parte diligente e che quello che poteva fare (ossia notiziare il cliente su tutto) è stato fatto.

Se un simile documento non fosse sufficiente ad escludere la responsabilità dell’officina e, ripeto, ad oggi non ci sono sentenze che si siano pronunciate in tal senso, significherebbe che il grado di diligenza richiesto all’officina, soprattutto quando si verte in tema di interventi attinenti la sicurezza del veicolo, si spingerebbe fino al dovere del meccanico di trattenere la vettura e di impedirne la circolazione.

Senza entrare nel merito del fatto che un tale comportamento potrebbe anche configurare un’ipotesi di appropriazione indebita (punibile sotto il profilo penale), prevedere un così alto grado di diligenza in capo all’autoripartore significherebbe trascurare l’altro lato della medaglia, vale a dire che il proprietario della vettura ha l’obbligo di tenere il mezzo funzionante e sicuro.

Quindi, se il cliente, pur a conoscenza della situazione, decide ugualmente di circolare con un veicolo non sicuro, la colpa è del meccanico?

In conclusione e nell’attesa di qualche pronuncia giurisprudenziale in grado di chiarire il punto, consiglio sempre, in ipotesi come quella in analisi, di farsi rilasciare un apposito sgravio di responsabilità il quale, anche se non dirimente in assoluto, comunque sarebbe in grado di circoscrivere parecchio il tema della discussione.

Auspico comunque che i lettori forniscano la propria opinione in merito.

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In merito ancora 2 chiarimenti.

Se l'officina non è attrezzata per le calibrazioni,puo' o deve rivolgersi a un collega abilitato?.

 

Se il cliente Vuole avvalersi di un'altra officina (es. concessionaria )solo per la parte ADAS

Si puo consegnare la vettura con qualche dicitura che per volonta' sua fa eseguire il lavoro da officina di sua fiducia?

 

Visto che  esistono anche dei centri che operano esclusivamente su quei sistemi?

 

Come ci dobbiamo comportare?

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