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[Indenizzo diretto e cessione del credito] Vantaggi e svantaggi per l'officina


Phoenix

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  • Amministratore

Buongiorno Avvocato,

le chiederei delucidazioni in merito all'oggetto di questo topic o meglio: come poter gestire attraverso le assicurazioni l'indenizzo diretto e la cessione del credito con relativi vantaggi e svantaggi per l'officina.

Già diverse carrozzerie nella nostra zona utilizzano queste opportunità e a volte anche a noi capita di recuperare auto incidentate.

In tanti casi l'automobilista ritira l'auto dicendoti: appena ricevo l'assegno dall'assicurazione passo a pagarti.. e a volte passano mesi, l'assegno l'ha ricevuto e non passa..

 

Grazie

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  • 1 mese dopo...
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  • Phoenix

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

Indennizzo diretto e cessione del credito sono argomenti che fanno oramai parte della quotidianità del mondo dell’autoriparazione, confermando – una volta di più – quanto oggi non sia sufficiente il semplice “saper riparare un’autovettura” ma come, al contrario, sia richiesto agli operatori del settore di essere un po’ amministratori, un po’ manager e, perché no, anche un poco esperti di diritto.

Come sappiamo, in caso di incidente stradale, sussiste la possibilità che l’officina/carrozzeria riceva dal danneggiato, mediante l’istituto della cessione del credito, il diritto di farsi risarcire dalla compagnia di assicurazione e dal responsabile.

In altre parole, il danneggiato si spoglia del proprio diritto al risarcimento, trasferendolo mediante cessione all’officina/carrozzeria preposta al risarcimento.

Tale fattispecie, in linea generale, presenta vantaggi intuitivi ed evidenti per entrambe le parti: da un lato, il proprietario del veicolo danneggiato riceve subito l’automobile riparata senza dover affrontare alcuna spesa; dall’altro, il riparatore ha la garanzia di vedersi risarcire la fattura direttamente dalla compagnia preposta al risarcimento.

Prima che la prassi della cessione del credito prendesse piede, l’officina/carrozzeria aveva solo tre alternative: concordare con la compagnia il prezzo del proprio lavoro, con il rischio di una sottovalutazione, farsi pagare subito la fattura dal cliente con il rischio di “scontentarlo”, oppure consegnare il mezzo riparato senza incassare, correndo così il rischio che il cliente, una volta incassato il risarcimento, omettesse di provvedere a saldare il dovuto.

Quindi, la cessione del credito dal danneggiato all’officina/carrozzeria rappresenta senza dubbio una buona e valida alternativa poiché permette di riparare l’auto, consegnandola subito al cliente, facendosi cedere il diritto di ottenere l’integrale rimborso della propria fattura.

Pertanto, quando a seguito di incidente stradale, il danneggiato si rivolge all’officina/carrozzeria per la riparazione del veicolo, l’autoriparatore/carrozziere potrà proporre al cliente un accordo in base al quale la vettura verrò riparata senza fare pagare nulla ed, in cambio, riscuoterà al posto dell’assicurato la somma dovuta dall’assicurazione.

In una simile ipotesi, il credito che deriva dal risarcimento del danno (al solo mezzo e non alla persona) passa all’autoriparatore/carrozziere, unitamente al rischio della liquidazione del medesimo danno.

Questo perché, va detto, non è possibile sapere se e quanto l’assicurazione pagherà.

Ricordiamo sempre, infatti, che l’assicurazione chiamata a risarcire un danno, prima di provvedere al suo pagamento, procede con una preliminare valutazione del danno e della sua quantificazione; quindi, non è raro che il costo della riparazione richiesto dall’officina/carrozzeria sia oggetto di contestazione in quanto ritenuto sproporzionato rispetto al danno accertato.

 

In caso di cessione del credito, una buona regola da osservare è quella di cercare di “concordare la riparazione” con la stessa compagnia assicuratrice prima di eseguire la riparazione; in tal modo, il rischio della liquidazione viene certamente contenuto.

 

Un’altra soluzione volta al controllo del rischio è la seguente.

La cessione del credito può essere di due tipi: pro soluto e pro solvendo.

 

Nel primo caso (cessione pro soluto), il rischio viene trasferito totalmente dal cliente all’autoriparatore/carrozziere. Il che significa, ancora, che il meccanico/carrozziere, nell’ipotesi in cui l’assicurazione non paghi, non potrà chiedere al cliente/danneggiato alcun pagamento.

 

Invece, nel secondo caso (cessione pro solvendo), il rischio viene trasferito solo parzialmente con la conseguenza che l’officina/carrozzeria si riserva di chiedere al cliente il pagamento della differenza nel caso in cui l’assicurazione non paghi o lo faccia solo in parte.

Ciò significa, in parole più semplici, che l’officina/carrozzeria, forte di una cessione di credito pro solvendo, potrà eseguire la riparazione senza chiedere nessun acconto ma poi, a distanza di tempo, sempre nell’ipotesi in cui l’assicurazione non paghi o paghi solo in parte, potrà sempre lecitamente domandare il saldo al proprio cliente.

 

Un altro aspetto da considerare è che, a fronte della cessione di credito, sarà l’officina/carrozzeria (e non il cliente/danneggiato) ad essere investita dalla legittimazione a chiedere il risarcimento all’assicurazione e a promuovere eventuali azioni legali nei confronti dell’assicurazione medesima; così come, la cessione del credito può essere sottoscritta senza il preventivo consenso dell’assicurazione in quanto basta, per provocare gli effetti giuridici, la trasmissione da parte dell’officina/carrozzeria della copia del contratto di cessione direttamente alla compagnia o al perito.

 

Particolare attenzione merita l’ipotesi del c.d. INDENNIZZO DIRETTO.

Tale procedura prevede che, in caso di incidente in cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso deve essere richiesto alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.

 

E’ quindi la propria assicurazione che provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa assicuratrice di controparte, salvo poi rivalersi su quest’ultima.

In caso di indennizzo diretto, alcune polizze prevedono già la possibilità di rivolgersi a officine/carrozzerie convenzionate.

 

In una simile ipotesi, non siamo di fronte ad una cessione del credito bensì ad un vero e proprio risarcimento in forma specifica.

 

L’assicurazione, infatti, può scegliere di risarcire il danno o per equivalente (cioè attraverso il pagamento in denaro, a seguito di stima del perito o su presentazione di fattura attestante la riparazione) ovvero provvedendo essa stessa – mediante officine convenzionate dislocate sul territorio – a riparare l’autovettura.

In tal caso, l’officina/carrozzeria pattuirà prezzi standard con le assicurazioni le quali liquideranno, sulla base del preziario stabilito, la riparazione da effettuarsi.

 

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