Vai al contenuto

Garanzia su lavoro effettuato entro i due anni


il re dei irni

Messaggi raccomandati

Buongiorno, volevo porre al attenzione questo quesito a me sconosciuto. 

Ho effetuato sostituzione cinghia distribuzione, dischi e pastiglie freno ad un'auto nel Novembre 2014. Il cliente qualche giorno fa ha venduto la stessa e ora mi trovo il nuovo acquirente che sente un rumore.

Secondo il meccanico che ha controllato l'auto del nuovo proprietario, dopo aver cambiato un po di cose a caso dice che il rumore proviene dalla distribuzione.

Il nuovo proprietario (che io non conosco), pretende la ricevuta fatta al vecchio proprietario e il rifacimento dei lavori in garanzia perchè non sono trascorsi 2 anni! 

Premesso che a me di solito basta la parola a fine che io faccia un lavoro in garanzia e che io comunque abbia ovviamente la mia copia della ricevuta..... possibile che devo proprio farmi trattare come uno zerbino o lui non ha poi tutti questi diritti come dice?? 

Grazie 

  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 5 settimane dopo...
  • Risposte 2
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

  • il re dei irni

    2

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Il quesito che oggi andiamo ad analizzare, offre lo spunto per fare chiarezza in ordine al regime di garanzia applicabile nell’ipotesi di compravendita di un’automobile tra privati.

L’acquisto di una vettura usata desta sempre preoccupazioni comprensibili, dal momento che il rischio di dover affrontare spese non preventivate per interventi di manutenzione straordinaria non è così raro, specialmente se si scelgono modelli datati e con notevole chilometraggio.

Nella speranza di poter dare un valido contributo in ordine al quesito sollevato, è doveroso premettere che è sempre preferibile acquistare un’auto usata da un venditore professionista; in tal caso, infatti, l’acquirente potrà beneficiare di un regime di garanzie rafforzate, vale a dire quelle previste dal Codice del Consumo.

Nel caso di compravendita di un’auto usata tra privati, il venditore non sarà obbligato a prestare la garanzia legale di conformità disciplinata dal Codice del Consumo ma sarà, comunque, tenuto a rispettare la disciplina sulla compravendita prevista dal Codice Civile.

Pertanto, è importante ricordare i punti cardine che regolano la garanzia nell’ipotesi in cui si acquista una vettura da un soggetto privato.

Il primo luogo, il venditore, pur non essendo obbligato a fornire all’acquirente la c.d. Garanzia Legale di Conformità (poiché tale disciplina si applica esclusivamente ai contratti conclusi tra consumatore e venditore professionale), è comunque tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore.

Ancora, il venditore ha un dovere di correttezza nelle trattative; pertanto, non deve nascondere nessuna circostanza pregiudizievole (ad es. la circostanza che l’auto sia incidentata o abbia dei difetti).

La garanzia è esclusa se al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva i vizi della  cosa ovvero se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Poi, è sempre possibile per le parti inserire un patto di esclusione o limitazione della garanzia (c.d. clausola “visto e piaciuto”). A differenza della compravendita tra privato e professionista, tali clausole sono valide e compaiono nella maggior parte dei contratti tra privati.

Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge; l’azione giudiziale per far valere i propri diritti, si prescrive in ogni caso, entro un anno dalla consegna.

In caso di difformità e/o vizi, l’acquirente potrà domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, sempre salvo il diritto al risarcimento del danno.

In conclusione, una delle principali differenze tra il livello di tutela offerto a chi acquista un’auto da un concessionario e quello sancito dal codice civile nella compravendita tra privati, consiste nel fatto che, in quest’ultima fattispecie, la garanzia potrà essere limitata o esclusa.

Oltre a ciò, va evidenziato che, contrariamente a quanto accade nell’acquisto di un’auto da un venditore professionista, nella compravendita tra privati incombe sempre sull’acquirente l’onere di provare la sussistenza di vizi e/o difetti nonché le conseguenze dannose lamentate.

Viste queste doverose premesse, cerchiamo di addentrarci meglio nel caso di specie.

La prima cosa da porre in evidenza, è che si tratta di una compravendita di auto tra soggetti privati; per quanto abbiamo visto sopra, allora, il venditore non è tenuto alla garanzia prevista dal Codice del Consumo la quale non riguarda una simile circostanza.

L’acquirente, per la tutela delle proprie ragioni, dovrà quindi ricorrere alle norme previste dal Codice Civile sopra sintetizzate; di conseguenza e a pena di decadenza, il medesimo è chiamato a denunciare (meglio se in forma scritta) il vizio al venditore, entro otto giorni dalla sua scoperta, identificando, anche se solo in maniera sintetica, quanto si è ravvisato (la funzione è quella di consentire al venditore di operare verifiche del caso, in relazione al denunciato).

Il vizio, poi, deve essere tale da rendere la cosa inidonea all’uso a cui è destinata e, in ogni caso, tendenzialmente, non si può chiedere la riparazione o la sostituzione ma solo, come visto prima, la riduzione del prezzo o la risoluzione della vendita stessa, sempre salva la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (ad es. i costi di riparazione).

Questo perché, ripetiamo, tra soggetti privati non si applicano le regole dettate dal Codice del Consumo le quali implicano che il venditore sia un professionista.

Inoltre, sarà sempre l’acquirente a dover fornire la prova della presenza dei vizi e/o difetti e le conseguenze dannose lamentate.

L’acquirente, allora e a mio parere, non può pretendere la riparazione in garanzia adducendo l’operatività della disciplina prevista dal Codice del Consumo, proprio perché tale disciplina non trova applicazione nel caso di specie.

Egli, nei termini e nei modi sopra visti, dovrà rivolgersi al venditore per ottenere tutela, sempre salva la possibilità di quest’ultimo, una volta accertata l’esistenza del difetto e le cause che l’hanno originato, di farsi tenere indenne dal vero responsabile del problema nel caso in cui quest’ultimo non fosse a lui ascrivibile.

Visto quanto precede, ossia la infondatezza della domanda dell’acquirente alla luce del regime di garanzia applicabile, rimane tuttavia da verificare se, al momento della conclusione della vendita, le parti non abbiano sottoscritto particolari accordi (che noi oggi non possiamo conoscere), in grado di modificare il quadro di riferimento.

Così come, in considerazione dell’entità del difetto, delle cause che l’hanno determinato e dei rapporti tra le parti (ossia il legame fiduciario con il proprio cliente), non sia preferibile trovare una soluzione amichevole della vicenda.

 

 

  • Mi Piace 1
  • Grazie 6
Link al commento
Condividi su altri siti

nell mio caso siccome il tanto lavoro che ho e anche frutto di una serieta sull lavoro e una voluta onesta da parte mia .... ho voluto dimostrare a costui che caso mai il lavoro fatto male era quello dell suo genio di meccanico!!! pertanto ho smontato distribuzione con lui e lo sostituita GRATIS anche se non aveva niente!!!!gli ho dato i pezzi vecchi a lui e per quanto mi riguardava gli ho detto di portare i saluti al suo meccanico che imparasse a chiudere i bulloni  visto che il proplema era su altro..........RINGRAZIO di cuore l' Avvocato e tutti quelli dell forum.... 

  • Mi Piace 4
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Statistiche Utenti

    17.955
    Meccatronici iscritti
    213
    Record utenti online
    Simone C.
    Nuovo iscritto
    Simone C.
    Iscritto
  • Statistiche forum

    36,1k
    Discussioni Totali
    418,7k
    Risposte Totali

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.