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Pneumatici e cerchi - light tuning - D.M. 20 - 10/01/2013


badwork

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In riferimento al seguente articolo ed altri comparsi recentemente sulla stampa specializzata

 

Dal sito http://www.pneurama.com/it/rivista_articolo.php/Il-Decreto-Ruote-fa-notizia?ID=23325

 

È entrato ufficialmente in vigore da ieri, 1° ottobre 2015, il Decreto Ministeriale n.20 del 10 gennaio 2013, conosciuto ai più come Decreto Ruote, che prescrive l'obbligo di omologazione di tutti i cerchi per auto e fuoristrada immessi sul mercato italiano: d'ora in avanti in Italia potranno essere venduti solo cerchi aftermarket (esclusi ovviamente quelle fornite dal costruttore veicolo) omologati secondo il Regolamento Europeo UN/ECE 124 o secondo omologazione NAD.

 

 

 

Il Decreto apre le porte – nel caso di omologazione NAD - al light tuning con la possibilità di montare cerchi e pneumatici diversi da quelli riportati sulla carta di circolazione senza il nulla osta del costruttore del veicolo.

 

In sostanza, se si vogliono montare sul proprio veicolo ruote di dimensioni diverse da quelle indicati nella carta di circolazione è sufficiente recarsi dal proprio gommista, verificare con lui quale ruota omologata NAD risulti idonea alla propria auto attraverso il “Campo d‘ Impiego” (che identifica le famiglie di veicoli sulle quali il sistema ruota può essere installato) e le combinazioni cerchio/pneumatico previste nell’omologazione stessa, far effettuare il montaggio e farsi rilasciare dall’installatore il certificato di conformità dei cerchi e la dichiarazione di corretto montaggio.

 

 

 

Per sensibilizzare il pubblico sulla nuova disciplina che segna un cambiamento decisivo nel mondo dei cerchi Federpneus, Assoruote ed alcune primarie Case produttrici di ruote hanno promosso una Campagna che coinvolge quotidiani nazionali di primaria importanza, riviste e spot radiofonici.

 

 

 

Vorrei sapere se, una volta eseguita la modifica e rilasciato il certificato di conformità dall'installatore, occorra, comunque, sottoporre il veicolo ad una visita ispettiva presso un centro della motorizzazione civile per aggiornare la carta di circolazione (come, per esempio, l'installazione del gancio traino o impianto gas).

 

L'articolo non ne parla.

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  • 4 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • badwork

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013, era stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 20 del 10 gennaio 2013 recante norme in materia “di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione”, la cui data di entrata in vigore era prevista inizialmente per il 31 dicembre 2014, poi rinviata al 1 ottobre 2015.

 

La normativa appena richiamata, nelle intenzioni del legislatore, rappresenta una considerevole novità dal momento che, sino ad oggi, nel nostro paese non era presente una regolamentazione disciplinante l’omologazione per i cerchi così come era da ritenersi illegale la possibilità di montare pneumatici con misure diverse rispetto a quelle indicate e previste dalla carta di circolazione del veicolo a meno che, in precedenza, non fosse intervenuto il nulla osta da parte della casa costruttrice.

In sostanza, quindi, grazie a questo nuovo quadro normativo, ogni automobilista avrà la possibilità di installare sulla propria macchina gomme e cerchi di misura diversa da quella riportata sulla carta di circolazione (o sul libretto d’uso e manutenzione), attraverso il ricorso ad una procedura veloce e poco onerosa.

Sotto un profilo diverso, il  nuovo Decreto incontra un fenomeno in continua crescita nel nostro paese (ossia la personalizzazione delle vetture) e rappresenta l’adeguamento del nostro sistema al fine di garantire che tale fenomeno possa avvenire attraverso la scelta e l’utilizzo di prodotti sicuri nell’ambito della circolazione stradale, con conseguente freno alla circolazione ed al montaggio di prodotti privi di omologazione.

Venendo ora al merito della disciplina, occorre preliminarmente ricordare che questa trova applicazione in riferimento al c.d. “sistema ruota” intendendo con tale definizione una ruota diversa da quelle originali o da quelle sostitutive del costruttore del veicolo, da considerarsi singolarmente o unitamente allo pneumatico, alle viti o ai dadi di fissaggio, agli adattatori o distanziali.

 

In sostanza, quindi, dal 1 ottobre di quest’anno, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate (cerchi) per auto e fuoristrada; l’omologazione richiesta, poi, può essere di due tipi: o quella Europea secondo il regolamento UN/ECE n. 124 oppure quella italiana rilasciata in base a quanto previsto dal Decreto n.20/2013 (c.d. Omologazione NAD).

Le ruote immesse sul mercato ed omologate secondo le prescrizioni del regolamento UN/ECE n. 124, devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dalle case auto per il primo impianto.

Al contrario, le ruote omologate secondo la nuova normativa (NAD), possono anche avere misure diverse dall’originale, offrendo così la possibilità di montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto dal libretto (c.d. light tuning).

La conseguenza più immediata a quanto appena affermato è che le ruote omologate ECE andranno ad essere montate solo un numero limitato di auto (in quanto presentano dimensioni uguali al primo impianto), mentre le ruote omologate NAD hanno un ambito di impiego molto più allargato.

 

Per capire se una ruota è omologata secondo il sistema europeo o quello nuovo italiano, occorre fare riferimento al numero di omologazione il quale deve risultare in maniera visibile sul cerchio, una volta che la ruota è stata montata sull’auto.

Inoltre, nel caso di ruote omologate secondo il sistema ECE, il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre nell’ipotesi di ruote omologate NAD (ossia secondo la nuova normativa in esame), il produttore ha l’ulteriore possibilità di applicare un adesivo speciale anti contraffazione.

Possiamo ora vedere quali sono gli obblighi del gommista a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ruote.

Nell’ipotesi in cui al medesimo venisse richiesto di montare ruote omologate NAD, il gommista dovrà obbligatoriamente consegnare al cliente il certificato di conformità rilasciato dal produttore (unitamente al c.d. “ambito di impiego” vale a dire il documento, fornito dal costruttore del sistema ruota omologato, contenente tutte le informazioni dettagliate circa la vettura, le motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte le note necessarie per installare correttamente la ruota omologata) e la dichiarazione di corretta installazione.

 

Nel caso in cui, invece, si debba procedere al montaggio di ruote omologate UN/ECE, il rilascio della dichiarazione di corretta installazione non è previsto come obbligatorio mentre è sempre consigliabile la consegna del “ambito di impiego” per evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza tra vettura e sistema ruota previsto per la medesima.

Da quanto appena riferito, ne consegue la possibilità odierna di montare ruote, purché omologate NAD (vale a dire secondo la nuova normativa italiana), di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto.

Questo è un preciso vantaggio offerto dal Decreto Ruote.

 

L’automobilista che intenda installare sulla propria vettura una ruota di diametro diverso da quella prevista in carta di circolazione, dovrà recarsi dal proprio gommista di fiducia, scegliere un “sistema ruota” omologato NAD, accertandosi poi che l’auto rientri tra gli “ambiti di impiego” previsti per il sistema ruota stesso.

Fatta l’installazione, l’automobilista/cliente riceverà – come detto sopra – il certificato di conformità della ruota emesso dal produttore del sistema ruota, il documento relativo all’ambito di impiego nonché, infine, la dichiarazione (su carta intestata) di corretto montaggio.

 

La carta di circolazione, invece, sarà soggetta ad aggiornamento solo ed esclusivamente nel caso in cui il sistema ruota installato preveda una misura degli pneumatici non riportata sulla carta di circolazione; se la misura degli pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione, sarà sufficiente tenere a bordo tutta la documentazione rilasciata dal gommista.

 

Per l’aggiornamento, ricordiamo che basta recarsi (con il certificato di conformità e l’ambito di impiego correlato) presso gli uffici della motorizzazione competente e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione; una volta verificata l’esattezza e originalità dei documenti (nonché il corretto montaggio), verrà trascritta sul libretto la nuova combinazione (auto/cerchio/pneumatico) e rilasciata l’omologazione della stessa.

 

Infine, potrebbe essere interessante vedere cosa si rischia per il mancato rispetto delle norme portate dal Decreto in esame.

Dopo il 1 ottobre, vendere ed acquistare prodotti non omologati rappresenta una violazione di norma nazionale a tutela della sicurezza stradale, con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni tanto per l’automobilista che per il negoziante.

Infatti, secondo il codice della strada, viene punito con una sanzione amministrativa da euro 164 ad euro 663 colui che importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, con sequestro e confisca del componente anche se installato.

Viene punito con la sanzione amministrativa da euro 41 ad euro 169, l’automobilista che circola senza avere a bordo la dichiarazione dell’installatore attestante il corretto montaggio ed il certificato di conformità, senza tralasciare che il non presentarsi – senza giustificato motivo – presso gli uffici della Polizia per l’esibizione della documentazione richiesta, comporta un’ammenda da euro 419 ad euro 1.682.

Da ultimo, il mancato aggiornamento della carta di circolazione viene punito con il ritiro medesima ed una sanzione amministrativa da euro 422 ad euro 1.695.

 

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