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Assicurazione auto obbligatoria su auto ferma in garage


puzzoneddu

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Salve avvocato Beccari,

molto spesso alcuni clienti mi richiedono una dichiarazione di "presa in carico" di auto usate perché è stata richiesta dall'assicurazione, in quanto affermano che una legge vigente non consente di trasferire la polizza alla nuova auto se nel frattempo non si è provveduto alla vendita o rottamazione. chiedo questo perché alcuni clienti hanno bisogno di temporeggiare in attesa di trovare un acquirente. Alcuni addirittura vorrebbero tenerla in garage solo per il valore affettivo senza usarla.

Gentilmente può darmi delucidazione in merito?

 

In attesa di un suo parere, le pongo i più cordiali saluti. :oO:

 

 

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  • 3 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • puzzoneddu

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Il tema su cui oggi intervengo, è quello della disciplina circa le modalità di trasferimento di una polizza assicurativa per la responsabilità civile (RCA) da un veicolo all’altro.

Per prima cosa, occorre considerare che il trasferimento di una polizza assicurativa da un veicolo ad un altro, può avvenire solo in caso di vendita o rottamazione del veicolo assicurato; in altre parole, l’assicurazione del mezzo “vecchio”, viene portata a copertura di quello nuovo che si acquista (o che si possiede già ma privo dell’obbligatoria RCA).

In tutti i casi di alienazione del veicolo, pertanto, esiste la possibilità di trasferire il contratto assicurativo su un altro mezzo della stessa tipologia (auto – auto, motociclo – motociclo, ecc…), a condizione che il proprietario rimanga sempre lo stesso.

In proposito, potrebbe poi essere interessante sapere che non vale più la regola secondo la quale il veicolo che riceve la polizza deve essere appena acquistato (nuovo o usato) e mai assicurato dal proprietario.

La procedura può essere dunque applicata, ad esempio, per spostare una “buona” polizza di un mezzo venduto su un altro mezzo proprio già assicurato, ma a condizioni peggiori, così realizzando la sostituzione della polizza in essere.

In presenza dei presupposti di legge, le compagnie sono sempre tenute a riconoscere il trasferimento della polizza e, solitamente, non vengono applicati costi aggiuntivi per tale tipo di operazione; tuttavia, potrebbero esserci degli adeguamenti del premio nell’ipotesi in cui il nuovo mezzo comporti un profilo di rischio maggiore o minore rispetto al precedente.

Come accennato in precedenza, la “portabilità” della polizza auto/moto è possibile solo se si vende o si rottama un veicolo e si vuole portare l’assicurazione in corso di validità ad un altro mezzo.

Solitamente per trasferire l’assicurazione, ci si deve recare presso gli uffici della propria compagnia e presentare i seguenti documenti: certificato e contrassegno del vecchio veicolo già assicurato, documentazione attestante la vendita o rottamazione del vecchio veicolo, documentazione comprovante l’eventuale esportazione definitiva all’estero della vettura e/o la cessazione definitiva della circolazione con conseguente restituzione della targa, libretto del veicolo nuovo da assicurare.

In definitiva, i casi in cui è possibile lo svincolo della polizza sono quelli di seguito elencati:

  • Vendita;
  • Rottamazione;
  • Esportazione;
  • Furto (e in genere tutti i casi di perdita del possesso);
  • Cessione in conto vendita presso un concessionario.

Da quanto visto fino ad ora, ne consegue che nel caso in cui un soggetto proceda all’acquisto di un veicolo (nuovo od usato) senza vendere il precedente, non sarà possibile spostare la polizza dal vecchio al nuovo: in assenza di una alienazione, l’assicurazione rimane “bloccata” sul vecchio veicolo.

Ancora, in caso di rottamazione o furto o di vendita senza riacquisto, ovvero in tutti quei casi in cui il veicolo non c’è più ma ancora non è presente quello nuovo, occorre sospendere la polizza (così rimanendo la sua validità), in attesa del nuovo mezzo.

Cosa succede quindi se chi ha acquistato il nuovo mezzo, non sia ancora riuscito a vendere il precedente oppure, più semplicemente, preferisce “tenerlo” senza venderlo?

Una prima e semplice possibilità, è quella di fare il passaggio di proprietà ad un parente convivente il che permetterà di assicurarlo in una classe bassa.

Altrimenti, se non c’è l’intenzione di vendere il veicolo (o non ci si riesce), anche se questo “lo si mette in garage”, occorre sospendere l’assicurazione ancora attiva, poi stipularne una nuova per il mezzo appena acquistato in maniera tale da mantenere la stessa classe di merito; quando poi si deciderà di usare nuovamente il vecchio, si procederà a riattivare la prima assicurazione o a trasferirla su altro veicolo nel frattempo acquistato.

In riferimento alla domanda di oggi, e per quanto riguarda la “presa in carico”, è necessario precisare che questa è la dichiarazione attraverso la quale un soggetto abilitato alla compravendita di veicoli, attesta di avere ricevuto in conto vendita un determinato mezzo; conto vendita che altro non è se non un contratto in cui si determina il prezzo della vendita del veicolo e la percentuale che sarà trattenuta dal venditore.

In questo contesto, la dichiarazione di presa in carico è il documento che testimonia alla società assicuratrice che il mezzo non è più nella disponibilità del proprietario dal momento in cui il venditore l’ha appunto accettata in conto vendita.

Ed il documento serve all’assicurazione per chiudere il contratto RCA esistente sulla macchina in vendita e rimborsare la quota premio pagata e, di fatto, non goduta.

Se così è, a meno che l’officina non sia abilitata alla vendita di autoveicoli, non vedo in che modo possa “prendersi in carico” il veicolo.

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