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Sostituzione componenti dalle case auto su vetture fuori garanzia


Phoenix

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  • Amministratore

Buongiorno Avvocato,

vorrei chiederle qualche informazione in più in merito a sostituzioni gratuite di componenti effettuati dalle case auto anche su vetture non più in garanzia. Ad esempio mi viene in mente su vetture Audi di recente immatricolazione, che si avverte un battito in accelerazione riconosciuto da casa madre come un difetto relativo agli iniettori. La casa automobilistica, a detta del cliente, avrebbe provveduto alla sostituzione degli stessi gratuitamente anche se l'auto non è più in garanzia, ma il lavoro viene negato in quanto la vettura non è stata tagliandata presso la rete ufficiale.

Può il proprietario dell'auto usufruire delle stesse condizioni di sostituzione in garanzia avendo effettuato i tagliandi come prescritto dal Regolamento 1400/2002 (Legge Monti) in altra officina?

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  • 5 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Il caso che ci appresta ad analizzare, offre lo spunto per verificare la correttezza dell’operato delle case auto rispetto alle normative vigenti, regolanti il settore dell’autoriparazione.

È doveroso premettere che gli elementi di fatto a base della circostanza riferita in domanda, purtroppo non sono completi ed esaustivi; pertanto, la risposta verrà basata più che altro su un ragionamento di carattere deduttivo.

 

Venendo ora alla fattispecie riguardo alla quale si chiedono chiarimenti, questa sembra sostanziarsi nel comportamento di un costruttore (AUDI) il quale, in relazione ad un proprio modello, riconosce l’esistenza di un difetto inerente gli iniettori.

Di conseguenza, secondo quanto affermato dal proprietario del veicolo, la stessa casa auto – tramite i propri concessionari - avrebbe riconosciuto la gratuità dell’intervento di sostituzione del pezzo difettoso anche scaduti i termini di garanzia, tuttavia negandolo in quanto la vettura presentante il difetto, non era stata tagliandata presso officine appartenenti alla rete ufficiale.

In base ad alcune ricerche effettuate in rete, si evince che la problematica riferita dal lettore ha avuto notevole diffusione sui motori TDI 2.0 da 140 e 170 CV della casa tedesca a causa, sembra, di una grossa partita di iniettori difettosi.

Inizialmente, il costruttore non riconosceva come “difetto di fabbricazione” il vizio appalesatosi ma, alla luce dei moltissimi casi, il costruttore medesimo – pur in assenza di richiamo ufficiale – si determinava a concedere la sostituzione gratuita in garanzia o in correntezza, a condizione che il piano di manutenzione ordinaria fosse stato regolarmente svolto presso le officine autorizzate.

 

Da quanto appena affermato, possiamo fare una prima importante distinzione, utile a comprendere il merito della questione:

  • se il problema agli iniettori si fosse manifestato relativamente ad una vettura ancora coperta da garanzia, la riparazione del difetto non avrebbe potuto che essere gratuita (ossia senza spese per il proprietario della vettura), attesa l’operatività della garanzia medesima prestata dal costruttore;
  • al contrario, nell’ipotesi in cui il difetto si fosse manifestato a garanzia scaduta, la Casa costruttrice avrebbe potuto intervenire a favore del cliente in base alla c.d. “correntezza commerciale”.

A questo punto, è necessario comprendere cosa si intende appunto con l’espressione appena riferita.

A garanzia scaduta, è opportuno sottolineare che le Case – pur non avendo più obblighi nei confronti dei clienti/proprietari del veicolo – non sempre sono inflessibili nel negare l’intervento.

Infatti e non di rado, il costruttore accetta di accollarsi l’onere di alcune riparazioni, anche se la copertura data dalla garanzia è scaduta.

Questa fattispecie, è proprio la “correntezza”: il costruttore, ripetiamo pur non avendo alcun obbligo, interviene lo stesso tanto in base a considerazioni di opportunità commerciale (ad esempio per migliorare la soddisfazione del cliente) quanto perché consapevole che un modello prodotto e/o in produzione ha sofferto di un certo difetto rilevante.

L’intervento, pur essendo un correttivo per sanare certe debolezze del prodotto, non comporta per la casa auto l’obbligo di darne pubblicità o di estenderlo a tutti i clienti né il cliente ha il diritto di pretenderlo.

La decisione di ripristinare il difetto, ad esempio, può essere influenzata dai rapporti che il cliente intrattiene con il concessionario o l’assistenza: in particolare, l’aver seguito scrupolosamente le procedure di manutenzione presso la rete ufficiale, invoglia maggiormente le case auto a concedere un intervento in correntezza rispetto al caso in cui la vettura sia stata assistita al di fuori della rete autorizzata.

Pertanto, la “correntezza” è un valido strumento che permette al costruttore (mediante i concessionari) di andare incontro alle esigenze del cliente e, così, ripristinargli il veicolo per un danno non di poco conto, avvenuto in un momento in cui la vettura stessa non era più coperta da garanzia e, comunque, accaduto prima di un chilometraggio eccessivo.

Chiarito il significato di “riparazione in correntezza”, teniamo ben presenti i suoi presupposti fondamentali: la decisione di intervenire o meno (in correntezza) è esclusivamente del costruttore, non determina un obbligo di darne pubblicità o di estenderlo a tutti i clienti (i quali non hanno il diritto di pretenderlo), può essere influenzato da una molteplicità di fattori (tra i quali l’aver eseguito la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale).

A questo punto, tornando al caso che ci occupa, si può affermare che la sostituzione gratuita degli iniettori difettosi promessa dalla casa auto una volta scaduta la garanzia sul veicolo, rientra all’interno di un’operazione dettata dalla “correntezza commerciale”, la quale segue le caratteristiche sopra viste.

Tuttavia, pur riconoscendo l’assoluta discrezionalità della casa di concedere o meno un intervento in correntezza, quello che - a mio avviso - non appare corretto è il sottoporre tale intervento alla condizione che la manutenzione ordinaria sia stata regolarmente eseguita presso le officine appartenenti alla rete autorizzata della casa medesima.

Infatti e come oramai sappiamo bene, fina dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1400/2002 (Legge Monti), oggi sostituito dal Regolamento UE n. 461/2010 che ne ribadisce e specifica i concetti fondamentali, è principio oramai consolidato quello secondo cui l’automobilista non ha più l’obbligo di far eseguire la manutenzione ordinaria della propria auto presso la rete ufficiale della marca della vettura, anche in relazione all’operatività della garanzia.

Ciò che il legislatore comunitario ha voluto affermare, nell’ottica di un miglioramento della concorrenza, è che il proprietario di un’automobile ha l’onere di compiere tutte quelle operazioni ed interventi indispensabili al mantenimento dell’efficienza del veicolo durante il corso temporale della sua vita.

Ma tale manutenzione non è più obbligatoria che venga svolta presso le officine autorizzate, potendo essere eseguita anche presso la rete indipendente a condizione che vengano rispettate le prescrizioni della casa in proposito.

Se questo è vero, dal momento che l’applicazione della correntezza è a discrezione del costruttore, la conseguenza che ne deriva è che la Casa auto, prima di decidere se concedere o meno l’intervento, scaduti i termini di garanzia, può sicuramente verificare se la manutenzione ordinaria dell’auto sia stata fatta entro i limiti di percorrenza e di tempo previsti dal costruttore e sia documentabile dalle fatture oltre che dal libretto di service regolarmente timbrato e firmato, riservandosi di negare la riparazione nell’ipotesi in cui si riscontrasse una manutenzione ordinaria non corretta.

Tuttavia, condizionare la correntezza al fatto che sia stata la rete ufficiale ad aver svolto tutto il piano manutentivo previsto, secondo la mia opinione professionale è atteggiamento contrario ai principi di legge sopra richiamati proprio perché l’automobilista è oggi libero di decidere a chi rivolgersi (autorizzato o indipendente) per la manutenzione del mezzo, anche durante il periodo di garanzia.

Affermato questo, non si può però non ricordare che interventi come quelli di cui stiamo trattando, non sono obbligatori per il concessionario/costruttore ma legati solo ed esclusivamente a ragioni di opportunità commerciale.

Quindi, potrebbe capitare che una concessionaria possa soddisfare la richiesta del cliente ed agire in correntezza così come un’altra potrebbe negarlo, non essendo diritto del cliente pretenderla.

Ad ogni modo, se l’unica motivazione adottata da un service della casa per negare una possibile riparazione secondo la correntezza commerciale, sia quella di una manutenzione ordinaria eseguita fuori dalla rete ufficiale, ritengo che possano esserci i margini per ottenere ugualmente tale tipologia di riparazione dal momento che una simile giustificazione a diniego si scontra con i principi di legge vincolanti in materia.

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