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[Pneumatici Invernali] Approfondimenti e sanzioni sull'utilizzo


Phoenix

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Gentile Avvocato, le chiedo se è possibile avere qualche chiarimento ed approfondimento in merito alla legge che regola l’utilizzo delle gomme invernali. Questo per poter essere preparati alle domande dei nostri clienti in merito all'argomento e visto che, se non sbaglio, c’è anche il rischio di prendere contravvenzioni salate nel caso non si rispetti la legge.

 

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In effetti, la normativa in materia di circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, negli ultimi tempi è stata oggetto di un acceso dibattito interpretativo.

 

Facciamo un po’ di chiarezza al riguardo, ovviamente partendo da quello che la legge dice.

In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una propria Direttiva del gennaio 2013, interveniva direttamente sulla disciplina della questione dal momento che le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli automobilisti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

E’ ovvio che detti fenomeni atmosferici, in base alla loro intensità, possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; quindi situazioni di potenziale rischio per l’integrità fisica delle persone.

 

Considerato che la Legge n. 120/2010 aveva novellato il Codice della Strada stabilendo la possibilità che l’ente proprietario della strada (ad es. il Comune), con ordinanza, potesse prescrivere che i veicoli circolanti sulle vie soggetto al proprio controllo, fossero muniti ovvero avessero a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio e considerato inoltre che, nel biennio 2010/2012, molti dei suddetti provvedimenti non erano risultati coordinati ed uniformi, con conseguente forte situazione di disagio per gli automobilisti, si rendeva necessario impartire istruzioni agli enti proprietari o concessionari delle strade, finalizzate a regolamentare – in via generale – le modalità di attuazione dei provvedimenti adottati per la circolazione durante il periodo invernale.

 

Così, mediante la Direttiva sopra richiamata, il Ministero ha stabilito che, fuori dai centri abitati, lungo le strade maggiormente interessate da neve e pioggia ghiacciata, durante il periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari delle strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli, idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

 

Per ragioni di uniformità, il Ministero stabiliva che il periodo interessato dall’obbligo venisse ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile.

 

In sostanza, viene affermato che ove sussiste l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali, questi devono essere mantenuti sul veicolo a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, con la possibilità di rimontare le gomme non da neve entro un mese dalla scadenza dell’obbligo, vale a dire non oltre il 15 di maggio.

 

A parte il fatto che il governo Italiano – in maniera a mio avviso discutibile e per le ragioni sopra viste - ha ben pensato di stabilire la fine dell’inverno per decreto al 15 aprile (quando il calendario lo fissa al 21 marzo) e la stagione – sempre più spesso - molto prima, determinando in tal maniera una situazione in cui, anche con temperature alte, si è costretti a mantenere gli pneumatici invernali, vi è da chiedersi in quali conseguenze incorre l’automobilista che viene trovato a circolare con le gomme da neve al di fuori del periodo previsto.

 

In poche parole, è legale circolare con pneumatici invernali anche durante la stagione estiva?

La risposta è molto semplice ed è relativa al tipo di pneumatico montato sulla vettura.

 

Per meglio chiarire e approfondire, diciamo che il Ministero dei Trasporti – con una propria circolare del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto “Impiego dei pneumatici invernali” – ha precisato che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione, ivi compreso l’indice di velocità, non ha restrizioni di carattere temporale e che, pertanto, essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.

Secondo il Ministero dei Trasporti, quindi, l’uso di pneumatici invernali non è soggetto a limiti temporali, potendo di conseguenza essere usati per tutto l’anno solare.

Questo perché, sempre secondo la logica ministeriale, il loro utilizzo nel periodo estivo non ha ripercussioni sulla sicurezza del veicolo ma comporta unicamente una più rapida usura a causa del livello più elevato della temperatura al suolo.

 

Detto questo, però, salta fuori l’inghippo.

Infatti, vi sono pneumatici invernali che riportano tra le loro caratteristiche, indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

Una simile difformità, la quale comporterebbe la violazione dell’art. 78, commi 3 e 4 del Codice della Strada (e quindi, per il responsabile della violazione una sanzione amministrativa da € 419,00 ad € 1.682,00), è tollerata solo per i veicoli che impiegano tali gomme durante il periodo in cui sussiste l’obbligo di montare pneumatici invernali.

Ciò sta a significare che soltanto il veicolo che monti pneumatici invernali con indici di velocità inferiori rispetto a riportati dalla carta di circolazione e che circoli dopo il 15 maggio è sanzionabile per la violazione sopra vista.

Allora attenzione: se si montano gomme invernali con indici di velocità conformi alle indicazioni della carta di circolazione, si può decidere di tenerle anche per tutta l’estate senza che ciò determini la possibilità di incorrere in qualche violazione del Codice della Strada.

 

Se, invece, sono stati installati pneumatici con indici di velocità inferiori a quelli indicati dalla carta di circolazione, allora occorre obbligatoriamente sostituirli entro e non oltre il 15 maggio, per non correre il rischio di trovarsi sul capo una multa che può variare da un minimo di € 419,00 ad un massimo di € 1.682,00.

Le norme appena viste, in conclusione, non sembrano essere esenti da critica.

 

In primo luogo, non pare del tutto corretto prevedere norme particolarmente severe per chi continua a circolare con gomme che, ad ogni modo, consentono di viaggiare a velocità superiore ai limiti previsti nel nostro paese.

 

Inoltre, qualche dubbio può porsi in relazione all’effettivo grado di sicurezza di pneumatici che, seppur legalmente utilizzabili per gli indici di velocità che li caratterizzano, tuttavia sono soggetti ad un grado di usura più elevato di quello conseguente al loro normale utilizzo in stagione fredde.

 

 

 

 

 

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una cosa non è chiara, con le catene a bordo e pneumatici estivi in inverno sei in regola se ti fermano?

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una cosa non è chiara, con le catene a bordo e pneumatici estivi in inverno sei in regola se ti fermano?

anche per come la so' io è si

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