Vai al contenuto

[Vendita gas R134 recuperato presso Autodemolitori] E' legale?


stefano.

Messaggi raccomandati

Buon giorno Avvocato,

vorrei porLe un quesito: sono stato informato che nella mia zona c'è un autodemolitore che ha iniziato a vendere, oltre i vari pezzi di meccanica e carrozzeria comprese le batterie ancora funzionati, il gas R134 degli impianti di condizionamento dei veicoli posti in bonifica e quindi smontati. Il tutto funziona più o meno in questa maniera: l'interessato (meccanici che non hanno effettuato il corso abilitante all'attività di recupero e carica degli impianti di condizionamento degli autoveicoli a motore, Dir. 2006/40CE ai sensi del regolamento (CE) 307/2008, quindi in teoria,ai quali,non si potrebbero vendere il gas) porta il recipiente vuoto e viene ricaricato per un prezzo pari a 1/3 del valore di una bombola acquistata nel mercato ufficiale; la ditta in questione può effettuare questo tipo di vendita? ci sono delle autorizzazioni preposte per fare ciò? oppure tutto viene fatto, seppur alla luce del sole, in modo del tutto illegale confidando della confusione che c'è nella normativa (se c'è) che regolamenta questo tipo di attività.

La ringrazio dell'attenzione che mi ha prestato finora, confidando di una Sua autorevole risposta, nel frattempo Le porgo distinti saluti

Marchiori Stefano

  • Mi Piace 5
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 settimane dopo...
  • Risposte 3
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

  • piter

    1

  • badwork

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

  • stefano.

    1

Miglior contributo in questa discussione

Come oramai risaputo tra gli operatori del settore, a partire dal 1 gennaio 2015 ha trovato piena applicazione il regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati il quale, rispetto al precedente regolamento 842/2006, introduce importanti modifiche, soprattutto in tema di restrizioni all’immissione in commercio.

 

In proposito, la novità più rilevante è quella secondo cui i gas fluorurati ad effetto serra dovranno essere esclusivamente - venduti a e acquistati da - imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

 

Ad ogni modo, è sempre utile inquadrare la fattispecie in esame, prima di addentrarci negli aspetti più propriamente giuridici.

 

Dall’esposizione del nostro gentile lettore, si evince che un autodemolitore recupera il gas R134 dagli impianti di condizionamento delle vetture in bonifica per poi rivenderlo, sottocosto, a interessati compiacenti.

Questa sintetica ricostruzione dei fatti, a mio avviso, consente di individuare un primo possibile profilo di illiceità.

Infatti, a mente del regolamento UE 307/2008 e del successivo art. 10, comma 1, lett. c del regolamento 517/2014 (che ha mantenuto in vigore, ancora per il periodo necessario, il regolamento 307/2008), solo il personale in possesso di un attestato di formazione – ossia un documento che certifica il completamento di un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime riguardanti la gestione dei gas fluorurati – può operare nell’ambito del recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Di conseguenza, occorrerebbe verificare se l’autodemolitore è o non è in possesso dei requisiti necessari alla sua qualificazione come soggetto legittimato a svolgere operazioni di recupero di gas ad effetto serra.

Nel caso in cui non lo fosse, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 26/2013, salvo che il fatto costituisca reato (ossia il comportamento posto in essere integra una fattispecie perseguibile anche penalmente), l’operatore che non si avvale di persone in possesso della necessaria certificazione nell’attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 7.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00.

 

Venendo ora al momento della vendita del gas recuperato dai veicoli in bonifica, la norma disciplinante tale situazione è l’art. 11, 4° comma del regolamento 517/2014 a mente del quale “ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, - scrive il ministero - i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.

Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.”

Poiché i soggetti interessati dagli obblighi imposti dal nuovo regolamento sui gas fluorurati sono molteplici, il Ministero dell’Ambiante ha fornito tutta una serie di chiarimenti in merito all’applicabilità del regolamento.

In particolare, si è precisato che, sempre con riguardo all’efficacia del regolamento, per impresa si deve intendere “la persona fisica o giuridica che: a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra; b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas; c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas; d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra; e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i medesimi gas; g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti gas ad effetto serra”.

 

Come si può facilmente notare, la puntualizzazione del Ministero permette di comprendere come per l’esecuzione di tutte le attività appena sopra riportata, è sempre necessario il possesso della necessaria certificazione o attestazione.

In pratica, per poter acquistare o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso della certificazione del personale frigorista (detto "patentino") oppure della certificazione della azienda.

 

In sostanza, dal momento dell’entrata in vigore del regolamento 517/2014 (vale a dire il 1 gennaio 2015), senza il “patentino” di abilitazione al trattamento dei gas fluorurati, non sarà più possibile acquistare o vendere gas refrigeranti come l’R134, impiegato negli impianti di climatizzazione delle auto.

 

Da precisare inoltre che anche coloro che, per la tipologia di attività svolta (ossia la raccolta, il trasporto o la consegna di gas fluorurati), non saranno tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo dei gas refrigeranti fluorurati (F-Gas).
Ovviamente, poi, anche i venditori hanno degli obblighi, tra cui il più importante è la creazione e il mantenimento per almeno 5 anni dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti di gas fluorurati, incluso il numero delle loro certificazioni e le quantità di gas fluorurati acquistati.

Un altro aspetto importante da considerare, sono le eventuali sanzioni in cui incorre chi svolge le attività di cui al regolamento 517/2014, senza il possesso del pertinente certificato.

 

La violazione di tali obblighi di legge viene perseguita - come visto sopra – attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 26/2013 (emanato in relazione al precedente regolamento 842/2006 ora sostituito dal regolamento 517/2014) le quali, dunque, continuano ad avere vigenza.

In particolare, viene punito chi opera in modo difforme dalle disposizioni di legge in materia di: a) contenimento delle perdite di gas fluorurati (art. 3); b) recupero di gas fluorurati (art. 4); c) certificazione delle imprese (art. 5); d) trasmissione delle informazioni (art. 6); e) etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (art. 7); f) divieti d’uso (art. 8); g) immissione in commercio (art. 9); h) iscrizione al Registro (art. 10).

 

Per l’individuazione precisa di ogni sanzione correlata alle violazioni sopra indicate, si rimanda – per chi volesse – alla lettura del richiamato Decreto Legislativo il cui testo si trova facilmente in internet.

In conclusione, alla luce dei fatti portati alla mia attenzione e delle norme di legge oggi analizzate, a mio avviso è indubbio che la fattispecie riferita comporti una chiara ed espressa violazione degli obblighi previsti in materia di trattamento dei gas fluorurati ad effetto serra.

E – di conseguenza – sussista la possibilità che tali comportamenti vengano adeguatamente puniti e sanzionati.

 

Ad ogni modo, vista la complessità della materia, nel caso in cui la mia spiegazione contenesse passaggi poco chiari, invito come sempre i nostri lettori a postare senza indugio, le proprie richieste di approfondimento.

 

 

 

 

 

  • Grazie 3
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Moderatore

.

.

Infatti, a mente del regolamento UE 307/2008 e del successivo art. 10, comma 1, lett. c del regolamento 517/2014 (che ha mantenuto in vigore, ancora per il periodo necessario, il regolamento 307/2008), solo il personale in possesso di un attestato di formazione – ossia un documento che certifica il completamento di un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime riguardanti la gestione dei gas fluorurati – può operare nell’ambito del recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Di conseguenza, occorrerebbe verificare se l’autodemolitore è o non è in possesso dei requisiti necessari .. ......d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra; e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; ...

 

............

 

 

Questa parte, mi par di capire, chiarisce i dubbi x tutti gli autoriparatori senza patentito che dicono "...io faccio solo la carica, non recupero il gas.."

  • Mi Piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti

Se ho capito bene,se il demolitore è in possesso dei requisiti (patentini F gas),puo recuperare e vendere il gas ,ma solo a chi ha a sua volta regolare patentino ?

Grazie

  • Mi Piace 1
  • Grazie 1
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Statistiche Utenti

    17.976
    Meccatronici iscritti
    213
    Record utenti online
    Traversa Massimo
    Nuovo iscritto
    Traversa Massimo
    Iscritto
  • Statistiche forum

    36,2k
    Discussioni Totali
    419,3k
    Risposte Totali

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.