Autoriparazioni Andrea Inviato 3 Maggio 2015 Condividi Inviato 3 Maggio 2015 buongiorno , chiedo se e' possibile richiedere il suo parere per una questione che ritengo assurda . un mio cliente acquista una seat leon usata e gli viene coperta per un anno da garanzia . dopo due mesi si manifesta la rottura della testata motore a causa di una crepa interna , difetto ultra noto e riconosciuto , che si verifica senza responsabilita' alcuna da parte dell'utente . compilo i moduli e presento regolare preventivo indicando la tipologia del guasto e la relativa causa . ricevo la visita di un ispettore che riconosce verbalmente quanto da me dichiarato . dopo due giorni ricevo una mail che in parole povere sentenzia che visto il tipo di difetto non sono tenuti a pagare nulla .........in quanto normale che si verifichi. se ritiene il caso posso postare sia la mail che il mio preventivo . grazie. 5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 18 Maggio 2015 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 18 Maggio 2015 Il quesito cui mi accingo a dare motivato parere, ancora una volta porta alla nostra attenzione le possibili problematiche legate all’applicazione degli istituti fondanti la Garanzia Legale di Conformità, nel caso che ci interessa, riferita ad un difetto manifestatosi a distanza di pochi mesi dall’acquisto di una vettura usata. Prima di entrare nello specifico dell’argomento, mi sia concesso ringraziare il titolare dell’Officina Autoriparazioni Andrea il quale, visto l’interesse della questione, è stato da me direttamente contattato onde poter aver un quadro informativo il più completo possibile sull’andamento della vicenda. In primo luogo, allora, è necessario ripercorrere i fatti. Il cliente dell’Officina Autoriparazioni Andrea, nel mese di febbraio di quest’anno, comprava una Seat Altea usata, immatricolata nel maggio 2005 e con una percorrenza pari a chilometri 122.000. Al momento dell’acquisto (quindi della consegna) e nella sua qualità di consumatore, il cliente/proprietario sottoscriveva apposito modulo mediante il quale riconosceva che tutte le eventuali e future questioni attinenti l’operatività della Garanzia Legale, venissero direttamente gestite da una società, terza rispetto al venditore ma dallo stesso incaricata per tale tipologia di incombente. In seguito, trascorsi poco più di due mesi e dopo aver percorso appena 5000km, l’automobile manifestava gravi difetti che ne rendevano impossibile il normale utilizzo. Immediatamente, il proprietario della Seat Altea portava la propria autovettura presso l’Officina Autoriparazioni Andrea per indagare la causa del problema. Autorizzato espressamente dal cliente allo smontaggio, il titolare dell’Autoriparazioni Andrea constatava una “lesione interna della testata del motore”. Informato il proprietario di quanto riscontrato e prima di procedere alla riparazione, lo stesso autoriparatore predisponeva apposito “Modulo di Segnalazione Guasti” a mezzo del quale informava la società chiamata alla gestione della garanzia per conto del venditore di quanto aveva interessato la Seat Altea, fornendo al contempo specifico preventivo dei costi necessari al ripristino della funzionalità del mezzo. A distanza di qualche giorno dalla segnalazione del guasto, la società incaricata della gestione della garanzia per conto del venditore comunicava di non poter autorizzare alcun tipo di intervento, non essendo stata ravvisata alcuna responsabilità imputabile al venditore. Tale decisione, in estrema sintesi, veniva giustificata affermando che la crepa nella testata era stata causata dal normale utilizzo; pertanto, trattavasi di difetto non presente al momento della consegna del bene ma successivo a tale data. Venendo agli spunti di diritto e per meglio comprendere tutta la situazione, giova ricordare che – in base al Codice del Consumo – il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e tale conformità ricorre ogniqualvolta il bene sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ovvero quando i beni presentano qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni specifiche rese dal venditore. Ancora, rammentiamo che il venditore è responsabile – nei confronti del consumatore – per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; tale responsabilità vincola il venditore per due anni minimo nel caso di acquisto di beni nuovi mentre, di fronte a beni usati, il periodo minimo di validità della Garanzia Legale può legittimamente ridursi ad un anno soltanto. Alla luce dei motivi posti a fondamento del diniego di operatività della Garanzia Legale, occorre verificare – in sostanza – se il vizio che ha interessato la vettura di proprietà del cliente dell’Autoriparazioni Andrea fosse già esistente al momento della consegna del bene stesso. Innanzitutto, preme segnalare che mai nel modulo di segnalazione di guasto sopra richiamato ed al contrario di quanto affermato dal gestore della garanzia, l’autoriparatore aveva indicato il guasto evidenziato come conseguenza del normale utilizzo della vettura Sulla scorta delle spiegazioni tecniche fornitemi dal titolare dell’officina, invece, il difetto riscontrato (ossia la lesione interna della testata del motore) è riferibile ad un difetto di produzione legato alla fusione della testata motore al momento della costruzione della stessa. Conseguenza diretta della precedente affermazione è che il normale uso dell’automobile, in nessun caso, è in grado di determinare una lesiona interna alla testata, essendo proprio la testata una parte assolutamente non soggetta ad usura. Quindi, si tratta di un guasto che può generarsi solo quando il materiale (o la fusione del medesimo) non sono qualitativamente perfetti. Tale affermazioni, poi, è supportata da un’evidenza inconfutabile. Infatti, è cosa risaputa che il motore che equipaggiava il modello acquistato dal cliente dell’officina, soffriva di cedimenti alla testata intorno ad una percorrenza di circa 100.000km; e ciò è talmente vero che la Seat, a fine 2005, decideva di modificare la problematica, intervenendo a livello produttivo. E, sul punto, basta ricordare, che la Seat Altea colpita dal problema, era stata immatricolata a maggio 2005, vale a dire ben prima che la casa madre decidesse di modificare la produzione per ovviare alla problematica. Visto questo, a mio avviso, deve trovare piena e completa applicazione la normativa in materia di Garanzia Legale di Conformità. Nel caso che ci interessa, è oltremodo indubbio che il venditore non abbia consegnato al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e ciò in base ad un difetto il quale, vista la sua natura, non poteva che essere presente al momento della consegna del bene medesimo, dal momento che trattasi di problematica addirittura risalente al momento produttivo e non, contrariamente a quanto sostenuto, legata al normale utilizzo, alla percorrenza e/o alla vetustà. Non meno importante, sempre secondo il mio punto di vista, è l’ulteriore considerazione in base alla quale la responsabilità del venditore sussiste per aver taciuto consapevolmente un difetto (di origine produttiva) che, se dichiarato, avrebbe sicuramente fatto venire meno l’interesse all’acquisto. Ai fini della conformità del bene al contratto, è preciso dovere del venditore dichiarare al consumatore le caratteristiche funzionali e qualitative del bene compravenduto. E non è immaginabile che un rivenditore di automobili, nel nostro caso usata, non fosse a conoscenza dei gravi vizi produttivi che avevano interessato la motorizzazione equipaggiante la Seat Altea acquistata e che avevano costretto il costruttore ad intervenire addirittura a livello produttivo. Pertanto, ed in conclusione, ritengo che possano ricorrere giusti motivi per impugnare il diniego di operatività di garanzia al fine di tutelare il giusto diritto alla riparazione ed al ripristino della funzionalità del bene. 7 6 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Autoriparazioni Andrea Inviato 19 Luglio 2015 Autore Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 19 Luglio 2015 chiedendovi scusa per il ritardo vi aggiorno sul caso . grazie all'interessamento dell'avvocato Beccari , l'assicurazione ha fatto un'offerta di risarcimento parziale del danno . il cliente aveva la possibilita' di accettare o proseguire nell'azione legale per ottenere il completo risarcimento ma non si e' sentito di proseguire . ha deciso di sostituire la vettura rinunciando anche al risarcimento parziale . volevo rendere nota la professionalita' e disponibilita' che l'avvocato Beccari ha avuto nel seguire il caso . 11 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Messaggi raccomandati