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[TPMS o Controllo pressione pneumatici obbligatorio] Legalmente cosa implica l'esclusione?


Phoenix

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  • Amministratore

Sempre più vetture integrano nella dotazione di serie il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Il sistema è obbligatorio dal 1° novembre 2014 su tutti i nuovi modelli di auto venduti in Europa. La norma riguarda i veicoli per il trasporto di persone al di sotto di 35 quintali.

Ora mi chiedo, dato che a breve in molte zone d'Italia verranno montate ruote antineve-antighiaccio e a volte viene optata la sostituzione e l'esclusione dei cerchi contenenti tali valvole di controllo pressione, cosa rischia il gommista o l'autoriparatore che consegna un'auto sprovvista di tale dispositivo montato in origine?

Può questo dispositivo essere paragonato ad esempio all'Airbag? Verrà anch'esso monitorato se presente e funzionante in fase di revisione?

 

 

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  • 3 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

    1

  • ciorben

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

La regolamentazione dei TPMS, ossia il sistema di controllo della pressione e della temperatura degli pneumatici, già adottata negli Stati Uniti diversi anni fa, è stata introdotta in Europa dal Regolamento CE 661/2009 (relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati) e dal Regolamento UN/ECE 64/2010 recante le misure attuative appunto del Reg. 661/2009.

Quest’ultimo, prevede l’obbligo, nei paesi dell’Unione, per i veicoli classe M1(veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente) di essere dotati dei sistemi di monitoraggio della pressione a partire dal 1 novembre 2012 per i veicoli di nuova omologazione e dal 1 novembre 2014 per quelli di nuova immatricolazione.

Il Regolamento UN/ECE 64/2014, invece, amplia la disciplina anche ai veicoli classe N1(veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci con massa non superiore a 3,5t).

 

Trattasi, pertanto, di un sistema che, tramite una spia luminosa posta sul cruscotto e/o un segnale acustico, avverte il guidatore di una eventuale diminuzione della pressione di uno o più pneumatici, in modo tale da aumentare, in primo luogo, la sicurezza stradale e garantire il corretto utilizzo degli pneumatici.

Infatti, a causa di sbalzi di temperatura o semplici cause naturali, gli pneumatici sono portati a perdere pressione al loro interno senza che il guidatore se ne possa accorgere. Di conseguenza, pneumatici con pressione inferiore a quella consigliata, tendono a surriscaldarsi, consumando più carburante e usurandosi più rapidamente.

 

Tecnicamente, esistono due tipologie di TPMS: quello indiretto, in cui il pneumatico viene controllato dall’ABS e dall’ESP nonché quello diretto il quale prevede l’introduzione di sensori di pressione all’interno dello pneumatico che trasmettono in tempo reale al computer di bordo i parametri relativi alla pressione (più preciso del primo ma più costoso).

Le novità introdotte dai menzionati Regolamenti, rendono dunque necessarie conoscenze, attrezzature, soluzione e tecnologie specifiche dedicate a questo argomento.

E questo, soprattutto, in capo alle officine, alle concessionarie, ai gommisti.

 

Venendo ora al merito della domanda, il principio fondamentale per una corretta risposta ai fini di inquadrare il giusto comportamento dell’officina e/o del gommista in merito, è che i dispositivi TPMS sono obbligatori per la tipologia di autoveicoli più sopra individuati.

Da tale semplice concetto, deriva, in primo luogo, che l’officina e/o il gommista, una volta che sono chiamati ad effettuare interventi di riparazione e/o di sostituzione aventi ad oggetto tali sistemi, dovrebbero sempre avere l’accortezza di accertare la presenza o meno di tali dispositivi.

Chiaro è che una simile indagine passa anche attraverso la collaborazione del proprietario del veicolo il quale, ad esempio in occasione di un cambio di pneumatici o quando gli stessi vengono “girati”, è necessario che avverta il gommista e/o il meccanico del fatto che le gomme sono dotate di sensori di pressione.

Tuttavia, non essendo scontata tale cooperazione ed essendo noto agli operatori l’esistenza della normativa che rende obbligatoria i sistemi TPMS sui veicoli di nuova omologazione e/o immatricolazione, i medesimi dovrebbero sempre ricordarsi di indagare al fine di verificare, appunto, la presenza o meno di tali dispositivi.

Questo perché, sulla scorta del più volte menzionato principio secondo il quale la diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale deve valutarsi con riguardo alla tipologia dell’attività esercitata, se l’officina e/o il gommista desiderano evitare qualsiasi tipo di addebito in ordine al lavoro eseguito, essi non possono (e non devono) eseguire prestazioni professionali che conducano alla restituzione di un veicolo privato di parti obbligatorie e, per di più, previste come tali per ragioni di sicurezza nella circolazione.

 

Tanto per capire, supponiamo che l’officina o l’autoriparatore acconsentano alla scelta del proprietario di sostituire ed escludere (ad esempio in occasione del montaggio delle ruote antineve) cerchi contenenti le valvole di controllo pressione e, successivamente, la vettura vada incontro ad un incidente nel quale si riesca ad appurare che la presenza del sistema TPMS avrebbe consentito la possibilità di evitare il sinistro.

A questo punto, l’autoriparatore o il gommista che hanno compiuto l’operazione, potrebbero andare incontro a gravi imputazioni di responsabilità dal momento che hanno escluso un componente la cui presenza è obbligatoria per legge.

Pertanto, ogni volta in cui il proprietario della vettura – prima di tutto per ragioni di carattere economico dato l’elevato costo dei sensori – chiede all’autoriparatore e/o al gommista di eseguire un lavoro il quale porti all’esclusione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici (come accade nell’ipotesi formulata dal lettore), da parte del professionista buona regola è sconsigliare una simile richiesta, motivandola appunto in base all’obbligatorietà per legge di tali dispositivi in funzione della sicurezza nella circolazione stradale.

 

Nel caso in cui, poi, il cliente rimanga fermo nella propria decisione, se l’autoriparatore e/o il gommista vogliono soddisfare tale richiesta, occorrerebbe sempre preparare uno scritto in cui il professionista avverte il proprietario del fatto che i sistemi TPMS sono obbligatori sui veicoli e che una loro esclusione potrebbe anche portare ad una pericolosa compromissione della sicurezza della vettura; pertanto, a fronte di tale informativa, è il cliente -  reso edotto dei possibili rischi conseguenti - che autorizza comunque l’intervento, rilasciando apposita manleva da responsabilità a favore dell’autoriparatore e/o gommista.

Infine, in base alle mie informazioni correnti, il sistema TPMS dovrebbe essere oggetto di apposito monitoraggio durante la fase della revisione del veicolo per cui, in linea di principio, se si dovesse riscontrare il non funzionamento del sistema medesimo, ciò costituirebbe motivo per respingere il veicolo alla revisione stessa.

Invece, un TPMS mal funzionante dovrebbe essere considerato come difetto di piccola entità e, pertanto, a causa della sua importanza sul piano della sicurezza, problema che non impedisce la revisione ma che deve essere risolto tempestivamente dal proprietario del veicolo.

 

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se posso mi permetto di aggiungere che detti sensori sono stati resi obbligatori in virtù del fatto che il costante monitoraggio delle pressioni e anche finalizzato a garantire condizioni ottimali di mobilità ovvero un regolare stato di resistenza all'avanzamento del veicolo in modo da ridurre possibilità di aumento dei consumi con conseguente aumento delle emissioni nocive. in pratica viene considerato un dispositivo anti inquinamento.

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