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LEGGE 122/1992 relativa all'autoriparazione


badwork

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Allego il file del testo base della legge che regolamenta il ns. settore.

Mi sembra facilmente comprensibile che i non autoriparatori registrati alla camera di commercio, possono eseguire pochissimi interventi sulla loro vettura.

 

Da inoltrare a tutti gli smanettoni, pseudo meccanci che tentano di intrufolarsi sul forum.  :oO:

 

autoriparazione_L122_92.pdf

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  • 2 settimane dopo...
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  • badwork

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

All’interno del nostro ordinamento giuridico, l’attività di autoriparazione, anche se troppo spesso si tralascia tale importantissimo aspetto, trova espressa e compiuta regolamentazione, in particolare attraverso la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (recante le disposizioni di legge in materia di sicurezza nella circolazione stradale e la disciplina, appunto, della suddetta attività), oggi modificata in alcuni punti dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224.

 

L’intento che il nostro legislatore aveva voluto concretamente raggiungere attraverso la predisposizione del predetto corpo normativo, era quello di dare la giusta qualificazione ai servizi resi dalle imprese di autoriparazione, vale a dire l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli  e dei complessi di veicoli a motore (ivi compresi i ciclomotori, le macchine agricole, rimorchi e carrelli) adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

 

Per prima cosa, allora, mi sembra corretto ricordare che nell’attività di autoriparazione “rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi”.

Se così è ed in base ad apposita modifica operata dalla L. 224/2012, l’autoriparazione è formata dalle seguenti tipologie di attività: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista.

 

Di conseguenza, non rientrano propriamente nell’autoriparazione (ossia nel complesso di attività considerate dal legislatore ai fini della disciplina in esame) le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che devono, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

 

L’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese (articolato in apposite sezioni, ciascuna relativa alla meccatronica, carrozzeria e gommista) o nell’albo delle imprese artigiane e ciascuna impresa, pur potendosi iscrivere in una o più delle predette sezioni, non può svolgere attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della (o delle) sezioni del registro in cui l’impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale.

Anche il proprietario o possessore di un veicolo è soggetto ad un preciso obbligo vale a dire quello di avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese effettivamente abilitate a tali attività (quindi iscritte nell’apposito registro), fatta eccezione per le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento nonché per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Inoltre, e non meno importante, la Legge prevede specifiche sanzioni in caso di violazioni acclarate; infatti, l’impresa che eserciti attività di autoriparazione, senza avere i requisiti previsti (iscrizione nel registro), è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 5.000,00 ed Euro 15.000,00 nonché alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate così come l’esercizio, da parte dell’impresa, di attività diversa da quella della sezione del registro a cui risulta iscritta, viene punito con una sanzione amministrativa variabile da un minimo di Euro 2.500,00 ad euro 7.500,00, con contestuale confisca di attrezzature e strumentazioni.

Anche il proprietario (o possessore) che non si avvale, per la manutenzione e/o la riparazione della propria vettura, di imprese qualificate soggiace al pagamento di una somma compresa tra gli Euro 50,00 ed Euro 250,00, sempre a titolo di sanzione amministrativa.

 

I brevi ma doverosi richiami normativi che precedono, permettono di svolgere alcune significative riflessioni.

In primo luogo, si rende necessario procedere alla regolamentazione di una particolare attività professionale tutte le volte in cui la stessa appare caratterizzata da elementi che la rendono esperibile solo in presenza di determinati requisiti.

 

La manutenzione e riparazione di un veicolo non è una mera questione “meccanica”; si pensi, ad esempio, alle implicazioni relative alla sicurezza nella circolazione stradale.

 

E’ chiaro, quindi, che interventi su veicoli destinati a svolgere la propria funzione di trasporto, coinvolgendo non solo il proprietario ma anche terze persone, devono essere eseguiti solo e soltanto da chi ha la giusta abilitazione per farlo; e quando si parla di abilitazione, si fa riferimento pure agli aspetti formali, come può esserlo un’iscrizione presso il registro delle imprese.

 

In definitiva, la previsione di una normativa ad hoc per l’autoriparazione deve essere intesa come volontà di garantire la necessaria professionalità, conoscenza e competenza tecnica in un settore, di anno in anno, sempre più complesso a causa del naturale sviluppo tanto dei veicoli quanto dei sistemi in essi montati.

Inoltre, serve anche a rendere più trasparente il mondo dell’autoriparazione nel senso che permette di immediatamente individuare, sia sotto il profilo della responsabilità per il lavoro svolto che per i profili fiscali, il soggetto a cui riferirsi.

Pertanto, l’abilitazione alla professione, dal mio punto di vista, deve essere argomento da spendere per fidelizzare sempre più la clientela, magari anche rendendo noto alla stessa i rischi che si corrono a rivolgersi a coloro che esercitano la professione in maniera illecita.

 

Vero è che per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione non è previsto l’obbligo di rivolgersi ad imprese autorizzate all’autoriparazione ma, in questo caso, bisogna sempre capire quale è il limite che caratterizza tale tipologia di interventi.

Si pensi, ad esempio e per tornare ad una precedente domanda, alla sostituzione di un fanale, operazione che potrebbe essere considerata di piccola manutenzione ma che, allo stesso tempo, data la complessità tecnologica delle vetture attuali, potrebbe non essere così “semplice” come appare.

 

Rimane il problema di come scoperchiare il sommerso.

 

In proposito, è chiaro che un cliente il quale, in modo consapevole, si rivolge a meccanici non autorizzati, difficilmente si presterebbe a svolgere apposita denuncia, tranne il caso in cui non sia stato palesemente ingannato.

Rimane quindi fondamentale la coesione di intenti dell’intera categoria la quale, anche tramite le associazioni di categoria, dovrebbe spendersi il più possibile in campagne di informazione mirate alla corretta tutela della propria professione e dei propri interessi.

 

 

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