Vai al contenuto

[Lavori eseguiti da esterni dell'officina] Garanzia e copertura danni aggiuntivi


daniele2004

Messaggi raccomandati

Buonasera ,Avvocato vorrei esporvi un quesito per un problema che mi è capitato. 

Era Ottobre e in seguito ad un'alluvione,che é stata qui, da noi, un mio cliente ci portò la sua auto,perchè era entrata acqua nel motore  danneggiando una biella, un pistone e un cilindro.  Smonto il motore lo porto in rettifica; mi fanno il lavoro e lo riassemblano loro.

Dopo 4000km questo  fonde la biella che hanno lavorato loro.

 

Adesso vogliono intervenire in garanzia solo sul lavoro che hanno eseguito loro e non vogliono riconoscere i danni che ne sono conseguiti al motore piu' i  disagi del cliente piu la mia manodopera.

La mia domanda è: in un lavoro fatto da terzi ,chi dovrebbe coprire i danni derivati da un errore di lavozione?

 

 

Vi ringrazio anticipatamente  del vostro tempo che ci dedicate

e vi saluto cordialmente.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 2
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

  • daniele2004

    2

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Per la corretta soluzione della fattispecie oggi portata alla mia attenzione, è necessario e doveroso inquadrare la stessa sotto l'esatto profilo giuridico al fine di comprendere la disciplina applicabile.

 

In primo luogo, occorre chiarire che per la vicenda raccontata nella domanda in analisi, non trova applicazione la normativa in tema di "garanzia legale" offerte dalla legge al cliente/consumatore.

Infatti, il suddetto corpo normativo si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui, a seguito della vendita di un bene di consumo a favore di un soggetto che lo utilizza per scopi non professionali, la cosa compravenduta presenta "difetti di conformità" tali da impedire il normale utilizzo della cosa o da pregiudicarne le qualità essenziali.

I rimedi così offerti dalla legge (riparazione e/o sostituzione, riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto), nel nostro caso non possono essere invocati dal cliente/consumatore poichè non si è verificata nessuna vendita di beni di consumo.

Leggendo con attenzione la domanda, infatti si evince che l'officina non ha "venduto" al cliente un motore nuovo e/o revisionato che poi si è successivamente mostrato viziato ma, al contrario, ha semplicemente eseguito un lavoro di riparazione consistito, in sostanza, nella semplice opera di installazione sull'autovettura di un'unità rettificata da un soggetto terzo.

 

Chiarito questo primo punto, si tenga presente che l'attività di riparazione di un'autovettura è da considerarsi come un contratto d'opera, fattispecie che si verifica ogni volta in cui una persona si obbliga ad eseguire un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente (il proprietario della vettura) a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito.

Lavoro, ovviamente, da eseguirsi a regola d'arte.

Ora, come viene disciplinata la responsabilità del prestatore d'opera nell'ipotesi di vizi e relativi danni provocati dagli stessi vizi?

In tale ipotesi, trova applicazione la disciplina generale prevista dal codice civile in materia di inadempimento delle obbligazioni (obbligazione da intendersi come il rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse, il debitore, ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento ovvero di eseguire una prestazione a favore dell'altra parte, ossia il creditore), il debitore è sempre tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinante da causa a lui non imputabile.

Pertanto, applicando il suddetto principio al caso di specie, nell'ipotesi in cui il cliente chiedesse direttamente all'officina, sua controparte contrattuale, il risarcimento del danno patito (vale a dire tanto la riparazione/sostituzione della biella danneggiatasi quanto i danni conseguenti alla rottura della stessa), la stessa officina dovrebbe dimostrare che l'inadempimento, ossia la non corretta realizzazione della prestazione dovuta, è dipeso da una ragione a lei non imputabile.

 

In sostanza, per non incorrere nell'obbligo risarcitorio, occorrerebbe fornire la dimostrazione che l'officina/debitrice, con la migliore diligenza possibile, non poteva prevedere e/o impedire il verificarsi della causa originante il danno.

Quindi, si badi bene, non è idoneo dimostrare la propria buona fede per escludere l'imputabilità dell'inadempimento, essendo a tal fine necessaria la prova, da parte dell'officina/debitore, che l'inadempimento medesimo sia stato determinato da una causa oggettivamente non riferibile all'obbligato.

Il che, nel nostro caso, sta a significare che l'officina deve provare di non avere eseguito lei stessa l'operazione di rettifica poichè tale operazione, non rientrante nelle attività in grado di essere svolte dalla stessa (richiedendo capacità tecniche e attrezzature particolari), dopo aver preventivamente informato di ciò il cliente, era stata affidata esternamente ad un terzo che, per le sue caratteristiche d'impresa e per le circostanze del caso concreto, era il soggetto effettivamente in grado di eseguire la lavorazione.

Essendosi solo limitata alla reinstallazione del componente, l'officina continuerà a rispondere per eventuali conseguenza dannose direttamente connesse a tale prestazione.

Una volta appurata e dimostrata la colpa altrui nella causazione del danno, sarà il soggetto responsabile a dover rispondere di tutte le conseguenza pregiudizievoli patite dal danneggiato e conseguenti all'errata lavorazione.

Concretamente ciò può avvenire, in via bonaria, tutte le volte in cui (come sembra nel nostro caso) il responsabile riconosca, senza sollevare problemi, la propria colpa ma potrebbe anche darsi che, in presenza di contestazioni, l'officina sia tenuta ad agire giudizialmente (c.d. regresso) per var valere le proprie ragioni.

 

E' chiaro, poi, che la migliore soluzione dipenda tanto dal comportamento del cliente (il quale ben comprendendo la situazione si dimostra collaborativo) quanto da quello del terzo che ha eseguito la lavorazione con il quale, l'officina intrattiene in genere fitti rapporti commerciali.

  • Grazie 5
Link al commento
Condividi su altri siti

Vi ringrazio Avv.Beccari della vostra disponibilita'è del vostro tempo che ci avete dedicato nel rispondere al quesito

che vi abbiamo posto.

La vostra risposta è stata molto chiara.

 

Ringrazio anche gli amministratori del forum che ci hanno dato questa ulteriore opportunita'di consulenza.

  • Grazie 2
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Statistiche Utenti

    17.976
    Meccatronici iscritti
    213
    Record utenti online
    Traversa Massimo
    Nuovo iscritto
    Traversa Massimo
    Iscritto
  • Statistiche forum

    36,2k
    Discussioni Totali
    419,3k
    Risposte Totali

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.