Questo è un messaggio popolare. Autoriparazioni Andrea Inviato 14 Novembre 2013 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 14 Novembre 2013 buona sera avvocato , volevo esporle il caso appena successo nella mia officina in modo da capire tramite la sua competenza come ci si possa tutelare al meglio di fronte a casi similli . 10 mesi fa' ho sostituito una scatola guida revisionata acquistata da uno dei miei abituali ricambisti . il lavoro e' stato fatturato e correttamente pagato dal mio cliente , ora la vettura e' nuovamente in panne per la rottura dello stesso componente , ho consigliato il propietario di non utilizzarla piu' in quanto non e' piu sicura per lui e per gli altri . informando immediatamente il ricambista mi viene detto che la vettura avra' un fermo di una settimana in quanto la ditta fornitrice del componente e' sprovvista di ricambio e deve riparare la scatola guida difettosa , non mi verra' riconosciuta nemmeno un'ora delle diverse necessarie alla sostituzione e nemmeno pagata una vettura sostitutiva . ora , dato che il termine garanzia per me' significa riconoscere e farsi carico di problemi sotto la propria responsabilita' ho insistito perche' il peso di un difetto non causato da me ricadesse sulle mie spalle , l'unico risultato ottenuto e' stato di ottenere immediatamente un'altra scatola guida per poter ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. non la ritengo soddisfacente come conclusione in quanto a cosa fatte io avro' fornito a mie spese una vettura sostitutiva , la manodopera , la convergenza e i materiali per la riparazione . a suo avviso ci sono i termini per poter ottenere un completo indennizzo a carico del responsabile ? cordiali saluti , Andrea. 13 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 28 Novembre 2013 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 28 Novembre 2013 Il quesito che mi viene oggi sottoposto, rappresenta un'approfondimento di quanto previsto dall'art. 131 del Codice del Consumo, vale a dire il c.d. "diritto di regresso" trattato in occasione della risposta pubblicata in data 4 novembre 2013 alla lettura della quale si rimanda per i profili generali disciplinanti l'istituto. QUESTO il LINK diretto alla discussione. Ora, e più nello specifico, occorre verificare il contenuto dell'istituto medesimo ossia è necessario capire la portata e/o l'ampiezza del rimborso richiedibile dal venditore finale nell'ambito di una fattispecie in cui sia stato chiamato a rispondere, nei confronti del consumatore, di un difetto di conformità del prodotto imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di un qualsiasi altro intermediario. E questo perchè, sempre a mente dell'art. 131 del Codice del Consumo, il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal comsumatore (nei casi più frequenti riparazione e/o sostituzione), può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, appunto in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Il punto di partenza per l'esatta comprensione di quanto in esame, è la considerazione secondo cui caratteristica essenziale della riparazione e della sostituzione è la gratuità: ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 130 Codice del Consumo, la loro esecuzione deve, infatti, avvenire "senza spese" per il consumatore. Dalla precedente affermazione, ne discende che i costi necessari per rendere i beni conformi al contratto (che il 6° comma dell'art. 130 individua, in via meramente esemplificativa, nelle spese di spedizione, per la mano d'opera e per i materiali) sono interamente a carico del venditore il quale non può, pertanto, pretendere di farseli anticipare o rimborsare dal consumatore, in tutto o in parte. Tuttavia, è proprio in tale ipotesi che il legislatore ha inserito il c.d."diritto di regresso" cioè la facoltà, riconosciuta in capo al venditore finale, di ottenere dall'effettivo responsabile del difetto di conformità riscontrato sul bene, per il quale lo stesso venditore finale è stato chiamato in prima istanza a sopportare gli oneri conseguenti, il rimborso di quanto prestato per il ripristino del bene difettoso. Allora, sulla scorta di quanto detto in precedenza, per quanto riguarda la misura della pretesa azionabile con il diritto di regresso, l'art. 131 del Codice del Consumo si limita a prevedere che il venditore finale può agire "per la reintegrazione di quanto prestato", così palesando lo stretto collegamento tra il diritto di regresso e l'atto di adempimento delle pretese conseguenti ai rimedi esercitati dal consumatore. Per il necessario collegamento tra il principio suddetto e la previsione dell'art. 130, comma 2°, 3° e 6° ne deriva che, per il tramite del diritto di regresso, il venditore finale potrà pertanto unicamente pretendere dal responsabile del difetto di conformità il rimborso di quanto speso per ottemperare ai rimedi esperiti dal consumatore, vale a dire tutte le spese affrontate dal venditore finale per riportare in conformità il bene difettoso. Spese che, vale la pena ricordare, l'art. 130, 6° comma Codice del Consumo individua in via meramente esemplificativa in quelle di spedizione, di mano d'opera e dei materiali con ciò intendendo che, al di fuori di quelle appena citate, anche spese di diversa tipologia possono essere richieste in regresso al responsabile se effettivamente necessarie all'intervento di ripristino. Tra quanto non può essere recuperato mediante il diritto di regresso, a mio avviso, possiamo inserire: le c.d. spese superflue le quali restano a carico venditore, non essendo ammissibile che costui possa esigere il rimborso di spese inutilmente effettuate per suo errore o negligenza;il c.d. "lucro cessante", vale a dire il mancato guadagno conseguente al discredito commerciale che il venditore finale abbia eventualmente subito per il fatto di avere alienato beni poi risultati difettosi;le c.d."spese processuali" sostenute dal venditore per resistere in giudizio alla legittime richieste del consumatore. Tali spese, infatti, non sembrano poter essere fatte rientrare nell'ambito di "quanto prestato al consumatore". Inoltre, esse non rappresentano una conseguenza del difetto di conformità, bensì della scelta del venditore finale di resistere in giudizio alle pretese, poi rivelatesi fondate, del consumatore. Venendo ora al caso sotteso alla domanda, in base ai principi sopra affermati, è indubbio che l'autoriparatore non solo ha il diritto di ottenere un nuovo pezzo da sostituire ma anche il fondamento giuridico per il rimborso degli ulteriori costi sostenuti al fine di fronteggiare il difetto di conformità a lui non imputabile, tra cui rientrano sicuramente quelli indicati (mano d'opera, materiali, auto sostitutiva). Il problema, tuttavia, si sposta sul piano pratico e sulla "voglia" del venditore finale/autoriparatore di insistere affinché gli sia riconosciuto quanto il diritto stesso sancisce, nulla più. Infatti, di fronte ad atteggiamenti di "chiusura" del effettivo responsabile tanti vengono scoraggiati dalle attività necessarie per far rispettare le proprie ragioni, non ultima quella di doversi rivolgere ad un legale che interviene in rappresentanza. A mio avviso, sopratutto quando il costo supportato inizia a diventare ingente tanto in termini di tempo quanto in termini economici, esiste la convenienza, anche di principio, per proseguire nelle azioni indispensabili alla tutela delle proprie ragioni dal momento che, diversamente facendo, si rischia di introdurre una "consuetudine" contraria alle norme esistenti e regolanti la materia a tutto discapito della categoria". 10 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Autoriparazioni Andrea Inviato 28 Novembre 2013 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2013 avv. beccari la ringrazio per l'esauriente risposta . se interessa posso aggiungere che la mia vicenda si e' conclusa positivamente , il fornitore e' tornato sui suoi passi e mi ha pagato le spese sostenute per ripristinare la vettura . durante la sostituzione dellla scatola guida mi sono accorto di una perdita di antigelo proveniente dalla pompa acqua , sostituita due mesi fa' . avvisato il fornitore (diverso dal primo) mi e' stato detto di procedere alla riparazione interamente a suo carico . sperando di essere a posto per un po' , le porgo i miei saluti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Amministratore Phoenix Inviato 14 Luglio 2014 Amministratore Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Giusto così per informazione, capitato a noi oggi su Daily sostituzione nell'anno di pompa e ripetitore frizione difettosi e quindi in garanzia, il magazzino alla nostra domanda di informazioni sul rimborso della manodopera, ha risposto che la stessa viene solamente rimborsata alle Officine Autorizzate della rete in questo caso Iveco altrimenti no. Credo a questo punto e in base a quanto letto, che non sia troppo regolare questa forma di "gestione della garanzia". In questo caso il costo del rimborso è basso, il lavoro conteggiato in circa mezz'ora di manodopera ma comunque è la prova che in Italia in tanti non hanno ancora ben chiara la legge in merito alle garanzie o quanto meno non si fanno troppi problemi.. E mai successo a voi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bobina Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 ciao in merito alle varie discussioni credo sia giunta ora di far rispettare quelle che sono le leggi in vigore. Purtroppo il costo della garanzia è stato riversato sulle officine generiche. Vorrei lanciare una provocazione su questo forum: segnaliamo tutti i casi in cui non viene rispettata la legge sulle garanzia, specialmente da parte delle case costruttrici e creiamo un cartella dedicata dove tutti possono segnalare casi strani o comportamenti non coerenti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cdr Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Vorrei lanciare una provocazione su questo forum: segnaliamo tutti i casi in cui non viene rispettata la legge sulle garanzia, specialmente da parte delle case costruttrici e creiamo un cartella dedicata dove tutti possono segnalare casi strani o comportamenti non coerenti. non vedo quale utilita' o vantaggio se ne potrebbe trarre, dato che la parte del manico del coltello sta a terzi che non sono mai gli stessi......... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wolf Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Fino a ché non si cambia la legge non se ne esce. Occorrerebbe vi fosse un legislatore illuminato (speranza vana...) che proponesse e facesse approvare una legge che preveda che in questi casi il professionista danneggiato si possa rivolgere direttamente, e con iter semplificato, al giudice di pace il quale in tempi brevissimi costringa il fornitore a rifondere in toto il professionista. Tutto ciò per ridurre al minimo i costi e i tempi (il tempo è denaro) per veder riconosciuto il proprio diritto perché va ricordato che, per un piccolo artigiano, anche la perdita di 100 euro può significare un grande sacrificio. I fornitori in malafede sono perfettamente coscenti del fatto che spesso noi, onde evitare ulteriori costi e perdite di tempo che dovremmo sopportare per veder riconosciuti i nostri diritti, evitiamo di portarli in giudizio rinunciando così a ciò che, secondo la Legge, ci spetta. E così ci marciano......! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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