Amministratore Phoenix Inviato 20 Ottobre 2020 Amministratore Condividi Inviato 20 Ottobre 2020 Con la Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, il Ministero della Salute fornisce indicazioni in merito all’applicabilità, alla durata ed al termine dell’isolamento e della quarantena per Coronavirus. ISOLAMENTO E QUARANTENA Nella circolare il suddetto ministero chiarisce la diversa applicazione delle misure dell’isolamento e della quarantena. Isolamento L’isolamento si applica ai casi di documentata infezione da COVID-19 e fa riferimento alla separazione dalla società dei soggetti contagiati per tutto il lasso di tempo in cui è in atto l’infezione, al fine di prevenire la trasmissione e il contagio del virus. Quarantena La quarantena consiste invece nella limitazione dei movimenti per tutta la durata del periodo di incubazione del virus nei confronti di soggetti sani ma che potrebbero essere stati esposti al virus, allo scopo di tenere sotto controllo la comparsa di eventuali sintomi per una tempestiva identificazione dei nuovi casi di contagio. Con riferimento alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena vengono distinti i casi sotto riportati. POSITIVI ASINTOMATICI Per i soggetti positivi al COVID-19 ma asintomatici è previsto un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dal risultato positivo e un successivo test molecolare con risultato negativo, prima del rientro in società. POSITIVI SINTOMATICI In caso persone positive e sintomatiche al virus COVID-19 è disposto che possano rientrare in comunità dopo: - un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (fatta eccezione per anosmia e ageusia/disgeusia che possono durare nel tempo); - un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. POSITIVI A LUNGO TERMINE Con riferimento ai soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi è previsto il rientro in società dopo: - 21 giorni di isolamento, decorrenti dalla comparsa dei sintomi; - in caso di assenza di sintomi da almeno 1 settimana. CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI CONTAGIATI Nel caso di contatto stretto con soggetti contagiati dal virus, che siano stati identificati e confermati dalle autorità sanitarie, è previsto l’obbligo di osservare un periodo di quarantena della durata di 14 giorni a decorrere dall’ultima esposizione al caso o, in alternativa, di 10 giorni dall’ultima esposizione con effettuazione nel decimo giorno di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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