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NUOVE MISURE ANTI COVID-19 IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020


Phoenix

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il DPCM 13 ottobre 2020 che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale.

                   

Riassumiamo in breve il contenuto, pur in attesa di un nuovo DPCM.

                   

MISURE DI CONTENIMNETO DEL CONTAGIO

                   

L’articolo 1 del DPCM dispone:     

                       

-  l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva ed i bambini al di sotto dei 6 anni;       

                           

-  l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

                           

-  la possibilità di utilizzare mascherine di comunità, ovvero mascherino monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera;

                       

-  l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

                       

-  l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di 

assembramento;

                                   

-  l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

                         

-  lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

                       

-  agli eventi e le competizioni sportive riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;

                       

-  l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

                         

-  lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute;

                       

-  lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;

                       

-  le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività;

             

-  gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi;

                   

-  le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilato, all’aperto o al chiuso restano comunque sospese. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone;

                       

-  le manifestazioni fieristiche ed i congressi sono consentiti, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate;

                       

-  l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

                           

-  il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico;

                       

-  ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto superiore di sanità. Sono consentiti i corsi di formazione dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

                       

-  la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

                       

-  nelle Università le attività didattiche e le attività curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida;

                         

-  le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo che il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;

                       

-  le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento alla situazione epidemiologica nei propri territori;

                         

-  divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze ed accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

                                           

- l’accesso di parenti e visitatori a struttura di ospitalità e luogo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria;

                   

ATTIVITA’ COMMECIALI AL DETTAGLIO

                   

In merito alle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, il DPCM 13 ottobre 2020 prevede le misure di seguito riportate.

                   

Commercio al dettaglio

                   

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

                   

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

                   

Servizi di ristorazione

                   

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino:

                   

                           

-  alle ore 24 con consumo al tavolo;

                       

-  alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.

                           

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

                           

Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

                           

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

                           

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

                           

Servizi alla persona

                           

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

                           

Resta fermo lo svolgimento delle attività di seguito elencate inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 2020.

     

                 

ATECO DESCRIZIONE ATTIVITA’

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse

                                   

                   

Altre attività commerciali ammesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

                   

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico viene previsto che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID- 19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

                   

Attività professionali

Le attività professionali sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque:

                       

-  che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;

               

-  di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

                           

-  di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;

                                     

-  di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

                 

         

Strutture ricettive

                           

È consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

                   

 

       

ATTVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

                           

Il DPCM in esame prevede che tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n. 138/2020) e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri e del settore trasporto e logistica, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

                           

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

                           

 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

                           

Ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 13 ottobre 2020, sull’intero territorio nazionale:

                           

- il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’OMS;

     

-  è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria;

                                     

-  nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell’allegato 19 del DPCM in esame;

       

-  i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione;

                           

-  nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

                                 

-  le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

                                 

-  nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile.

                       

               

           

       

   

 

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