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danni sulle auto da agenti atmosferici ( grandine)


asylum

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Buongiorno,ho subito dei danni in 2 autovetture dei miei clienti che erano parcheggiate nel piazzale dell'autofficina,io ho l'assicurazione civile come da legge ma non ho copertura riguardo agenti atmosferici. ho responsabilità a riguardo? perchè a mio avviso il mio parcheggio è come quello di un supermercato o di un negozio con parcheggio privato..

grazie saluti Raphael

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  • asylum

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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L’obbligazione di custodire deriva nel nostro ordinamento da diverse fonti: può nascere da un contratto o da un fatto extracontrattuale oppure, in generale, da tutto quel complesso di atti e/o di fatti che la legge ritiene idonei a far sorgere vincoli obbligatori.

Che sorga o meno da un contratto, l’obbligazione di custodire può atteggiarsi non solo come obbligo autonomo (come accade, ad esempio, nel contratto di deposito) ma può presentarsi anche in collegamento accessorio o strumentale ad altre obbligazioni.

Come abbiamo più volte sottolineato, nel momento in cui un’autovettura viene affidata ad un’officina affinché si esegua sulla stessa un intervento di riparazione o manutenzione, si perfeziona un contratto misto nel quale si ritrovano – tra gli altri - gli aspetti del deposito.

In tale ottica, allora, in capo al titolare dell’officina sorge il preciso obbligo di custodia e di restituzione della cosa (ossia l’autovettura); tali obblighi, comunque, hanno sempre una funzione accessoria in quanto l’obbligazione principale rimane comunque l’espletamento della riparazione e/o manutenzione del veicolo.

In altre parole, l’autoriparatore chiamato ad eseguire un qualsiasi tipo di intervento, automaticamente si impegna a custodire il mezzo che gli è stato affidato e a restituirlo nel medesimo stato in cui il mezzo stesso è arrivato in officina. 

La custodia deve essere esercitata non solo con la diligenza del buon padre di famiglia (da valutarsi in relazione all’attività professionale esercitata) ma anche attraverso l’adozione di tutte le cautele necessarie a dimostrare che il danno non sia dipeso da causa imputabile all’autoriparatore.

Pertanto, sempre in linea di principio, si può affermare sussistente la responsabilità dell’officina ogni volta in cui il danno che ha interessato l’autovettura custodita, sia dipeso dalla mancata adozione di comportamenti e precauzioni ispirate al criterio della normale diligenza da adottarsi nello svolgimento della specifica attività professionale di autoriparazione.

E’ il caso, ad esempio, di un incendio che colpisce l’autovettura presente in officina e che sia dovuto all’assenza di idonei sistemi antincendio.

Se quanto appena detto è vero, il corollario conseguente è che nessuna responsabilità potrebbe venire imputata all’officina nel caso in cui il danneggiamento o, in ipotesi più gravi, addirittura la distruzione, siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, come nella teorica ipotesi in cui la macchina sia colpita da improvvisa e copiosa grandinata mentre si trova ricoverata all’aperto, nel piazzale dell’officina medesima.

E ciò in forza dell’art. 2051 codice civile, secondo cui il custode (nel nostro caso l’autoriparatore) risponde si dei danni patiti dalla cosa che ha in custodia a meno che non riesca a provare che l’evento che ha cagionato il danno è dipeso appunto da caso fortuito o forza maggiore

Attenzione tuttavia alla giurisprudenza.

Secondo i giudici più volte investiti della questione, per caso fortuito dobbiamo intendere il fatto estraneo alla sfera di controllo del custode, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

La domanda successiva, allora, è chiedersi se una grandinata, soprattutto nel pieno periodo estivo, possa rivestire i suddetti caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

Vi sono sentenze le quali testualmente affermano che “non può ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine”.

Pertanto, anche se secondo la logica comune una grandinata viene considerata fatto eccezionale e non prevedibile (quindi caso fortuito), in linea di massima – secondo l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato – un’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario dell’auto danneggiata a seguito di grandinata potrebbe essere ritenuta fondata, a meno che l’evento meteo non sia stato veramente straordinario (ad es. tromba d’aria, tornado, etc.).

Questo non significa un’automatica responsabilità in capo all’autoriparatore.

Infatti, nel corso del giudizio, a mio modesto parere, l’oggetto della valutazione del giudice non dovrebbe essere solo e soltanto l’aspetto “metereologico” ma anche tutta una serie di ulteriori elementi che potrebbero determinare una pronuncia favorevole (ad es. la struttura dell’officina, il comportamento del meccanico nel caso concreto, la reale possibilità di dare riparo al veicolo, etc...), escludente la responsabilità.

Visto allora che la giurisprudenza non fornisce una risposta risolutiva della questione, qualche suggerimento potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

In primo luogo, bisogna sapere che l’obbligo di custodia, permane soltanto per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che il proprietario della vettura ha commissionato.

Di conseguenza, una volta terminati i lavori, sarà fondamentale informare il cliente sia del fatto che i lavori sono stati portati a termine sia dell’impossibilità di garantire una custodia piena dell’autovettura (ad esempio, il veicolo deve essere messo all’aperto perché non c’è più possibilità di tenerlo all’interno).

In questo modo, il cliente sopporterà il conseguente rischio del danneggiamento.

Tuttavia, anche in tale circostanza, occorre fare un’ulteriore precisazione, sempre conseguenza dell’insegnamento giurisprudenziale.

Infatti, secondo recenti sentenze, in tema di contratto di riparazione d’autovettura, la pattuizione con cui si stabilisce un termine per il ritiro del veicolo riparato non comporta, una volta scaduto detto termine e in mancanza di un patto limitativo della responsabilità, il venire meno dell’obbligo di custodia fino a quando il debitore (vale a dire il meccanico), non abbia eseguito il deposito liberatorio previsto dalla disciplina in tema di “mora credendi”.

Senza ritornare sui contenuti dell’istituto appunto della “mora credendi” (già trattato in precedenti domande presenti sul forum alla cui lettura si rimanda), ciò significa che non è sufficiente riparare il veicolo e comunicare al cliente che la vettura è pronta per essere ritirata ma anche che è buona abitudine sottoscrivere con il cliente medesimo un apposito patto limitativo della responsabilità per tutti questi casi specifici.

Ancora una volta, quindi, risulta evidente la necessità di documentare il rapporto con il cliente magari predisponendo, già in sede di accettazione, determinate condizioni atte a regolare la relazione giuridica instauratasi con la consegna del veicolo.

Tra cui, potrebbe essere inserita appunto una specifica clausola generale nella quale si afferma l’esonero di responsabilità dell’officina in caso di danni provocati da eventi atmosferici così come una più specifica con cui affermare l’obbligo per il cliente di ritirare – entro un determinato termine - la vettura riparata, specificando che il decorso del termine pattuito determina il  venire meno dell’obbligo di custodia e delle responsabilità eventuali conseguenti.

Da ultimo, non si può tralasciare un suggerimento quanto mai semplice e banale ma sempre utile ed attuale.

Ogni attività il cui esercizio comporta la possibilità di danni che conseguono all’esercizio medesimo, dovrebbe essere accompagnata da polizza assicurativa, nel nostro caso appositamente predisposta alla tutela di tutti i rischi legati all’esercizio dell’autoriparazione. 

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