Moderatore badwork Inviato 11 Agosto 2014 Moderatore Condividi Inviato 11 Agosto 2014 QUESTO articolo mi sembra un poco denigratorio rispetto alla nostra categoria. Al punto 9 viene scritto. "....Un modo per non farsi truffare dal meccanico è...non andarci: alcune piccole riparazioni sono eseguibili anche in proprio......." Come possiamo difenderci da certe campagne al limite della diffamazione ? Sembrebbe che tutti i meccanici truffino i clienti con metodo e regolarità ! 8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 21 Ottobre 2014 Condividi Inviato 21 Ottobre 2014 Gent.mi Lettori Per prima cosa, desidero porgere le mie scuse per il ritardo con cui rispondo a quest’ultima interessante domanda. Venendo al merito della stessa, devo dire che ho letto con attenta curiosità l’articolo di riferimento dal titolo “Truffe in autofficina? 10 consigli per evitarle e spendere poco”. Già il medesimo titolo non appare incoraggiante: infatti sembra dare per scontato che il recarsi da un autoriparatore per necessità contingenti la riparazione o la manutenzione della propria vettura, nasconda sempre l’eventualità di essere raggirati. Ma ancora di più, è tutto il profilo dell’articolo a non convincere; infatti contiene macroscopiche inesattezze, imprecisioni ed affermazioni le quali, più che essere definite stupide, appaiono al limite del ridicolo. Già quando l’autore scrive di quale officina scegliere (e come), distingue soltanto tra il “MECCANICO DI FIDUCIA” e “L’OFFICINA AUTORIZZATA”, con un generico riferimento alla categoria “OFFICINE INDIPENDENTI” come entità a parte e diversa dalle altre citate. Ma non spiega che cosa è un autoriparatore indipendente né che lo stesso “meccanico di fiducia” può gestire una struttura indipendente oppure che l’officina autorizzata può essere tale per alcune marche ma indipendente per altre, non chiarisce che cosa la normativa comunitaria afferma in materia di manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia del veicolo. Ancora, quando si consiglia di adoperare sempre “ricambi originali” per la sostituzione dei pezzi rotti, viene dolosamente (o per ignoranza) omesso di indicare l’esistenza e il significato dei “ricambi di qualità equivalente” (peraltro sdoganati proprio dalla legislazione comunitaria a cui l’autore fa breve cenno) i quali, poi, sono anche quelli che permettono effettivamente di raggiungere il fine indicato dal titolo dell’articolo, ossia risparmiare su operazioni costose. Il massimo del paradosso, comunque, lo si tocca nel momento in cui si legge che “un modo per non farsi truffare dal meccanico è…non andarci” dal momento che “alcune piccole riparazioni sono eseguibili anche in proprio”. Seguendo un simile concetto, allora, tutti potremmo fare a meno dell’idraulico, dell’elettricista, del pittore. Esasperando, potremmo anche sostenere che, per le cose più semplici, si potrebbe proprio rinunciare all’apporto del professionista. A mio sommesso parere, è sbagliato e pericoloso arrogarsi il diritto di esprimere un simile suggerimento poiché ci si dimentica che, oggi, le vetture sono un prodotto tecnologicamente molto complesso; di conseguenza, anche le più basilari operazioni di riparazione, per essere ben eseguite (si pensi ad esempio alle implicazioni in tema di sicurezza nella circolazione), richiedono un alto grado di conoscenza tecnica nonché strumentazione adatta. E questi aspetti, per ovvie ragioni, rappresentano proprio il patrimonio del bravo meccanico. Appurato il contenuto “velatamente diffamatorio” dell’articolo in oggetto, ci si può ora domandare a quali strumenti giuridici si può ricorrere per una giusta tutela. Nel caso di specie, si tratta di un giudizio espresso attraverso la Rete, in particolare attraverso un sito web (www.motorlife.it), pertanto potrebbe configurarsi il reato di “diffamazione a mezzo stampa” previsto dall’art. 595, 3° comma del nostro Codice Penale, in quanto nella nozione di “stampa” di cui al richiamato articolo, deve essere ricompreso ogni prodotto idoneo alla diffusione e divulgazione dell’informazione denigratoria; quindi, anche internet. Pertanto, volendo perseguire la tutela giudiziale, occorrerebbe svolgere apposita denuncia al fine di radicare il relativo procedimento. Pur riconoscendo la possibile ampiezza degli effetti negativi di simili iniziative – internet, infatti, è uno strumento di comunicazione mediante il quale le informazioni immesse sono fruibili in qualsiasi parte del mondo – e pur sapendo che mi attirerò le critiche di alcuni di voi, ritengo che il miglior spunto di riflessione offerto dalla fattispecie sulla quale stiamo discutendo è che, ancora una volta, il miglior modo per controbattere simili iniziative sia quello di rendersi conto che solo attraverso la conoscenza dei fondamentali istituti alla base della professione dell’autoriparatore nonché mediante un modo di lavorare trasparente, si è in grado di vincere lo scetticismo che articoli come quello portato alla mia attenzione, possono generare nel lettore medio il quale, ricordiamoci, vuoi per luoghi comuni ovvero per un’esperienza diretta, tenderà sempre a pensare che il meccanico possa riservare qualche fregatura. In fondo, è il senso di quanto vado dicendo dal momento in cui ho iniziato ad occuparmi di questo settore: per combattere i pregiudizi, rammentando che questi si fondano sull’ignoranza (vera, presunta o generata), occorre convincersi della necessità di operare secondo i suggerimenti sempre dati perché è la realizzazione concreta di questi (e non l’essere officina autorizzata o meno) che permette a ciascuno di Voi di creare un fondamentale rapporto fiduciario con il cliente. E quanto detto, vale per tutte le professioni. A maggior suffragio, desidero segnalare la recente Sentenza della Corte di Cassazione - n. 1179/2013 - in tema di riparazione effettuata da una carrozzeria. Tralasciando il fatto di specie trattato, la Sentenza è di tutta evidenza rilevante poiché riconosce, senza ombra di dubbio, l'importanza di quanto, da sempre, cerco di trasmettere alle officine in relazione al comportamento da tenere dal momento in cui si riceve la vettura, fino all'effettuazione dell'intervento richiesto; quindi, l'importanza di dettagliare sempre con chiarezza e per iscritto ogni aspetto del lavoro da eseguirsi. Pertanto, la necessità dell'accettazione, del preventivo e della fattura (ovviamente compilate in maniera precisa) nonché, in tutti quei casi particolari in cui viene richiesto l'intervento nonostante il parere contrario dell'officina ovvero in ipotesi di riparazioni parziali (vale a dire quelle che non prevedono l'esecuzione di tutti i lavori consigliati), la doverosa predisposizione di clausole di esonero della responsabilità. In conclusione, anche se – a volte - sarebbe opportuno riuscire ad ottenere pronunce giurisprudenziali favorevoli e, quindi, tutelanti (poiché solo una sentenza statuisce dove sta il torto o la ragione), se l'officina vuole ben proteggersi dagli attacchi di vario genere e natura che possono esserle rivolti, è sempre più obbligatorio convincersi che la propria attività debba essere condotta in base a conoscenza e trasparenza, accompagnati dal conforto che i consigli trasmessi, a poco a poco, trovano riconoscimento anche a livello giurisprudenziale e sempre salva la possibilità di ricorrere al Giudice quando ciò diventa necessario. 1 6 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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