Ospite guerrinimau Inviato 24 Giugno 2014 Condividi Inviato 24 Giugno 2014 Salve avvocato volevo porle una semplicissima domanda: la tassa sui rifiuti secondo me e' troppo alta,ho 190mt q. di officina e paghero' 850euro annuali, sapete bene che abbiamo i rifiuti speciali da pagare a parte... come mai oltre la normale aliquota ce' un sovrapprezzo perche' classificata officina/carrozzeria? devo pagare la prima rata a luglio....mi sembra esagerato,non li controlla nessuno sti cravattari? volendo posso spedire la documentazione vi porgo distinti saluti nell'attesa della risposta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 La tassa sui rifiuti fa parte della categoria delle "imposte locali", vale a dire quelle che rientrano nella specifica competenza delle regioni, delle provincie e dei comuni i quali possono, attraverso propri atti, stabilire la disciplina dei tributi stessi al fine di riscuotere integralmente il relativo gettito. Detto questo, a partire dal 2013, la TARSU, ossia l'imposta dovuta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è stata soppressa e sostituita dalla TARES; la stessa sorte è toccata alle altre imposte che negli anni scorsi e fino al 2012 avevano sostituito la TARSU, ossia la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale). La TARES ha una natura tributaria ed è composta da due distinti prelievi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (ad es. gestione delle strade, illuminazione, sicurezza). Il presupposto del tributo è il possesso, occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; non rileva quindi l'effettiva formazione di rifiuti, ma la semplice attitudine dei locali e delle aree a produrre rifiuti in ragione dell'attività svolta e, pertanto, la tassa è dovuta da chiunque si trovi in tale situazione. Il tributo è dovuto per anno solare e la superficie dell'immobile assoggettabile alla tassa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; ciò sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria che per le altre a destinazione speciale A tale riguardo, ossia con riferimento alla superficie assoggettabile, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA. Ovviamente, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta. In sintesi, possiamo dire che la tariffa si compone di: una parte fissa, data dalla somma dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, costi amministrativi, costi generali di gestione, costi comuni, costi per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito;una parte variabile, data dalla somma dei costi di raccolta e trasporto, costi di trattamento e smaltimento, costi di raccolta differenziata per materiale, costi di trattamento e riciclo dei rifiuti solidi urbani. Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, ecc....), i costi fissi, raffrontati per superficie, sono poi rivisti alla luce del coefficiente di produzione che esprime la potenziale produzione di rifiuti secondo la tipologia di attività distinta per zone e numero di abitanti. Dal 1 gennaio 2014, invece, la TARI (Tass sui Rifiuti) sostituisce la TARES da cui mutua il presupposto impositivo (possesso, occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; non rileva quindi l'effettiva formazione di rifiuti, ma la semplice attitudine dei locali e delle aree a produrre rifiuti in ragione dell'attività svolta) e, in larga parte le modalità applicative e di pagamento. La TARI si applica alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e, nel periodo transitorio, ossia fino a quando non saranno attuate le procedure di scambio dei dati tra Comuni e l'Agenzia delle Entrate in merito alle superfici delle unità immobiliari iscritte in catasto, la superficie assoggettabile a TARI è quella calpestabile. Tale tributo è calcolato alternativamente in base ai criteri di calcolo già previsti per la TARES ovvero alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In ogni caso, la tariffa deve essere determinata in modo da garantire la copertura integrale sia dei costi di investimento che di quelli di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione, di quelli relativi ai rifiuti speciali. In base alle precedenti considerazioni, è chiaro allora che è compito di ciascun Comune adottare apposito regolamento attraverso il quale stabilire i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni o maggiorazioni tariffarie nonché l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Pertanto, alla luce di quanto sopra, mi è oggettivamente difficile poter fornire una risposta adeguata e corretta al quesito posto alla mia attenzione dal momento che, per affrontare specificatamente la questione, occorrerebbe per prima cosa conoscere le disposizioni contenute nel regolamento del comune in cui il nostro lettore svolge la propria attività. Più in generale, ferme le disposizioni generali sopra riportate in tema di disciplina della tassa sui rifiuti, ogni qualvolta si palesa una problematicha simile, bisogna tenere a mente che è il Comune a stabilire i vari criteri regolanti l'imposta e, quindi, è sempre necessario recuperare il regolamento relativo, anche ai fini di un corretto parere. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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