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[Legge monti ed estensioni varie di garanzia] Maggiori informazioni


graziano57

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Innanzitutto un saluto a tutti.

Vorrei fare una domanda all'Avvocato, può spiegarmi per cortesia come comportarmi quando devo fare un tagliando a vetture che hanno un estenzione di garanzia a pagamento dopo i due anni di legge. Oppure nel caso di alcune case che addirittura danno 7 anni di garanzia (vedi kia).

In base alla legge Monti sono autorizzato oppure ci sono dei limiti?

 

Grazie.

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Miglior contributo in questa discussione

  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • graziano57

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Miglior contributo in questa discussione

Già con l'entrata in vigore del regolamento 1400/2002 (Legge Monti), la Commissione europea aveva introdotto un importantissimo chiarimento in merito ai servizi di manutenzione e riparazione effettuati durante il periodo di garanzia.

 

Infatti, veniva specificato che i riparatori indipendenti potevano effettuare servizi di regolare manutenzione e interventi di riparazione

durante il periodo di garanzia del veicolo, senza che le case costruttrici potessero far dipendere la validità della garanzia medesima dal fatto che, gli interventi suddetti, fossero effettuati esclusivamente presso la rete autorizzata.

 

Nonostante questo chiaro concetto, molte cause automobilistiche hanno continuato a subordinare il riconoscimento della garanzia prestata ai proprietari della vettura alla condizione che tutti gli interventi di manutenzione e riparazione fossero stati eseguiti direttamente dalle loro officine autorizzate e con l'esclusivo utilizzo di parti di ricambio del costruttore.

 

Uno dei maggiori miglioramenti introdotti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 461/2010 (il quale ha sostituito il precedente regolamento 1400/2002), è l'ulteriore specificazione fatta dalla Commissione Europea e cioè che "i costruttori di veicoli non possono condizionare le garanzie alla esecuzione della manutenzione e della riparazione presso le loro officine autorizzate o all'utilizzo dei ricambi a loro marchio".

 

In particolare, dalla lettura delle Linee Guida al regolamento 461/2010, si evince che il divieto suddetto si applica sia nel caso di garanzia legale che in quello di garanzia estesa.

 

Occorre allora capire che cosa si deve intendere per garanzia estesa.

 

Tenendo presente che la Commissione usa solo l'espressione "garanzia estesa", all'interno di questa fattispecie possiamo distinguere due ipotesi.

 

La prima, che definiremo appunto "garanzia estesa", identifica quella fattispecie in cui il costruttore del veicolo, oltre ai due anni di garanzia legale, offre al proprietario del veicolo ulteriori anni di garanzia (ad es. tre, cinque, sette ecc...), senza costi aggiuntivi per il cliente.

 

La seconda, che indicheremo come "estensione di garanzia", si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui la causa automobilistica, così come la concessionaria all'atto di vendita del veicolo (o in un momento immediatamente successivo), estende la garanzia attraverso un soggetto terzo (ad es. una società di assicurazione), mediante un apposito contratto che prevede il pagamento di una somma pattuita per poter usufruire appunto dell'estensione.

 

Ad ogni modo, tanto nel primo caso quanto nel secondo, la sostanza non cambia e, quindi, l'officina indipendente può intervenire per eseguire la manutenzione e/o la riparazione del veicolo durante il periodo di validità della garanzia senza che ciò possa dare legittimazione alla casa costruttrice per non riconoscere la garanzia stessa.

 

Infatti, a parte la prima delle ipotesi sopra viste, vale a dire quella della "garanzia estesa" ove è indubbia la facoltà per i riparatori

indipendenti in quanto il prolungamento della validità della garanzia è una libera scelta della casa costruttrice la quale, senza oneri aggiuntivi per il proprietario della vettura, decide di offrire una maggiore durata della garanzia medesima, nel caso di "estensione di garanzia" è la stessa Commissione a riconoscere il diritto degli indipendenti ad intervenire stabilendo il principio secondo cui "il fatto che la garanzia venga estesa attraverso soggetti terzi (ad es. compagnia di assicurazione), non modifica quanto stabilito dal regolamento 461/2010 e dalle Linee Guide".

 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, se una "estensione di garanzia" dovesse prevedere l'obbligo per il cliente sottoscrittore di far eseguire la manutenzione e/o la riparazione presso la rete autorizzata (al fine di poter usufruire dell'estensione), questo violerebbe il dettato normativo e sarebbe da considerare assolutamente nulla.

 

In definitiva, secondo la nuova normativa, i consumatori (vale a dire i proprietari dei veicoli) hanno il diritto di utilizzare qualsiasi officina di riparazione (autorizzata e/o indipendente) per la manutenzione e/o la riparazione in garanzia, sia durante il periodo di garanzia legale che nel periodo di garanzia estesa (nella duplice accezione sopra vista).

 

Di conseguenza, l'officina indipendente potrà eseguire gli interventi suddetti a condizione, ovviamente, di rispettare le indicazioni operative del costruttore e attraverso l'utilizzo di ricambi "originali" o "di qualità equivalente".

 

Occorre comunque sempre ricordare che nell'ipotesi di azioni di richiamo, interventi coperti dalla garanzia e servizi gratuiti prestati dal costruttore, questi rimangono di competenza della casa auto (o della rete autorizzata) dal momento che, essendo il difetto originato da un vizio di produzione, i costi necessari al ripristino sono a carico del costruttore.

 

Per fare un esempio utile alla comprensione di quanto scritto sopra, prendiamo il caso dei Servizi "Inpiù" offerti da Alfa Romeo.

 

Tale servizio altro non è che una estensione di garanzia, a pagamento ed offerta per il tramite di una compagnia di assicurazioni.

 

Leggendo le condizioni generali del contratto, non risulta alcuna clausola che imponga l'obbligo di eseguire la manutenzione/riparazione presso la rete autorizzata ma solo quella che prevede la possibilità di non riconoscere quanto pattuito se dovesse riscontrarsi "l'omissione o l'esecuzione impropria (compresa l'ipotesi di utilizzo di ricambi non idonei) di interventi manutentivi o riparativi al di fuori delle rete autorizzata".

 

Ricordando che è sempre obbligo del costruttore dimostrare l'esecuzione impropria dell'intervento eseguito, la sostanza è che la suddetta estensione di garanzia è valida anche se la manutenzione è eseguita presso la rete indipendente, a condizione che sia fatta a regola d'arte (quindi secondo le prescrizioni del costruttore).

 

 

Ancora, si tenga presente quanto segue.

 

Nell'ipotesi di "garanzia estesa" comprata dal consumatore dal costruttore (o presso la rete autorizzata) alcuni anni dopo l'acquisto dell'automobile, la Commissione ritiene legittimo poter condizionare la validità del suddetto accordo al fatto che la manutenzione e/o riparazione sia svolta presso la rete autorizzata; nel caso di veicolo acquistato in leasing da un'impresa collegata al costruttore, la condizione che il servizio di manutenzione deve essere effettuato presso la rete autorizzata (e con esclusivo uso di ricambi

della marca del costruttore), è legittimo soltanto se non c'è certezza circa il trasferimento finale della proprietà del veicolo.

 

In conclusione, visto l'atteggiamento dei costruttori e le possibili implicazioni negative a carico del cliente e dell'officina, al momento della richiesta di intervento avanzata dal cliente, consiglio vivamente di verificare attentamente se la vettura gode di una "garanzia estesa" ovvero di una "estensione di garanzia", nel qual caso sarebbe buona cosa dedicare il giusto tempo alla lettura del documento che la contiene, anche in considerazione del fatto che non sempre il cliente informa l'officina nel modo corretto o ha la giusta conoscenza dei propri diritti.

 

 

Essendo l'argomento di grande attualità e veramente molto importante, invito tutti i lettori a partecipare attivamente alla discussione, scrivendo le proprie esperienze dirette o i propri dubbi, così da poter approfondire ulteriormente il tema.

 

 

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