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Quando scrivere può diventare un problema.


El mecanic

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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L'esatta comprensione della questione che si va ad affrontare non può prescindere, come ovvio, dal suo giusto inquadramento giuridico.

Infatti, occorre sempre ricordare che l'attività dell'autofficina trova disciplina all'interno delle norme che regolano la fattispecie del lavoro autonomo la quale si verifica tutte le volte in cui una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente.

Pertanto, ogni volta in cui si assume l'obbligo di eseguire la riparazione di un veicolo, tra l'officina e il cliente si viene a perfezionare un "contratto d'opera"; e ciò anche se l'attività dell'officina si sostanzia in forma di impresa commerciale fatto che, di per sé, potrebbe far pensare alla possibile applicazione delle norme previste dal codice civile in tema di appalto.

Ma la differenza tra il contratto d'opera (nostro caso) e l'appalto è costituita dalla circostanza che nel primo, l'esecuzione dell'attività avviene mediante il prevalente lavoro del meccanico, pur se coadiuvato da qualche collaboratore, in base al modulo organizzativo della piccola impresa mentre nel secondo, l'organizzazione di chi esegue è la media o grande impresa.

Appurato quanto appena detto, quindi che in genere, essendo l'officina da considerarsi una piccola impresa, l'attività di questa trova le proprie norme regolatrici appunto in quelle che disciplinano il contratto d'opera/lavoro autonomo, bisogna aggiungere che il prestatore d'opera è sempre tenuto a svolgere il lavoro commissionato "a regola d'arte", vale a dire con la diligenza e perizia richiesta in rapporto alla professione svolta ed alla tipologia di intervento richiesto.

Il che significa, ancora, che nel caso di problemi tecnici di non speciale difficoltà, l'officina sarà responsbile a titolo di colpa lieve (appunto per negligenza, imprudenza ed imperizia) mentre nell'ipotesi in cui si debbano affrontare problematiche tecniche di una certa entità, la medesima risponderà solo quando viene dimostrato il dolo (in sostanza l'aver sbagliato volontariamente) o la colpa grave.

Ad ogni modo, si tenga sempre presente, che l'accettazione espressa o tacita dell'opera, libera il prestatore dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione, questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili.

Venendo ora al merito della questione, mi sia concessa inanzitutto concessa una banale considerazione: il bravo meccanico (così come il bravo idraulico, elettricista, avvocato, ecc....) è tale quando c'è la piena e totale collaborazione del cliente.

Tuttavia, non sempre si può sperare nel sostegno di chi ha commissionato il lavoro (sia perchè esegue quanto suggerito tanto perchè comprende il problema) ed è per questo che è necessario tutelare la propria attività nel modo più completo possibile.

Allora, in tutti quei casi riportati nella domanda, vale a dire ogni volta in cui, a seguito dell'esecuzione di una riparazione commissionata, emergono dalla lavorazione problematiche tali da poter compromettere l'efficienza e la sicurezza del veicolo, è obbligatorio che l'officina predisponga un'apposita scrittura in cui dare dettaglio di quanto effettivamente riscontrato, ben specificando ogni aspetto relativo a quanto emerso.

In particolare, ritengo che la scrittura debba contenere l'esatto resoconto del lavoro svolto, del problema sorto, delle sue eventuali relazioni con quanto eseguito dall'officina, delle possibili cause e conseguenze nonché l'indicazioni degli interventi suggeriti e consigliati dall'officina per la soluzione (con eventuale preventivo dei costi) e, in caso di mancata accettazione, la manleva di responsabilità.

La suddetta scrittura assolverà, dunque, ad un duplice effetto giuridico: da un lato, servirà a dimostrare la professionalità, la diligenza e la perizia dell'autoriparatore in rapporto alla questione tecnica affrontata dall'altro sarà necessaria per portare a conoscenza del cliente i problemi insorti e quindi, ai sensi della disciplina codicistica, per far si che costui accetti l'opera (e i difetti evidenziati), liberando di conseguenza il prestatore da ogni eventuale imputazione di responsabilità.

Se così è, risulta di tutta evidenza l'utilità di una scrittura simile.

Infatti, grazie alla stessa, in caso di contestazioni operate dal cliente, l'officina sarebbe capace di dimostrare la correttezza e la giustezza del proprio operato ed, inoltre, che il committente (ossia il cliente) era ben a conoscenza delle problematiche tecniche emerse, in quanto a lui rese note dall'officina (e la scrittura ne è la prova) così che, non accettando gli ulteriori interventi doverosi per l'eleiminazione del problema, lui stesso se ne assumerà ogni pregiudizio conseguente.

E il cliente, al contrario, ben difficilmente potrà, sotto il profilo giuridico (che è quello rilevante), avere argomenti a supporto delle proprie richieste.

In definitva, il mio suggerimento è che, in linea di principio, non esistono casi in cui scrivere è consigliabile e altri in cui non lo è; pertanto, sarebbe corretto e giusto proteggere sempre la propria attività attraverso la predisposizione di adeguata documentazione a tutela.

Certamente, poi, ogni situazione è diversa dall'altra e, quindi, l'officina potrebbe anche decidere di non scrivere nulla in relazione, ad esempio, alla qualità del cliente o alla valutazione delle conseguenze che la mancata scrittura potrebbe creare, perchè economicamente poco rilevanti o poco incidenti sul piano della sicurezza durante la circolazione.

Ma in linea di principio, alla presenza di ipotesi potenzialmente capaci di creare un ritorno negativo in capo all'autoriparatore, la regola deve essere quella di una documentazione dettagliata e specifica in grado di fugare ogni (o la maggior parte) delle eccezioni possibili.

Ad ogni modo, vista l'importanza che tali scritture vanno ad assumere dal punto di vista giuridico, questi sono i casi in cui le stesse devono essere preparate nel modo più completo possibile; ed è questa la ragione per cui si suggerisce di affidarne la predisposizione al proprio legale di fiducia il quale sarà in grado di redigere un documento in tutto e per tutto completo.

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