Vai al contenuto

[Possesso e vendita di materiale "revisionato"] lecito o illecito? Come fare per essere in regola con la legge?


aldrigopierpaolo

Messaggi raccomandati

buona sera Avvocato vorrei porle un quesito

 

durante un controllo della polizia stradale mi veniva contestato il possesso di materiale che noi riparatori chiamiamo "revisionato" ( nello specifico si tratta di motorini avviamento e alternatori) nel mio caso questi componenti sono pezzi staccati da mezzi perchè non funzionanti e piuttosto che gettarli via io li ripararo e li sostituisco ,quando serve, sui autoveicoli in riparazione nella mia officina. L'oggetto del contendere è questo:

gli agenti sostengono che io ne ricaverei un guadagno illecito in quanto userei materiale da rottamare come ricambio che genera profitto . io argomentavo che l'ho riparato e ci ho speso soldi sopra .Avvocato può illuminarmi sulla questione ?c'è un modus operandi da seguire per tenere in carico questo materiale che nel mio caso (io lavoro anche con mezzi pesanti che hanno tempi di fermo macchina molto ridotti ) è quasi indispensabile ? grazie per l 'attenzione

  • Grazie 4
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 settimane dopo...
  • Risposte 4
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

  • aldrigopierpaolo

    2

  • Phoenix

    1

  • badwork

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Prima di entrare nello specifico del caso portato oggi alla mia attenzione, è necessario fornire un breve inquadramento normativo della fattispecie in analisi.

In particolare, la Comunità Europea, mediante la Direttiva 2000/53/CE, introduceva un'apposita disciplina avente come scopo quello di istituire misure destinate a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché quelle misure volte al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti.

E tale disciplina, nelle intenzioni del legislatore europeo, avrebbe dovuto trovare applicazione per i veicoli, per i veicoli fuori uso (ossia giunti al termine della loro vita utile), per i loro componenti e materiali, così come  per i pezzi di ricambio.

Gli Stati membri venivano appunto chiamati ad istituire sistemi di raccolta nonché a garantire che i veicoli venissero consegnati presso i centri di trattamento autorizzati, ove, prima di essere trattati, erano oggetto di smontaggio.

 

Inoltre, sempre gli Stati membri, dovevano garantire il recupero di tutti i componenti considerati pericolosi per l'ambiente, dando la precedenza al riutilizzo ed al recupero dei componenti sostituiti.

In Italia, la Direttiva 2000/53/CE veniva recepita a distanza di tre anni mediante il Decreto Legislativo n. 209/2003 il quale, tuttavia, secondo il parere della Commissione Europea, chiamata a controllare l'esatta applicazione della Direttiva all'interno degli Stati membri, non era effettivamente conforme ai contenuti di quest'ultima.

Tanto è vero che la Corte Europea di Giustizia, nel 2007, pronunciava contro l'Italia una sentenza in cui si imponeva al nostro paese di effettivamente uniformarsi alla normativa europea disciplinante il coretto smaltimento dei veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE), stante le numerose lacune contenute negli atti legislativi italiani.

 

Tuttavia, la sentenza della Corte Europea del 2007 rimaneva lettera morta così che la Commissione Europea inviava all'Italia, nel giugno del 2011, una lettera di ultimatum affinché il nostro Paese adeguasse la propria normativa agli indirizzi comunitari.

In tale lettera, la Commissione spiegava che, malgrado l'adozione di vari atti legislativi nuovi, successivi alla sentenza della Corte Europea del 2007, in Italia ancora persisteva una legislazione con numerosi elementi di non conformità. In particolare, per quanto relativo ai sistemi di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione delle autovetture, il sistema italiano non era abbastanza rigoroso in quanto si limitava a prevedere, unicamente, che le officine potevano consegnare pezzi usati, e non che lo dovevano fare (così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 149/2006 e successive modifiche).

E' così, allora, che con la Legge n. 217del dicembre 2011 sono state introdotte, nel nostro ordinamento, le opportune modifiche richieste dalla Comunità Europea.

 

Nello specifico, all'art. 23 del suddetto provvedimento viene sancito:

 

a) la consegna ad un centro di raccolta dei pezzi derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto un consorzio obbligatorio di raccolta, non è più una facoltà ma un obbligo delle imprese che esercitano attività di autoriparazione;

 

b) il produttore dei componenti del veicolo, deve mettere a disposizone: impianti di trattamento, informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

Fatta questa doverosa delimitazione dell'ambito normativo di riferimento, veniamo ora ad analizzare gli elementi fondamentali del caso oggi in esame.

 

La prima considerazione da svolgere, valevole per tutti gli autoriparatori, è che dal Gennaio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 217/2011) non è più possibile tenere presso l'officina i pezzi non funzionanti, staccati dal mezzo durante la riparazione.

Questi ultimi, infatti, devono essere obbligatoriamente consegnati ai centri di raccolta, in base alla normativa sopra richiamata.

Fermo questo punto, a mio avviso, occorre tuttavia evidenziare un altro aspetto non meno rilevante.

Il lettore racconta che il pezzo staccato dal mezzo in quanto guasto, viene dal medesimo riparato e poi utilizzato, quando serve, su altri autoveicoli in riparazione presso la sua officina.

Pezzi che erroneamente, si noti bene, il lettore definisce "revisionati".

Infatti, come già scritto in altra risposta, occorre sempre tenere presente che, giuridicamente parlando, un conto è la revisione di un particolare (ad es. motorino d'avviamento, alternatori), un altro è la loro riparazione.

Ricordiamo che la revisione è quel procedimento di recupero, effettuato all'interno di una fabbrica appositamente attrezzata per la produzione in serie, che si concretizza in varie fasi e che conduce al risultato preciso di rendere qualsiasi componente rigenerato del tutto equivalente ad uno nuovo ed in grado di assicurare prestazioni conformi alle specifiche di primo impianto.

La riparazione, al contrario, non è altro che un intervento diretto alla sostituzione delle parti guaste e non funzionanti.

 

E' chiaro, allora, che un simile modo di agire espone l'officina al rischio di conseguenze gravi sotto il profilo penale, senza considerare quelle civilistiche altrettanto gravi (ad es, risarcimento del danno causato dal componente indicato come revisionato).

Infatti, già si detiene "illecitamente" materiale che, invece, dovrebbe essere smaltito; inoltre, questo stesso materiale viene fatto oggetto di riparazione (non revisione) e, successivamente, di nuovo venduto come "revisionato". Tutto questo potrebbe tranquillamente integrare il reato di truffa che si ha in tutti quei casi in cui il soggetto che commette il reato si procura un ingiusto profitto, mediante artifizi o raggiri capaci di indurre in errore la vittima.

Pertanto, la contestazione fatta dagli agenti intervenuti è in linea di principio corretta, dal momento che l'officina aveva in magazzino materiale che doveva essere smaltito come rifiuto ed, inoltre, che veniva utilizzato di nuovo come materiale revisionato quando, nella realtà, non lo era.

 

In conclusione, il corretto modo di operare è solo quello di "smaltire" nei modi indicati dalla legge i pezzi derivanti da riparazione e non rischiare di addentrarsi, per la propria utilità, in comportamenti che, per la loro potenzialità, potrebbero effettivamente portare un gravissimo danno in capo all'autoriparatore.

  • Grazie 9
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Amministratore

Anche la nostra Azienda è stata verificata qualche mese fa da organi di Polizia propio per il medesimo controllo indicato dall'Autoriparatore "Aldrigopierpaolo" e anche nel nostro caso siamo stati sollecitati allo smaltimento di materiale ancora in deposito in sede dopo la sostituzione.

Il tema è molto attuale, e sinceramente non credevo possibile esistesse la possibilità di essere multati anche solo per aver tenuto qualche particolare in precedenza smontato, sicuramente ora siamo più informati anche su questo tema.

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

anc' io sono stato "sollecitato" a smaltire gli usati e per fortuna no mi hanno sanzionato, nella mia zona i colleghi meccanici riferiscono di controlli numerosi su questo tema , penso sarà un pò più complicato lavorare .......

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Statistiche Utenti

    18.382
    Meccatronici iscritti
    259
    Record utenti online
    Beniamino De Simone
    Nuovo iscritto
    Beniamino De Simone
    Iscritto
  • Statistiche forum

    36,7k
    Discussioni Totali
    427,3k
    Risposte Totali



  • Meccatronici Online (Visualizza tutti)

    • lancia
    • lario
    • biondienio
    • fabbro
    • fanara
    • claudio2000
    • gilbo
    • perseu
    • Autoservice Ferrante srl
    • robertove
    • peppino mibtel
    • Offbrescia
    • boschservice
    • alfredo1981
    • Fabio T
    • GIANLUIGI64
    • liistro
    • canemia
    • sbizzera.c
    • benini roberto
×
×
  • Crea Nuovo...