Questo è un messaggio popolare. Avv. Beccari Piergiorgio Inviato 19 Dicembre 2013 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 19 Dicembre 2013 Per una maggiore completezza in relazione al c.d. diritto di ritenzione, appare utile dare conto di un caso concreto oggetto di varie pronunce giurisprudenziali. E' chiaro che per una giusta comprensione, a mio avviso occorrerebbe dare lettura dopo aver ripassato la domanda pubblicata in tema di diritto di ritenzione. E' possibile accedere direttamente alla discussione cliccando QUA. Nel caso di specie, un'officina meccanica, dopo aver effettuato alcune riparazioni su un autovettura che le era stata affidata, ha presentato il conto al proprietario della stessa il quale si è rifiutato di pagare adducendo che il consuntivo risultava maggiore di quanto preventivato: inevitabile, pertanto, che il contenzioso venisse portato davanti al giudice civile. Nel frattempo, tuttavia, i titolari dell'officina si rifiutavano di restituire il bene mobile (la vettura), manifestando l'intenzione di trattenerlo fino al dovuto pagamento. Ne è derivata una querela nei loro confronti, sporta dal proprietario, per appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 c.p., a seguito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro dell'autovettura con decreto poi confermato con l'ordinanza del Tribunale della Libertà competente. Questo provvedimento veniva poi impugnato per Cassazione dai titolari dell'officina, sostenendo che essi si erano limitati ad esercitare il diritto di ritenzione secondo le previsioni dell'art. 2756 del codice civile. Infatti, di fronte al mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione, il creditore (in questo caso l'officina) che detenga in ragione del rapporto obbligatorio (la prestazione professionale richiesta) una cosa di proprietà del debitore (il titolare dell'auto), può rifiutarsi legittimamente di restituirla fino a quando l'obbligazione non sia stata adempiuta. Tale concetto, è del tutto conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) che ha sottolineato come il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica e che spetta solo al detentore qualificato. Nel caso analizzato, i ricorrenti (l'officina) hanno agito in virtù della detenzione qualificata che li legava al veicolo, a loro affidato per le riparazioni in officina, sicché il loro comportamento non risulta illecito né sul piano oggettivo, avendo trattenuto la cosa in attesa del pagamento, né su quello soggettivo, non essendo stato il diritto di proprietà del cliente mai posto in discussione. Il Tribunale ha ignorato tale principio, ormai consolidato, non assumendo alcun rilievo - nella specie - la questione circa la liquidità ed esigibilità del credito vantato dai creditori (si ricorda che il proprietario aveva contestato il prezzo consuntivato rispetto al primo preventivo), poiché tale questione non vale ad escludere la totale carenza dell'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita, consistente nella volontà di fare propria la cosa, privandone definitivamente il proprietario. Di conseguenza, mancando l'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita, ossia la volontà di fare propria la cosa, privandone definitivamente il proprietario, viene meno pure il fumus del reato contestato (la presunta esistenza), con conseguente annullamento sia dell'ordinanza impugnata sia del correlato decreto di sequestro. 12 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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