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[Automezzi "dimenticati" nelle nostre autofficine] Cosa fare?


wolf

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Ottima quest'iniziativa di avere assistenza legale!!!! Bravo Enrico!

 

Io ne approfitto subito! Ecco il problema.

 

In data 06/03/13 arriva in officina un furgone Iveco con la frizione da rifare. Proprietaria del furgone è una ditta di Salerno. Per fax invio il preventivo e da allora non ho più ricevuto risposta. Dopo un mese ho inviato alla ditta un fax sollecitando un loro riscontro ma niente. Recupero il numero di telefono della ditta e provo a telefonare ma mi sento dire che "il numero selezionato è inesistente oppure non raggiungibile".

Temo che la ditta in questione sia fallita o chissà che cos'altro.

Il furgone mi stà dando fastidio e vorrei disfarmene. Come posso fare?

 

Un grazie anticipato all'avvovato Beccari e ad Asso Ricambi che ci hanno offerto questa interessante opportunità.

 

Alberto.  :oO: :oO: :oO:

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  • 2 settimane dopo...
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  • wolf

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

Il tema delle vetture portate in officina per eseguire l'intervento richiesto e poi "dimenticate" dal proprietario che si rende irreperibile e/o se ne disinteressa è alquanto complesso in quanto, in esso, si intersecano molteplici elementi.

 

In casi simili, quindi, come deve comportarsi l'officina per non incorrere in conseguenze civili, penali e/o amministrative?

 

Per prima cosa, è opportuno ricordare che nel momento in cui l'autoriparatore riceve il veicolo, tra di esso e il titolare del mezzo si instaura un rapporto di deposito regolato dalle apposite norme previste dal codice civile.

Pertanto, il depositario (ossia l'officina) di veicoli in autorimessa, eseguendo il contratto, è sempre tenuto ad usare nella custodia la c.d. "diligenza del buon padre di famiglia" la quale deve valutarsi secondo i principi generali stabiliti per l'adempimento dell'obbligazione e quando il dovere della custodia derivi dall'esercizio di un'attività professionale, la valutazione stessa si deve effettuare con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Ciò significa che non esistono modelli prestabiliti in grado di determinare in che cosa consista la "diligenza del buon padre di famiglia" ma questa andrà analizzata caso per caso in relazione ad ogni singolo elemento costituente la fattispecie controversa.

 

Da quanto appena detto ed in riferimento alle modalità della custodia, deriva che il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante anche se, in presenza di circostanze urgenti che lo richiedono, il depositario è legittimato ad esercitare la custodia in modo diverso da quanto convenuto, dandone sempre avviso al depositante appena possibile.

Ancora, obbligo del depositario è quello di restituire il bene al depositante ricordando in proposito che è sempre costui che deve provvedere, a propria cura e spese, al ritiro della cosa; di conseguenza, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo, a lui ovviamente non imputabile.

 

Fatta questa brevissima premessa di diritto, quando nei propri locali l'officina si ritrova un veicolo riparato ovvero ancora da riparare e il proprietario/depositante irreperibile, dopo le prime ricerche andate infruttuose, sarebbe buona prassi procedere con una visura on line al PRA (il cui costo è all'incirca di Euro 10,00), operazione che permette di ricevere importanti informazioni.

Infatti, per prima cosa, l'autoriparatore riesce a verificare la corrispondenza tra i dati effettivi del proprietario e quelli in suo possesso; inoltre ricava altre notizie quali, ad esempio, l'esistenza di avviso di fermo amministrativo sul veicolo.

 

Una volta in possesso degli identificativi del proprietario, si consiglia di inviare al medesimo apposita raccomandata A/R a mezzo della quale, lo si invita a dichiarare se intende procedere con la riparazione richiesta e/o a ritirare il mezzo avvertendolo che, in difetto di tale adempimento entro un termine congruo (circa 7/10 giorni), l'officina non risponderà di eventuali danni al veicolo derivanti da tale ritardo (vale a dire il deperimento del mezzo dovuto al suo fermo) e che procederà a tutelarsi presso le sedi opportune con le azioni del caso.

A questo punto, stante il perdurante silenzio del proprietario decorso il termine intimato, l'officina dovrebbe ricorrere all'istituto civilistico della c.d."mora credendi", accezione con cui si fa riferimento ad un comportamento imputabile al soggetto attivo del rapporto obbligatorio (il proprietario dell'auto è "creditore" nel senso che è il soggetto che ha diritto a ricevere il mezzo), il quale senza giustificato motivo, si rifiuta di compiere quanto necessario affinché il debitore (ossia l'officina depositante) possa adempiere alla propria obbligazione (la restituzione della vettura).

Senza entrare nei particolari dell'istituto, quest'ultimo prevede, secondo le forme solenni previste dal codice civile, la possibilità per il debitore (ossia l'officina) di offrire al creditore/proprietario l'adempimento della propria prestazione; cioè la effettiva messa a disposizione del bene in favore del proprietario.

Se il proprietario rifiuta di accettare l'offerta del debitore e non si presenta per ricevere il bene offerto (la vettura), allora l'officina è legittimata ad eseguirne il deposito in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta, per conto e a spese del proprietario. Addirittura, nel caso in cui le spese di custodia del bene siano eccessive e troppo onerose, l'officina potrebbe farsi autorizzare alla vendita del bene secondo le norme che disciplinano la vendita dei beni pignorati.

 

Sempre nell'ottica dei doveri relativi alla custodia del bene come sopra descritti, sconsiglio vivamente di adottare iniziative quali il lasciare la vettura sulla pubblica strada oppure alienarla portandola in centri di raccolta dal momento che da ciò potrebbero derivare responsabilità civile e penali.

 

A mio avviso, poi, in fattispecie come quelle in analisi, una denuncia ai Carabinieri e/o alla Polizia Stradale sarebbe solo un atto di ulteriore diligenza, ad esempio per accertare se la vettura è rubata.

Tuttavia, al di fuori di simili ipotesi, agli effetti pratici, non comporta alcuna utilità per l'autoriparatore dal momento che non si ravvisano ipotesi di reato evidenti.

 

Forse, più utile sarebbe recarsi presso gli uffici della Polizia Municipale per vedere se sussiste la possibilità di considerare il veicolo abbandonato un vero e proprio rifiuto da smaltire oppure, nel caso in cui sullo stesso ci fosse un fermo amministrativo, se si possa dare corso alla procedura prevista dagli art. 213, 214 e 215 del Codice della Strada con possibilità di apprensione del veicolo da parte della Pubblica Amministrazione.

 

La verità, in conclusione, è che casi simili sono sempre di difficile soluzione soprattutto considerando la necessità, per l'officina, di operare in modo corretto e diligente. Ed è per questo che, quando si affrontano vicende simili, è fondamentale prima di ogni azione, rivolgersi al proprio legale di fiducia il quale saprà indirizzare l'autoriparatore nel modo più giusto.

 

 

 

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Nel ringraziare l'avvocato Beccari per la Sua gentile ed esaustiva spiegazione, non posso che mettere in evidenza il fatto che, come spesso accade nel nostro disastrato e iperburocratizzato Paese, chi subisce un danno deve poi subirne altri in termini di seccature, costi (visure al PRA, spese Legali, ecc.), perdite di tempo e quant'altro.

 

Grazie avvocato,

Alberto Quagli.

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  • Amministratore

Sempre nell'ottica dei doveri relativi alla custodia del bene come sopra descritti, sconsiglio vivamente di adottare iniziative quali il lasciare la vettura sulla pubblica strada oppure alienarla portandola in centri di raccolta dal momento che da ciò potrebbero derivare responsabilità civile e penali.

 

Credo sia molto importante capire bene come muoversi, la frase che ho citato in effetti è come io avrei pensato di procedere.. ora per fortuna so che è l'unica strada che invece non andrebbe intrapresa..

GRAZIE

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  • 2 mesi dopo...

Ho da tempo un'auto abbandonata per eventuale  vendita ma non avendo interessati ho chiesto al proprietario di demolirla, dopo diversi avvisi non si è più fatto trovare, ora, la polizia locale mi dice di portarla in un luogo pubblico, (ovviamente errato) ora procederò come consigliato sopra. Grazie dell'aiuto

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