Moderatore Questo è un messaggio popolare. El mecanic Inviato 7 Gennaio 2013 Moderatore Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 7 Gennaio 2013 Questo quanto mi è arrivato per mail: "La fattura cambia dal 2013 Il DL 216/2012 ha introdotto alcune novità in merito all'emissione delle fatture a partire dal 2013. La più rilevante concerne il fatto che, la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Di fatto, quindi, è ragionevole tradurre in pratica tale disposizione secondo una delle due modalità di seguito indicate, ossia: • numerazione progressiva delle fatture in relazione all'intera "vita" dell'impresa, indipendentemente dall'anno solare; • numerazione progressiva delle fatture su base annua inserendo, però, una serie numerica o letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura. Si ritiene possibile utilizzare anche l’anno come serie (000001/2013, 000001/2014, e così via). In caso di esercizio di più attività con contabilità separata ex-art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 e/o di adozione di più sezionali (es. per diversi punti vendita), si ritiene possano essere utilizzate due distinte serie, la prima per identificare l’anno e la seconda il sezionale (es. 000001/2013/01 identifica la fattura n. 1 del 2013 del sezionale n. 1, 000001/2013/02 identifica la fattura n. 1 del 2013 del secondo sezionale). Da gennaio quindi bisogna adeguare fin da subito il nuovo criterio di numerazione per non incorrere in sanzioni. Occorre tuttavia avvertire che quelle sopra riportate sono considerazione basate sulla logica e sul buon senso, capaci di garantire il rispetto della progressività e dell'univoca identificazione prevista dalla norma. Sull’argomento sarebbe necessario un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate peraltro già richiesto. Il DL 216/2012 interviene anche in tema di “fatturazione elettronica” andando a circoscriverla in modo più chiaro e stabilendo che: 1. una fattura elettronica può essere emessa in qualunque formato elettronico. Il dettato normativo dispone, infatti, che la fattura possa essere emessa o ricevuta non solo in formato Xml , ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, come ad esempio posta elettronica con allegato in Pdf della fattura oppure fax ricevuto sul personal computer, non trasmesso o stampato su supporto analogico cartaceo. 2. il suo utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario; 3. una fattura elettronica si da per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. " 11 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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