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NUOVO REGOLAMENTO DI OMOLOGAZIONE REG 858/2018 IN VIGORE DAL PROSSIMO 1 SETTEMBRE 2020


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Il regolamento 858/2018 stabilisce i principi in base ai quali i vari enti nazionali (nel nostro caso, MCTC) possono emanare e applicare le norme relative all’omologazione dei veicoli in osservanza delle pertinenti norme amministrative e i requisiti tecnici approvati nell’UE in materia di sicurezza e protezione ambientale.

 

 

Punti «chiave» del REG 858/2018

 

Veicoli interessati

  • Omologazione e collaudo dell’auto prima che venga immessa nel mercato
  • Controlli sui veicoli circolanti da parte degli specifici enti nazionali
  • Vigilanza da parte degli specifici enti comunitari
  • Norme da rispettare da parte dei produttori dei veicoli
  • Accesso alle informazioni tecniche e relativi costi

 

Prova, da parte dei costruttori, del rispetto degli obblighi in materia di informazioni OBD e di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

 

Accesso alle informazioni tecniche: principi.

 

[*]I costruttori devono garantire un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, e alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD).

[*]Il progresso tecnico non deve essere pretesto per restringere l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti.

 

Informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

Informazioni che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione

 

Informazioni diagnostiche di bordo (OBD)

Informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno.

 

 

Accesso alle informazioni tecniche: le informazioni OBD

 

I costruttori devono consentire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

 

Le informazioni OBD devono essere messe a disposizione sui siti web dei costruttori in formato standardizzato. Per i costruttori di strumenti diagnostici, l’accesso ai dati OBD deve essere assicurato in un formato leggibile a macchina e trattabile elettronicamente.

 

 

Accesso alle informazioni tecniche

 

I costi di accesso alle informazioni:

Il costruttore del veicolo può chiedere la corresponsione di un canone ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Tale importo non deve scoraggiare l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

 

Il canone di accesso stabilito dal costruttore può essere fissato:

  • su base temporale (oraria, giornaliera, mensile, annuale, ecc.) ;
  • a transazione (un costo per ciascun accesso) Se il costruttore mette a disposizione entrambe le modalità, sarà l’operatore indipendente a scegliere quella a lui più congeniale.

 

 

Rispetto degli obblighi

 

Prova, da parte dei costruttori, del rispetto degli obblighi in materia di informazioni OBD e di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

 

I singoli operatori indipendenti o le loro associazioni di possono presentare apposito e specifico reclamo all'autorità di omologazione in merito alla mancata ottemperanza del costruttore agli obblighi circa l’accesso alle informazioni tecniche.

 

In tal caso, l'autorità di omologazione procede a un'ispezione per verificare l'ottemperanza da parte del costruttore. Entro 3 mesi dalla richiesta, i risultati di tale indagine sono comunicati all'operatore indipendente o all'associazione di categoria interessati.

 

In caso di mancato rispetto, l’autorità di omologazione può adottare opportuni provvedimenti quali la revoca o la sospensione dell'omologazione, l'irrogazione di sanzioni.

 

Significato per l’IAM

 

Cosa rappresenta il REG 858/2018 per l’aftermarket indipendente

 

Il regolamento in questione che entrerà in vigore il 1 Settembre 2020, rappresenta ad oggi la massima garanzia posta dal legislatore europeo a tutela di tutti gli operatori indipendenti affinché essi possano continuare a svolgere il proprio ruolo in condizioni di equità rispetto alle

reti ufficiali.

 

  • Perché il rispetto dei principi di accesso alle informazioni tecniche viene «ancorato» all’omologazione
    del veicolo (senza il rispetto di tali norme, il veicolo non viene omologato, quindi non può essere
    immesso sul mercato);
  • Perché la tutela riguarda tutti gli operatori aftermarket (costruttori di componenti, installatori,
    costruttori di strumenti di diagnosi, fornitori di informazioni tecniche, ecc.);
  • Perché tutto quanto sopra deve essere assicurato indipendentemente dall’evoluzione tecnologica dei
    veicoli;
  • Perché i singoli operatori o le loro associazioni possono adire agli enti di omologazione in qualsiasi
    momento vi sia il fondato sospetto di violazione da parte dei costruttori.

 

 

Accessi Passthru direttamente sui siti dei costruttori

 

Nel pieno rispetto di tutte le tutele previste dal regolamento 858/2018, sempre più costruttori stanno fissando modalità di accesso alle informazioni tecniche (pass thru) direttamente sui propri siti web applicando opportune tariffe (su base temporale o a transazione).

Gli operatori interessati, normalmente autoriparatori, che intendano avere accesso alle informazioni tecniche del costruttore, devono:

  • ottenere un apposito «login» sul sito web del costruttore;
  • corrispondere la tariffa nella modalità ritenuta a loro più congeniale Da quel momento sarà
    attivo l’accesso per qualsiasi esigenza dell’autoriparatore.

 

 

Accessi Passthru tramite gli strumenti di diagnosi

 

Nel pieno rispetto di tutte le tutele previste dal regolamento 858/2018, sempre più costruttori stanno rivedendo le modalità di accesso alle informazioni tecniche da parte dei fabbricanti di strumenti di diagnosi.

 

Gli operatori interessati stanno quindi sottoscrivendo con i costruttori appositi contratti per ottenere le informazioni a tariffe fissate nei principi stabiliti dal regolamento.

 

Gli stessi fabbricanti di strumenti di diagnosi mettono a disposizione dei propri clienti le informazioni ottenute dal costruttore, attraverso i propri strumenti facendo, a loro volta, pagare specifiche tariffe fissate in ottica commerciale da ciascun fabbricante.

 

L’autoriparatore, attraverso la corresponsione di tali tariffe al fabbricante dello strumento di diagnosi, avrà l’accesso alle informazioni tecniche del costruttore del veicolo attraverso lo strumento stesso.

Regolamento_858-2018_Omologazione_Info_Asso_Service.pdf

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